Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2023
ECLI:EU:T:2023:322
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0582_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 giugno 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑582/21) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche nonché il divieto di ingresso o di transito nel territorio dell’Unione – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Carattere collettivo di una sanzione – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Limiti – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata
[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997, allegato]
(v. punti 21-26)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile o dell’opposizione democratica o che nuocciono alla democrazia o allo Stato di diritto – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozioni
[Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, artt. 3, § 1, a) e b), e 4, § 1, a) e b), e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 4 e 5, 1014/2012 e 2021/997, allegato]
(v. punti 24, 66)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Natura di tali misure – Natura non penale
[Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997]
(v. punto 28)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997, allegato]
(v. punti 36-40)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento proposto da una persona che è responsabile della repressione della società civile e che sostiene il regime di Lukashenko – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio
[Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, artt. 3, § 1, a) e b), e 4, § 1, a) e b), e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 4 e 5, 1014/2012 e 2021/997, allegato]
(v. punti 51-56, 62-65)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune
[Art. 21, § 2, b) TUE; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997, allegato]
(v. punti 72-78)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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1
)
GU C 11 del 10.1.2022
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