CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 31935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 marzo 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha convalidato, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento con cui il locale Questore aveva prescritto a [OSCURATO:PERSONA], destinatario di provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, di presentarsi presso il comando di polizia competente per residenza, secondo gli orari indicati, nei giorni in cui avevano luogo gli eventi per i quali operava il divieto. 2. Avverso detta ordinanza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, I. 401 del 1989 ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte, deducendo, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, con conseguente nullità, per essere stata la stessa emessa prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore, così impedendo l'esercizio del diritto di difesa. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2, I. 401 del 1989 per essere stata illegittimamente applicata la misura di prevenzione senza considerare la personalità dell'interessato e le modalità del fatto. 2.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione del divieto di analogia e di indeterminatezza in materia penale per essere stata la misura applicata in un caso diverso da quelli per i quali la stessa è dalla legge prevista. 3. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, assorbente rispetto agli altri. 3.1. Dagli atti allegati risulta che il provvedimento del Questore, datato 15 marzo 2022, fu notificato all'odierno ricorrente il successivo 17 marzo alle ore 11.40 e l'ordinanza di convalida qui impugnata, pur recando la data del 19 marzo ore 15.30, è stata depositata in cancelleria il 18 marzo 2022, come da attestazione del cancelliere. Come questa Corte ha già avuto di precisare in un caso analogo, concernente proprio il problema qui in discussione, il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269306). Per contro, non è idonea ad integrare la formalità richiesta la data apposta dal giudicesul provvedimento, in quanto atto interno privo del requisito della certezza (Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, dep. 2005, Stufaj, Rv. 230969).Dovendosi pertanto attribuire fede all'attestazione del pubblico ufficiale circa i'avvenuto deposito il giorno successivo a quello della notifica, deve riconoscersi la violazione del diritto cartolare di difesa, esercitabile nel termine di 48 ore dalla notifica stessa. Come risulta dagli atti, del resto, nel caso di specie, in data 18 marzo 2022, alle ore 19.35, il difensore ha tempestivamente trasmesso a mezzo pec una memoria difensiva a cui il provvedimento impugnato neppure accenna. 3.2. Va al proposito ricordato che l'art. 6, comma 2-bis, legge 401 del 1989 statuisce che la notifica del provvedimento del questore «deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento». La disposizione non indica un termine entro il quale tale facoltà può essere esercitata, limitandosi a disporre che, a pena d'inefficacia delle prescrizioni imposte, il pubblico ministero il quale ritenga la sussistenza dei presupposti di legge deve chiedere al g.i.p. la convalida del provvedimento del questore entro 48 ore dalla notifica del medesimo all'interessato ed il giudice che ritenga di accogliere l'istanza deve adottare il provvedimento nelle 48 ore successive. Ai fini di garantire l'esercizio del diritto di difesa previsto dalla legge, la giurisprudenza ha tuttavia stabilito la necessità di garantire al destinatario del provvedimento un termine di almeno 48 ore, decorrente dalla notifica (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 16405 del 10/03/2010, Quattrocchi, Rv. 246764; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372; Sez. 3, n. 18244 del 29/01/2013, Banterla, Rv. 255425; Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, dep. 2016, D'Amato, Rv. 266480; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223). 3.3. Altrettanto pacifica è la conseguenza dell'inosservanza di detto termine dilatorio, posto che la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, integra una nullità di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. da cui consegue l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del giudice e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente alla misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione, ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632; Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769; Sez. F, n. 41668 del 27/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257350; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Deve pertanto procedersi in conformità, mandandosi alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brindisi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brindisi del 15 marzo 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dis