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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2019

Cassazione n. 32797/2022

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6/2019 ORDINANZA sul ricorso 34006/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Contro C).(2('S MT(7Z'1 _-- Saras S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Sarlux S.r.l., in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1701/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 29 settembre 2014 Versalis s.p.a. e Sarlux s.r.l. hanno sottoscritto un contratto preliminare con cui la prima società si è impegnata a cedere alla seconda la proprietà di un rilevante complesso industriale, sito in Sardegna, che produce prodotti chimici.

All'art. 2.1.5. del contratto preliminare è stato previsto che i contratti aziendali elencati nella sezione 3 dell'allegato C sarebbero stati trasferiti con i relativi oneri e diritti, fermo restando che i crediti e i debiti sorti in relazione a tali contratti sarebbero rimasti in capo al venditore che aveva prestato ampia quietanza e manleva.All'art. 10.8.1 del contratto preliminare (rubricato rapporti con l'acquirente e con Saras s.p.a., controllante della prima) le parti hanno dato atto che i contratti in essere tra venditore e acquirente, per effetto della cessione del ramo d'azienda, sarebbero necessariamente cessati di efficacia ovvero sarebbero stati risolti consensualmente in via anticipata.

Tra tali contratti veniva inserito anche il Contratto di Lavorazione oggetto del successivo lodo arbitrale.

In data 29 dicembre 2014 Versalis e Sarlux hanno stipulato il contratto definitivo di cessione di ramo d'azienda, nulla disciplinandosi specificamente in ordine ai crediti e debiti afferenti i contratti ceduti, limitandosi a prevedere al punto 4 una "clausola di prevalenza" con cui le parti si sono date atto reciprocamente che il contratto definitivo non aveva un'efficacia novativa rispetto agli accordi raggiunti precedentemente.

Successivamente, nell'ambito del procedimento arbitrale promosso da Versalis s.p.a. nei confronti di Saras s.p.a. finalizzato ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di C 2.090.946,74, derivante dal contratto di lavorazione presso lo stabilimento dì Sarroch, la Saras aveva eccepito l'insussistenza in capo a Versalís del credito in oggetto, essendo lo stesso stato trasferito a Sarlux per effetto della cessione del ramo d'azienda di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA], con lodo depositato in data 13-31 ottobre 2017, ha riconosciuto in capo a Versalis s.p.a. la titolarità del credito in oggetto, ritenendo che dalla regolamentazione contrattuale convenuta tra Versalis e Sarlux sarebbe emersa la volontà di escludere dal trasferimento a quest'ultima delle componenti del ramo d'azienda aventi natura finanziaria (cassa, capitale circolante, crediti debiti etc).

Sarlux s.r.l. ha proposto avverso il predetto lodo opposizione, ai sensi dell'art. 831 comma 30 e dell'art. 404 comma 10 cod. proc. civ., chiedendone la revoca.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1701/2019, depositata il 17.4.2019, ha dichiarato che il predetto lodo ha erroneamente riconosciuto in capo a Versalis s.p.a. la titolarità del credito di C 2.090.946, essendo, invece, Sarlux l'effettiva titolare del credito, ed ha dichiarato il lodo privo di effetti giuridici nei confronti di Sarlux. 3 -kp Il giudice d'appello ha ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 2.5.1. e

10.8.1. del contratto preliminare emergeva che le parti avessero inteso derogare alla c.d. regola legale (secondo cui con la cessione del ramo d'azienda si trasferiscono anche debiti e crediti al cessionario) solo per i crediti e debiti di Versalis nei confronti di soggetti terzi, non operando tale deroga nei rapporti con Saras s.p.a.., in relazione alla quale doveva ritenersi prevalente la clausola di cui all'art. 10.8.1. del contratto preliminare.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Versalis s.p.a. affidandolo a tre motivi.

Saras s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 831, 404 comma 1° cod cod. proc. civ.. e 2909 cod. civ. e contestuale nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ..

Lamenta la ricorrente sia l'inammissibilità dell'opposizione di terzo della Sarlux sia Verror in procedendo in cui è incorsa la Corte d'Appello per l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo della Sarlux s.r.l..

Tale eccezione era stata sollevata nel giudizio di opposizione di terzo dalla Versalis s.p.a. sul rilievo che il diritto di cui la stessa Sarlux si era affermata titolare nell'opposizione di terzo non si pone in posizione di incompatibilità con la statuizione contenuta nel lodo tra Versalis e Saras.

Ne consegue che Sarlux era privo dì legittimatio ad opponendum.

In particolare, espone la ricorrente che la situazione d'incompatibilità che legittima la proposizione dell'opposizione di terzo può ritenersi in re ipsa solo ove si discuta di diritti reali.

Ove il diritto di cui il terzo si afferma titolare è di natura reale, l'onere allegativo del pregiudizio subito (richiesto dall'art. 404 cod. proc. civ.) può essere attenuato, essendo l'allegazione del danno implicita nell'affermazione del diritto.

Ove, invece, si discuta di diritti relativi ad un bene fungibile (diritto di credito), il pregiudizio deve essere specificamente indicato ML/j dal terzo, il quale non è leso dalla statuizione inter alios, non avendo la stessa ad oggetto una prestazione infungibile.

Pertanto, il terzo, ove si affermi titolare di un diritto credito, sarebbe soggetto ad un onere allegativo particolarmente rigoroso.

Il terzo titolare del diritto di credito non si troverebbe in una posizione di incompatibilità con la statuizione inter alios atteso che il debitore può adempiere entrambe le obbligazioni di pagamento.

In sostanza, ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello aveva travisato il pregiudizio richiesto dall'art. 404 cod. proc. civ, avendo allegato non un proprio pregiudizio, ma quello che il lodo aveva provocato al debitore Saras s.p.a., esposto al rischio di dover effettuare un doppio pagamento, non essendo il lodo opponibile a Sarlux.

Ad avviso della ricorrente, un giudicato "non opponibile" al terzo non reca alcun pregiudizio, che deve quindi essere specificamente allegato.

Il pregiudizio occorso al terzo deve essere concreto, tangibile e legato all'attuazione della pronuncia cui esso è estraneo.

Deve trattarsi di un pregiudizio non rimediabile se non se non attraverso un diverso accertamento a favore del terzo.

Non vi è, invece, alcuna incompatibilità tra l'oggetto della prestazione derivante dalla pronuncia e l'oggetto della prestazione pretesa dal terzo.

2. Il motivo è infondato.

A norma dell'art. 404 comma 1° cod. proc. civ., un terzo è legittimato a proporre opposizione avverso una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.

L'ampia formulazione utilizzata dal legislatore nella norma predetta non consente di circoscriverne l'applicazione - come sostiene la ricorrente - ai soli casi in cui il terzo si affermi titolare di un diritto di natura reale, essendo, invece, il terzo legittimato in tutte quelle ipotesi (riconducibili, indifferentemente, alla titolarità di un diritto reale o di credito) in cui la statuizione pronunciata inter alios - che è sempre inidonea ad incidere sulla sua sfera giuridica, non essendo allo stesso opponibile - possa comunque rendergli di fatto più difficoltosa la successiva realizzazione del proprio diritto.

D'altra parte, dal testo dell'art. 344 cod. proc. civ. - secondo cui nel giudizio di appello è ammesso l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 - emerge che l'ambito di applicazione dell'istituto dell'opposizione di terzo tende a coincidere con le fattispecie di intervento volontario, che, non a caso, è detto ad opponendum, nelle quali il terzo (analogamente all'opposizione di terzo in cui fa valere un proprio diritto incompatibile con la situazione giuridica accertata nella pronuncia inter alios) propone una domanda contro tutte le parti originarie del giudizio, facendo valere un diritto autonomo rispetto a quello già dedotto in giudizio e con esso incompatibile, in quanto riguarda lo stesso "bene della vita" (indipendentemente dalla natura reale o obbligatoria del diritto rivendicato).

Orbene, l'incompatibilità tra il diritto affermato dal terzo e quello oggetto del giudicato pronunciato tra altre persone deriva proprio dal fatto che i diritti in conflitto attengono allo stesso bene della vita e non è certo sufficiente ad escludere il pregiudizio la circostanza - evidenziata, nel caso di specie, dalla ricorrente - che il terzo creditore (come Sarlux) potrebbe richiedere al debitore (Saras) la stessa prestazione che quest'ultimo è stato condannato ad eseguire dalla pronuncia resa inter alios (nel caso in esame, il lodo arbitrale a favore di Versalis), derivando ciò solo dalla non opponibilità al terzo di tale pronuncia, mentre è innegabile che la stessa presenza di tale statuizione, di fatto, ostacoli e renda potenzialmente più difficile la realizzazione del diritto rivendicato dal terzo.

In conclusione, alla luce delle sopra illustrate osservazioni, l'interpretazione restrittiva, da parte della ricorrente, della nozione di "pregiudizio", a norma dell'art. 404 comma 1°, come circoscritto alla rivendicazione di diritti di natura reale, non può trovare accoglimento (vedi anche Cass. n. 5252 del 15/03/2004; conf.

Cass. n. 6156/1994, nella quale questa Corte ha affermato che "nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, qualora la titolarità, in capo all'attore, del credito azionato sia controversa esclusivamente a seguito dell' eccezione del convenuto che abbia indicato il soggetto che a suo avviso sarebbe titolare, non si determina nei confronti di quest'ultimo un ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che in assenza di una domanda principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il thema decidendum viene circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante e il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo.

Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c.").

In conclusione, ad avviso di questo Collegio, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto (implicitamente) ammissibile l'opposizione di terzo esaminando il merito di tale domanda.

Quanto al vizio dedotto di omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo, sollevata dalla ricorrente, anche tale censura è infondata.

Sul punto, questa Corte (vedi Cass. n. 15613 del 04/06/2021) ha già enunciato il principio di diritto - che questo Collegio condivide e fa proprio - secondo cui la nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito (come, nel caso di specie, la dedotta inammissibilità dell'opposizione di terzo).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 comma 2 ° n. 4 cod. proc. civ..

Denuncia la ricorrente che il giudice d'appello sarebbe incorso in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante laddove ha affermato che la ragione dell'omessa previsione di una deroga all'art. 2559 cod. civ. (nel trasferimento del credito da cedente a cessionario) fosse da rinvenire nella "volontà delle parti" di realizzare l'estinzione per confusione di ogni credito tra Versalis e Saras.

Tale motivazione è apparente , o comunque perplessa ed incomprensibile, stante l'impossibilità giuridica e fattuale della premessa assunta (la volontà delle parti di estinguere per confusione il credito del terzo estraneo al trasferimento aziendale) e quindi l'inidoneità delle conclusioni tratte da tale premessa.

E ciò in quanto, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le parti non avrebbero mai potuto volere la realizzazione di un'estinzione per confusione di ogni credito nei confronti di un soggetto terzo alla cessione di credito.

La ricorrente deduce, altresì, che il giudice d'appello sarebbe incorso in un contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili laddove, nel ritenere, senza, peraltro, indicarne le ragioni, la prevalenza dell'art. 10.8.1 rispetto alle disposizioni con cui era stato perimetrato dettagliatamente il ramo d'azienda, ha affermato, con riferimento al contratto di lavorazione in essere tra Versalis e Saras oggetto del lodo, che tale contratto sarebbe stato, al contempo, trasferito e risolto.

4. Il motivo è infondato.

Va, in primo luogo, osservato che, da un attento esame della sentenza impugnata, non emerge affatto che la Corte d'Appello avrebbe affermato - come sostiene la ricorrente - che la volontà delle parti della cessione sarebbe stata quella di estinguere per confusione di ogni credito tra Versalis e Saras.

Il giudice d'appello ha, invece affermato (vedi ultime righe pag. 6 della sentenza impugnata) che, per effetto della cessione d'azienda, ogni rapporto di debito e credito tra Versalis (cedente) e Sarlux (cessionario) si è estinto per confusione.

Il riferimento a tale modalità di estinzione dell'obbligazione è stato quindi effettuato dalla Corte d'Appello solo limitatamente ai rapporti in essere, al momento della cessione d'azienda, tra Versalis e Starlux, e non a quelli esistenti tra Versalis e Saras.

Non a caso, il giudice d'appello si espresso in termini di subentro nella posizione contrattuale di Versalis del "[OSCURATO:PERSONA] (tramite Sarlux)" (pag. 7 prime righe della sentenza impugnata).

Correttamente, inoltre, la Corte milanese ha affermato che il contratto di lavorazione oggetto del lodo (in quanto intercorrente tra Versalis ed un soggetto terzo alla cessione, ovvero Saras) è stato trasferito e non è affatto incorsa in un contrasto irriducibile quando ha affermato - peraltro in altro contesto o nella stessa frase - che tale contratto era stato anche risolto.

Era, infatti, l'art. 10.8.1. del preliminare a prevedere che i contratti in essere tra il Venditore e l'Acquirente e/o Saras s.p.a. avrebbero, rispettivamente, cessato la propria efficacia alla data della cessione ovvero si sarebbero risolti consensualmente in via anticipata a detta data.Infine, la Corte d'Appello non è affatto incorsa in un contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili, quando nel preoccuparsi della sorte dei crediti già maturati afferenti al contratto di lavorazione oggetto del lodo (che è stato consensualmente risolto per effetto della cessione d'azienda), ha ritenuto che non vi fossero ragioni per sottrarre tali crediti agli effetti traslativi automatici ex art. 2559 cod. civ..

Se, infatti, le parti della cessione avevano previsto all'art. 2.1.5. del preliminare che i crediti relativi ai contratti aziendali con i terzi fornitori sarebbero rimasti in capo al venditore, tuttavia, Saras s.p.a. non era un soggetto terzo qualsiasi, essendo il controllante dell'acquirente dell'azienda, tanto è vero che il contratto di lavorazione oggetto del lodo non era stato inserito dalle parti nell'elenco di quelli disciplinati dal predetto art. 2.1.5, ma in quello diverso dei contratti disciplinati dall'art. 10.8.1., rubricato " Rapporti con l'acquirente e con Saras s.p.a.", di cui coerentemente il giudice di merito ha rilevato la natura prevalente.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ.

Ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello di Milano ha ricostruito la volontà delle parti in palese violazione dei canoni legali previsti dalle predette norme di interpretazione contrattuale, essendo stati violati i canoni di interpretazione letterale, sistematica e quello della comune intenzione delle parti.

In particolare, non vi sarebbe nel testo del contratto preliminare alcun elemento testuale da cui evincere la volontà delle parti di derogare alla disciplina legale solo per i crediti con i fornitori e non per il credito derivante dal contratto di lavorazione di cui è causa.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il canone di cui all'art. 1363 cod. civ. anche quando ha affermato che la volontà delle parti sarebbe stata quella di realizzare un'estinzione per confusione dei rapporti tra Versalis e Saras.

Ad avviso della ricorrente, inoltre, la ricostruzione della Corte d'Appello non sarebbe compatibile con l'art. 3.1. del contratto preliminare che disciplina il prezzo negativo della compravendita, né con l'art. 2.1. che contiene una descrizione analitica del perimetro dei diritti e obblighi oggetto della cessione, e tra questi non rientrano í crediti.Infine, secondo la ricorrente, il giudizio d prevalenza dell'art. 10.8.1 e la ritenuta irrilevanza delle disposizioni sulla perimetrazione non trova conforto nel dato contrattuale.

6. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Non vi è dubbio che la ricorrente, con l'apparente doglianza della violazione di legge, non fa che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa interpretazione delle norme del contratto preliminare di cui è causa.

La ricorrente deduce apoditticamente la violazione, da parte della Corte d'Appello, delle norme di interpretazione contrattuale, non confrontandosi, in primo luogo, con le articolate argomentazioni della Corte d'Appello.

In particolare, il giudice d'appello ha giustificato la limitazione della deroga alla c.d. disciplina legale ai soli crediti con i terzi fornitori, facendo leva sul significativo elemento testuale rappresentato dalla presenza di due distinte categorie di rapporti: i contratti aziendali con soggetti terzi disciplinati dall'art. 2.1.5. del preliminare e i rapporti con l'acquirente e/o con Saras s.p.a., disciplinati da altra norma del preliminare, l'art. 10.8.1., nell'ambito dei quali (è stato dato atto che) è stato esplicitamente incluso il contratto di lavorazione oggetto del lodo, così sottraendo i relativi crediti alla predetta deroga.

Inoltre, palesemente infondata è la dedotta violazione del canone di cui all'art.1363 cod. civ. , atteso che, come già sopra anticipato, la Corte d'appello non ha mai affermato che la volontà delle parti sarebbe stata quella di realizzare un'estinzione per confusione dei rapporti tra Versalis s.p.a. e Saras s.p.a..

Evidente è, infine, la dedotta inammissibilità delle censure svolte dalla ricorrente quando afferma che l'interpretazione della Corte d'Appello non terrebbe conto delle disposizioni degli art. 3.1. e

2.1. del contratto preliminare, palesandosi l'intento della stessa ricorrente non già di denunciare una violazione delle norme di interpretazione contrattuale, che è stata solo genericamente illustrata, quanto di offrire una diversa ricostruzione della volontà delle parti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. ----------...(6\ ;Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 25.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2019 ORDINANZA sul ricorso 34006/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Contro C).(2('S MT(7Z'1 _-- Saras S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Sarlux S.r.l., in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1701/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 29 settembre 2014 Versalis s.p.a. e Sarlux s.r.l. hanno sottoscritto un contratto preliminare con cui la prima società si è impegnata a cedere alla seconda la proprietà di un rilevante complesso industriale, sito in Sardegna, che produce prodotti chimici. All'art. 2.1.5. del contratto preliminare è stato previsto che i contratti aziendali elencati nella sezione 3 dell'allegato C sarebbero stati trasferiti con i relativi oneri e diritti, fermo restando che i crediti e i debiti sorti in relazione a tali contratti sarebbero rimasti in capo al venditore che aveva prestato ampia quietanza e manleva.All'art. 10.8.1 del contratto preliminare (rubricato rapporti con l'acquirente e con Saras s.p.a., controllante della prima) le parti hanno dato atto che i contratti in essere tra venditore e acquirente, per effetto della cessione del ramo d'azienda, sarebbero necessariamente cessati di efficacia ovvero sarebbero stati risolti consensualmente in via anticipata. Tra tali contratti veniva inserito anche il Contratto di Lavorazione oggetto del successivo lodo arbitrale. In data 29 dicembre 2014 Versalis e Sarlux hanno stipulato il contratto definitivo di cessione di ramo d'azienda, nulla disciplinandosi specificamente in ordine ai crediti e debiti afferenti i contratti ceduti, limitandosi a prevedere al punto 4 una "clausola di prevalenza" con cui le parti si sono date atto reciprocamente che il contratto definitivo non aveva un'efficacia novativa rispetto agli accordi raggiunti precedentemente. Successivamente, nell'ambito del procedimento arbitrale promosso da Versalis s.p.a. nei confronti di Saras s.p.a. finalizzato ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di C 2.090.946,74, derivante dal contratto di lavorazione presso lo stabilimento dì Sarroch, la Saras aveva eccepito l'insussistenza in capo a Versalís del credito in oggetto, essendo lo stesso stato trasferito a Sarlux per effetto della cessione del ramo d'azienda di cui sopra. [OSCURATO:PERSONA], con lodo depositato in data 13-31 ottobre 2017, ha riconosciuto in capo a Versalis s.p.a. la titolarità del credito in oggetto, ritenendo che dalla regolamentazione contrattuale convenuta tra Versalis e Sarlux sarebbe emersa la volontà di escludere dal trasferimento a quest'ultima delle componenti del ramo d'azienda aventi natura finanziaria (cassa, capitale circolante, crediti debiti etc). Sarlux s.r.l. ha proposto avverso il predetto lodo opposizione, ai sensi dell'art. 831 comma 30 e dell'art. 404 comma 10 cod. proc. civ., chiedendone la revoca. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1701/2019, depositata il 17.4.2019, ha dichiarato che il predetto lodo ha erroneamente riconosciuto in capo a Versalis s.p.a. la titolarità del credito di C 2.090.946, essendo, invece, Sarlux l'effettiva titolare del credito, ed ha dichiarato il lodo privo di effetti giuridici nei confronti di Sarlux. 3 -kp Il giudice d'appello ha ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 2.5.1. e 10.8.1. del contratto preliminare emergeva che le parti avessero inteso derogare alla c.d. regola legale (secondo cui con la cessione del ramo d'azienda si trasferiscono anche debiti e crediti al cessionario) solo per i crediti e debiti di Versalis nei confronti di soggetti terzi, non operando tale deroga nei rapporti con Saras s.p.a.., in relazione alla quale doveva ritenersi prevalente la clausola di cui all'art. 10.8.1. del contratto preliminare. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Versalis s.p.a. affidandolo a tre motivi. Saras s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 831, 404 comma 1° cod cod. proc. civ.. e 2909 cod. civ. e contestuale nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Lamenta la ricorrente sia l'inammissibilità dell'opposizione di terzo della Sarlux sia Verror in procedendo in cui è incorsa la Corte d'Appello per l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo della Sarlux s.r.l.. Tale eccezione era stata sollevata nel giudizio di opposizione di terzo dalla Versalis s.p.a. sul rilievo che il diritto di cui la stessa Sarlux si era affermata titolare nell'opposizione di terzo non si pone in posizione di incompatibilità con la statuizione contenuta nel lodo tra Versalis e Saras. Ne consegue che Sarlux era privo dì legittimatio ad opponendum. In particolare, espone la ricorrente che la situazione d'incompatibilità che legittima la proposizione dell'opposizione di terzo può ritenersi in re ipsa solo ove si discuta di diritti reali. Ove il diritto di cui il terzo si afferma titolare è di natura reale, l'onere allegativo del pregiudizio subito (richiesto dall'art. 404 cod. proc. civ.) può essere attenuato, essendo l'allegazione del danno implicita nell'affermazione del diritto. Ove, invece, si discuta di diritti relativi ad un bene fungibile (diritto di credito), il pregiudizio deve essere specificamente indicato ML/j dal terzo, il quale non è leso dalla statuizione inter alios, non avendo la stessa ad oggetto una prestazione infungibile. Pertanto, il terzo, ove si affermi titolare di un diritto credito, sarebbe soggetto ad un onere allegativo particolarmente rigoroso. Il terzo titolare del diritto di credito non si troverebbe in una posizione di incompatibilità con la statuizione inter alios atteso che il debitore può adempiere entrambe le obbligazioni di pagamento. In sostanza, ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello aveva travisato il pregiudizio richiesto dall'art. 404 cod. proc. civ, avendo allegato non un proprio pregiudizio, ma quello che il lodo aveva provocato al debitore Saras s.p.a., esposto al rischio di dover effettuare un doppio pagamento, non essendo il lodo opponibile a Sarlux. Ad avviso della ricorrente, un giudicato "non opponibile" al terzo non reca alcun pregiudizio, che deve quindi essere specificamente allegato. Il pregiudizio occorso al terzo deve essere concreto, tangibile e legato all'attuazione della pronuncia cui esso è estraneo. Deve trattarsi di un pregiudizio non rimediabile se non se non attraverso un diverso accertamento a favore del terzo. Non vi è, invece, alcuna incompatibilità tra l'oggetto della prestazione derivante dalla pronuncia e l'oggetto della prestazione pretesa dal terzo. 2. Il motivo è infondato. A norma dell'art. 404 comma 1° cod. proc. civ., un terzo è legittimato a proporre opposizione avverso una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. L'ampia formulazione utilizzata dal legislatore nella norma predetta non consente di circoscriverne l'applicazione - come sostiene la ricorrente - ai soli casi in cui il terzo si affermi titolare di un diritto di natura reale, essendo, invece, il terzo legittimato in tutte quelle ipotesi (riconducibili, indifferentemente, alla titolarità di un diritto reale o di credito) in cui la statuizione pronunciata inter alios - che è sempre inidonea ad incidere sulla sua sfera giuridica, non essendo allo stesso opponibile - possa comunque rendergli di fatto più difficoltosa la successiva realizzazione del proprio diritto. D'altra parte, dal testo dell'art. 344 cod. proc. civ. - secondo cui nel giudizio di appello è ammesso l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 - emerge che l'ambito di applicazione dell'istituto dell'opposizione di terzo tende a coincidere con le fattispecie di intervento volontario, che, non a caso, è detto ad opponendum, nelle quali il terzo (analogamente all'opposizione di terzo in cui fa valere un proprio diritto incompatibile con la situazione giuridica accertata nella pronuncia inter alios) propone una domanda contro tutte le parti originarie del giudizio, facendo valere un diritto autonomo rispetto a quello già dedotto in giudizio e con esso incompatibile, in quanto riguarda lo stesso "bene della vita" (indipendentemente dalla natura reale o obbligatoria del diritto rivendicato). Orbene, l'incompatibilità tra il diritto affermato dal terzo e quello oggetto del giudicato pronunciato tra altre persone deriva proprio dal fatto che i diritti in conflitto attengono allo stesso bene della vita e non è certo sufficiente ad escludere il pregiudizio la circostanza - evidenziata, nel caso di specie, dalla ricorrente - che il terzo creditore (come Sarlux) potrebbe richiedere al debitore (Saras) la stessa prestazione che quest'ultimo è stato condannato ad eseguire dalla pronuncia resa inter alios (nel caso in esame, il lodo arbitrale a favore di Versalis), derivando ciò solo dalla non opponibilità al terzo di tale pronuncia, mentre è innegabile che la stessa presenza di tale statuizione, di fatto, ostacoli e renda potenzialmente più difficile la realizzazione del diritto rivendicato dal terzo. In conclusione, alla luce delle sopra illustrate osservazioni, l'interpretazione restrittiva, da parte della ricorrente, della nozione di "pregiudizio", a norma dell'art. 404 comma 1°, come circoscritto alla rivendicazione di diritti di natura reale, non può trovare accoglimento (vedi anche Cass. n. 5252 del 15/03/2004; conf. Cass. n. 6156/1994, nella quale questa Corte ha affermato che "nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, qualora la titolarità, in capo all'attore, del credito azionato sia controversa esclusivamente a seguito dell' eccezione del convenuto che abbia indicato il soggetto che a suo avviso sarebbe titolare, non si determina nei confronti di quest'ultimo un ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che in assenza di una domanda principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il thema decidendum viene circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante e il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c."). In conclusione, ad avviso di questo Collegio, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto (implicitamente) ammissibile l'opposizione di terzo esaminando il merito di tale domanda. Quanto al vizio dedotto di omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di terzo, sollevata dalla ricorrente, anche tale censura è infondata. Sul punto, questa Corte (vedi Cass. n. 15613 del 04/06/2021) ha già enunciato il principio di diritto - che questo Collegio condivide e fa proprio - secondo cui la nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito (come, nel caso di specie, la dedotta inammissibilità dell'opposizione di terzo). 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 comma 2 ° n. 4 cod. proc. civ.. Denuncia la ricorrente che il giudice d'appello sarebbe incorso in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante laddove ha affermato che la ragione dell'omessa previsione di una deroga all'art. 2559 cod. civ. (nel trasferimento del credito da cedente a cessionario) fosse da rinvenire nella "volontà delle parti" di realizzare l'estinzione per confusione di ogni credito tra Versalis e Saras. Tale motivazione è apparente , o comunque perplessa ed incomprensibile, stante l'impossibilità giuridica e fattuale della premessa assunta (la volontà delle parti di estinguere per confusione il credito del terzo estraneo al trasferimento aziendale) e quindi l'inidoneità delle conclusioni tratte da tale premessa. E ciò in quanto, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, le parti non avrebbero mai potuto volere la realizzazione di un'estinzione per confusione di ogni credito nei confronti di un soggetto terzo alla cessione di credito. La ricorrente deduce, altresì, che il giudice d'appello sarebbe incorso in un contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili laddove, nel ritenere, senza, peraltro, indicarne le ragioni, la prevalenza dell'art. 10.8.1 rispetto alle disposizioni con cui era stato perimetrato dettagliatamente il ramo d'azienda, ha affermato, con riferimento al contratto di lavorazione in essere tra Versalis e Saras oggetto del lodo, che tale contratto sarebbe stato, al contempo, trasferito e risolto. 4. Il motivo è infondato. Va, in primo luogo, osservato che, da un attento esame della sentenza impugnata, non emerge affatto che la Corte d'Appello avrebbe affermato - come sostiene la ricorrente - che la volontà delle parti della cessione sarebbe stata quella di estinguere per confusione di ogni credito tra Versalis e Saras. Il giudice d'appello ha, invece affermato (vedi ultime righe pag. 6 della sentenza impugnata) che, per effetto della cessione d'azienda, ogni rapporto di debito e credito tra Versalis (cedente) e Sarlux (cessionario) si è estinto per confusione. Il riferimento a tale modalità di estinzione dell'obbligazione è stato quindi effettuato dalla Corte d'Appello solo limitatamente ai rapporti in essere, al momento della cessione d'azienda, tra Versalis e Starlux, e non a quelli esistenti tra Versalis e Saras. Non a caso, il giudice d'appello si espresso in termini di subentro nella posizione contrattuale di Versalis del "[OSCURATO:PERSONA] (tramite Sarlux)" (pag. 7 prime righe della sentenza impugnata). Correttamente, inoltre, la Corte milanese ha affermato che il contratto di lavorazione oggetto del lodo (in quanto intercorrente tra Versalis ed un soggetto terzo alla cessione, ovvero Saras) è stato trasferito e non è affatto incorsa in un contrasto irriducibile quando ha affermato - peraltro in altro contesto o nella stessa frase - che tale contratto era stato anche risolto. Era, infatti, l'art. 10.8.1. del preliminare a prevedere che i contratti in essere tra il Venditore e l'Acquirente e/o Saras s.p.a. avrebbero, rispettivamente, cessato la propria efficacia alla data della cessione ovvero si sarebbero risolti consensualmente in via anticipata a detta data.Infine, la Corte d'Appello non è affatto incorsa in un contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili, quando nel preoccuparsi della sorte dei crediti già maturati afferenti al contratto di lavorazione oggetto del lodo (che è stato consensualmente risolto per effetto della cessione d'azienda), ha ritenuto che non vi fossero ragioni per sottrarre tali crediti agli effetti traslativi automatici ex art. 2559 cod. civ.. Se, infatti, le parti della cessione avevano previsto all'art. 2.1.5. del preliminare che i crediti relativi ai contratti aziendali con i terzi fornitori sarebbero rimasti in capo al venditore, tuttavia, Saras s.p.a. non era un soggetto terzo qualsiasi, essendo il controllante dell'acquirente dell'azienda, tanto è vero che il contratto di lavorazione oggetto del lodo non era stato inserito dalle parti nell'elenco di quelli disciplinati dal predetto art. 2.1.5, ma in quello diverso dei contratti disciplinati dall'art. 10.8.1., rubricato " Rapporti con l'acquirente e con Saras s.p.a.", di cui coerentemente il giudice di merito ha rilevato la natura prevalente. 5. Con il terzo motivo è stata dedotta e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. Ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello di Milano ha ricostruito la volontà delle parti in palese violazione dei canoni legali previsti dalle predette norme di interpretazione contrattuale, essendo stati violati i canoni di interpretazione letterale, sistematica e quello della comune intenzione delle parti. In particolare, non vi sarebbe nel testo del contratto preliminare alcun elemento testuale da cui evincere la volontà delle parti di derogare alla disciplina legale solo per i crediti con i fornitori e non per il credito derivante dal contratto di lavorazione di cui è causa. La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il canone di cui all'art. 1363 cod. civ. anche quando ha affermato che la volontà delle parti sarebbe stata quella di realizzare un'estinzione per confusione dei rapporti tra Versalis e Saras. Ad avviso della ricorrente, inoltre, la ricostruzione della Corte d'Appello non sarebbe compatibile con l'art. 3.1. del contratto preliminare che disciplina il prezzo negativo della compravendita, né con l'art. 2.1. che contiene una descrizione analitica del perimetro dei diritti e obblighi oggetto della cessione, e tra questi non rientrano í crediti.Infine, secondo la ricorrente, il giudizio d prevalenza dell'art. 10.8.1 e la ritenuta irrilevanza delle disposizioni sulla perimetrazione non trova conforto nel dato contrattuale. 6. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Non vi è dubbio che la ricorrente, con l'apparente doglianza della violazione di legge, non fa che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa interpretazione delle norme del contratto preliminare di cui è causa. La ricorrente deduce apoditticamente la violazione, da parte della Corte d'Appello, delle norme di interpretazione contrattuale, non confrontandosi, in primo luogo, con le articolate argomentazioni della Corte d'Appello. In particolare, il giudice d'appello ha giustificato la limitazione della deroga alla c.d. disciplina legale ai soli crediti con i terzi fornitori, facendo leva sul significativo elemento testuale rappresentato dalla presenza di due distinte categorie di rapporti: i contratti aziendali con soggetti terzi disciplinati dall'art. 2.1.5. del preliminare e i rapporti con l'acquirente e/o con Saras s.p.a., disciplinati da altra norma del preliminare, l'art. 10.8.1., nell'ambito dei quali (è stato dato atto che) è stato esplicitamente incluso il contratto di lavorazione oggetto del lodo, così sottraendo i relativi crediti alla predetta deroga. Inoltre, palesemente infondata è la dedotta violazione del canone di cui all'art.1363 cod. civ. , atteso che, come già sopra anticipato, la Corte d'appello non ha mai affermato che la volontà delle parti sarebbe stata quella di realizzare un'estinzione per confusione dei rapporti tra Versalis s.p.a. e Saras s.p.a.. Evidente è, infine, la dedotta inammissibilità delle censure svolte dalla ricorrente quando afferma che l'interpretazione della Corte d'Appello non terrebbe conto delle disposizioni degli art. 3.1. e 2.1. del contratto preliminare, palesandosi l'intento della stessa ricorrente non già di denunciare una violazione delle norme di interpretazione contrattuale, che è stata solo genericamente illustrata, quanto di offrire una diversa ricostruzione della volontà delle parti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. ----------...(6\ ;Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 25.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto
Sentenza Cassazione n. 32797/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris