CassazionedecretoSezione 4Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 13260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo í'e- r3-4)- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza del tribunale di Trani, riconosciuta la diminuente del rito abbreviato, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come dal primo Giudice riqualificata l'originaria imputazione. 2. Solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 cod. proc. pen. e dell'art. 25 Cost. L'omessa notifica del decreto di giudizio immediato, così come la mera rinnovazione della notificazione nel corso della prima udienza dibattimentale, costituiscono violazione delle regole che governano la progressione processuale che ha generato una lesione del diritto di difesa, integrante una nullità e violato il principio del giudice naturale - nel caso di specie, il Giudice dell'udienza preliminare - precostituito per legge ex art 25 Cost.2.2. Violazione di legge, nonché contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt.133 e 163 cod. pen., per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La decisione è contraddittoria perché, mentre da un lato attesta l'assenza di elementi ostativi al riconoscimento del beneficio, dall'altro afferma l'inserimento dell'imputato in un circuito criminale di livello, così escludendo l'occasionalità della condotta. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato. 4. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 5. Il primo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Perché possa essere ritenuta ammissibile, l'impugnazione deve tendere in concreto all'eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse, non essendo prevista la possibilità di proporre una impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica all'esattezza della decisione. L'esistenza del requisito della concretezza può essere ravvisata anche quando l'impugnazione sia diretta a lamentare la violazione astratta di una norma di divieto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio di diritti che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma praticamente favorevole. Nel caso in esame, poiché la rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato ad opera del Tribunale non ha evidentemente comportato alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato, la doglianza sollevata si connota per essere del tutto priva di interesse. Il secondo motivo è infondato. In primo luogo, non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto queste ultime rispondono alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la prima si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (ex mu/tis, Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, P.G. in proc. Stumpo, Rv. 239131 - 01): ciò esclude l'asserita contraddittorietà della motivazione. Costituisce, poi, principio consolidato quello secondo il quale il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279206 - 02; Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 - 01). Nella specie, pure in assenza di precedenti penali significativi, il Giudice di appello ha adeguatamente motivato il giudizio prognostico negativo, avuto riguardo alle modalità della condotta, ex art. 133 cod. pen., evidenzianti la non occasionalità della stessa. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]