CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12777/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Oberdan, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/07/2020 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria di replica dei difensori del [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 07/03/2018 dal Tribunale di Firenze, con la quale - per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oberdan erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui all'art. 640- bis cod. pen., in forma consumata (capo A) e tentata (capo B) loro ascritti in concorso, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile Regione Toscana. In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub A), perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Si censura la sentenza per aver ritenuto configurabile la truffa contestata al capo A) sulla scorta dell'omessa indicazione dell'esistenza di una società fiduciaria, quale titolare delle quote della società partecipante al bando, nonché in ragione della rendicontazione di costi fatturati da società riferibili al [OSCURATO:PERSONA] e dell'indicazione di sedi fittizie in Toscana. In ordine al primo profilo, la difesa lamenta il mancato apprezzamento dei rilievi svolti in appello in ordine all'inapplicabilità al caso di specie (riguardante l'erogazione di finanziamenti regionali) dell'art. 17 della I. n. 55 del 1990, che nella formulazione vigente già al momento dell'emanazione del bando di gara era applicabile alle sole società aggiudicatarie di opere pubbliche. Quanto alla seconda questione, si evidenzia che la violazione del divieto, per il beneficiario, di acquistare beni o servizi da società o fornitori a sé riconducibili non era prevista a pena di esclusione, e comunque si trattava di un impegno per il futuro, insuscettibile di controlli al momento della presentazione della domanda. Quanto al terzo aspetto, si censura la sentenza perché la SLOOP aveva in effetti sede in Castelfiorentino, né era richiesta la disponibilità al momento del bando di una sede cantieristica. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza della buona fede. Si censura la sentenza per aver respinto la richiesta di acquisizione documentale (visura societaria risalente al 2009 della SLOOP, allegata in copia dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio e prodotta con la domanda di finanziamento e contratto di locazione) con un'erronea applicazione dell'art. 603 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca per equivalente, disposta pur in assenza di una effettiva dimostrazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], a causa della mancata acquisizione della documentazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen.Si censura la sentenza per aver aderito alle argomentazioni del giudice di primo grado, che aveva invece preso in considerazione l'art. 316-bis cod. pen., laddove invece doveva aversi riguardo all'art. 316-ter dello stesso codice, applicando la giurisprudenza che individua l'elemento differenziale di tale reato, rispetto alla truffa, nella mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, che nelle ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen. si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati senza svolgere un'autonoma attività di accertamento, salvo gli eventuali controlli nelle fasi successive. Si censura altresì la sentenza per non aver affrontato la questione dell'esistenza, in capo alla Regione Toscana, di poteri di controllo elusi o ingannati al momento della presentazione della domanda. Poteri che erano in realtà esclusi dallo stesso bando, che aveva delineato una prima fase di verifica meramente cartolare e burocratica dei requisiti autocertificati, prevedendo poteri di controllo in capo all'ente erogatore solo nella fase esecutiva del progetto. Si osserva che la questione della riqualificazione giuridica presentava immediate ricadute sulla confisca per equivalente, applicabile - trattandosi di fatti anteriori alla legge n. 190 del 2012 - solo per il prezzo, ma non anche per il profitto del reato. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 578-bis cod. pen. Si contesta l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale, posto che anche l'ultima decisione delle Sezioni Unite aveva ad oggetto la ben diversa confisca urbanistica, e si era espressa sul punto con un anomalo obiter. Si sostiene inoltre che l'inserimento nel 2019 dell'art. 322-ter, tra le disposizioni che consentono la confisca pur in assenza di condanna ai sensi dell'art. 578-bis, doveva ritenersi norma eccezionale e di stretta interpretazione, come tale applicabile ai soli reati menzionati dell'art. 322- ter, e non anche all'art. 640-bis cod. pen., in assenza di un esplicito richiamo all'art. 640-quater. 2.6. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta applicabilità della confisca ex art. 578-bis cod. pen. anche a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. 2.7. Violazione di legge e delle disposizioni sovranazionali con riferimento al difetto di proporzionalità della confisca applicata. Si rileva tale difetto avendo l'ATI aggiudicataria realizzato il progetto nella misura del 75%, laddove la revoca del finanziamento sarebbe intervenuta solo con una realizzazione inferiore al 60%. 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per il capo B). Si censura la sentenza per aver dedicato poche righe all'argomento, accomunando la vicenda a quella del capo A), pur essendo emersa una situazione del tutto diversa quanto alla pretesa fittizietà della sede sociale e del cantiere (che veniva individuato in un appartamento, dovendosi in questo caso realizzare solo un modellino in scala di imbarcazione), ed essendo la Corte incorsa nel travisamento della conversazione intercettata nella quale [OSCURATO:PERSONA], lungi dal confessare, aveva sollevato subbi sulla idoneità e sulla sufficienza della sede cantieristica prescelta. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della desistenza volontaria. Si censura la sentenza per non aver dato rilievo alla rinuncia al finanziamento, ritenuta dalla Corte una diretta conseguenza delle indagini per il capo A). Si torna a lamentare il mancato apprezzamento della conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso perplessità sulla realizzazione a causa dei "partners imbroglioni". 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del reato sub B). Si deduce che, escludendo la desistenza, il termine prescrizionale doveva essere ancorato alla presentazione della ingannevole domanda di partecipazione alla gara (15/03/2012), e non in quelle ulteriori prese in considerazione dalla Corte territoriale. 2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Si richiamano le considerazioni svolte in tema di riqualificazione giuridica, che se accolte avrebbero consentito anche l'accoglimento di tali doglianze. 3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente motivato il rigetto del corrispondente motivo di appello. 3.2. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Si censura la sentenza per aver ritenuto inammissibile il motivo di appello sulla sussistenza del reato. 3.3. Vizio di motivazione in ordine alla esistenza e comunicazione della società fiduciaria controllante la SLOOP. Si censura la sentenza per aver conferito rilievo alla mancata comunicazione dell'identità dei fiducianti. 3.4. Vizio di motivazione con riferimento alla effettività della sede della SLOOP. Si censura la "miopia logica" con cui i giudici di merito avevano trattato la q uestione 3.5. Omessa motivazione in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Si censura la motivazione per aver ritenuto simulata l'intestazione delle quote al predetto ricorrente. 3.6. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della desistenza volontaria. Si censura il mancato apprezzamento dell'ipotesi alternativa prospettata, e della effettiva idoneità ed inequivocità degli atti posti in essere.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla omessa declaratoria di estinzione anche del reato sub B) per intervenuta prescrizione. Nel resto, il ricorso - che è necessario esaminare per gli aspetti concernenti le statuizioni civili e la confisca, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 578 e 578-bis cod. proc. pen. - è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 1.1. Per ciò che riguarda le censure formulate in relazione al reato sub A), e prendendo le mosse da quelle concernenti l'elemento oggettivo del reato, assume rilievo assorbente la mancata confutazione, da parte del ricorrente, della declaratoria di inammissibilità dei corrispondenti motivi di appello per genericità (essendo state ritenute irrilevanti, ai predetti fini, le specificazioni contenute nei motivi nuovi depositati dinanzi alla Corte territoriale: cfr. pag. 31 della sentenza impugnata). Si evidenzia, peraltro, per completezza, il carattere reiterativo delle censure medesime rispetto a quanto esposto dalla Corte d'Appello nella disamina dei rilievi attinenti all'elemento soggettivo del reato (cfr. pagg 33 segg. della sentenza). 1.1.1. In particolare, quanto alla pretesa inapplicabilità del divieto di intestazione fiduciaria (posto che l'art. 17 I. n. 55 del 1990 al momento in vigore faceva riferimento ai soli soggetti "aggiudicatari di opere pubbliche", e non di meri finanziamenti), la Corte d'Appello ha puntualmente disatteso tale prospettazione, osservando che l'applicabilità del divieto in questione - derogabile, secondo lo stesso art. 17, solo per le società fiduciarie autorizzate e a condizione che queste ultime provvedano a comunicare l'identità dei fiducianti (cfr. pag. 35 della sentenza impugnata) - deriva dal diretto richiamo contenuto nel punto 12, par. 6 del bando, che appunto richiedeva la produzione, da parte di tutti i partecipanti, di una dichiarazione di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 I. n. 55 del 1990 (cfr. pag. 37). Si tratta di osservazioni pienamente condivisibili, anche alla luce del fatto chei, seguendo la ricostruzione difensiva, la disposizione del bando appena richiamata risulterebbe radicalmente inapplicabile ed anzi priva di senso. Il bando, infatti, ha ad oggetto non già la realizzazione di opere pubbliche, ma l'erogazione di aiuti alle imprese, da parte della Regione Toscana in favore di soggetti in possesso di determinati requisiti: erogazione funzionale alla realizzazione di investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 1.1.2. Per ciò che riguarda la rendicontazione alla parte civile di costi per forniture fatturati da società riferibili al ricorrente, deve osservarsi che la Corte d'Appello (pag. 38 segg.) ha rigettato le corrispondenti censure con espliciti richiami a quanto esposto dal giudice di primo grado, non solo evidenziando che, anche in questo caso, non era stata rispettata una specifica disposizione del bando (che richiedeva una dichiarazione sulla provenienza dei beni e servizi oggetto dell'investimento da soggetti esterni all'impresa richiedente), ma sottolineando altresì che la violazione del divieto di intestazione fiduciaria, da parte del [OSCURATO:PERSONA] (che deteneva il 98% delle quote della società capofila SLOOP tramite la finanziaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), era funzionale proprio alla rendicontazione alla Regione Toscana di forniture realizzate da altre società riferibili, anch'esse, all'odierno ricorrente (cfr. pag. 38). In tale ottica ricostruttiva, del tutto priva di aporie, anche l'ulteriore argomento difensivo volto a sostenere la buona fede del [OSCURATO:PERSONA] (essendo stata linearmente dichiarata la fatturazione in favore delle predette società) risultava privo di consistenza, in quanto era stata proprio l'intestazione fiduciaria della SLOOP a tener nascosto il fatto che le società fornitrici fossero riferibili al [OSCURATO:PERSONA], così traendo in inganno la Regione Toscana in violazione di una specifica disposizione del bando (cfr. pag. 40). 1.1.3. In relazione, infine, alle sedi della società ritenute fittizie, la Corte d'Appello - ponendosi in linea di piena condivisione con quanto osservato dal primo giudice - ha diffusamente esaminato e disatteso le corrispondenti doglianze, sottolineando tra l'altro il fatto che la sede indicata dall'aprile 2009 al gennaio 2011, anche per la realizzazione dell'imbarcazione oggetto del finanziamento, era in realtà un locale commerciale sito in Castelfiorentino (peraltro inidoneo a tale realizzazione), mentre l'apertura del cantiere in Livorno, pur comunicata a partire dall'agosto 2010, faceva in realtà riferimento ad un contratto di locazione decorrente dal marzo 2011 (cfr. pag. 42 della sentenza). Tali considerazioni, unite alle ulteriori circostanze accertate in ordine all'origine delle maestranze impiegate, alle modalità di realizzazione dello scafo, alle modalità di conservazione dei documenti contabili, ecc., hanno indotto la Corte d'Appello a concludere - tutt'altro che illogicamente - che la SLOOP avesse in realtà radicamento ad Olbia (dove avevano sede le altre società del [OSCURATO:PERSONA] e dove venne rinvenuto, in stato di abbandono, il prototipo oggetto del finanziamento), e che le sedi indicate fossero meramente fittizie o comunque di facciata, funzionali a consentire la partecipazione della SLOOP al bando della Regione Toscana (cfr. pag. 43). 1.2. Le censure concernenti la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale sono prive della necessaria specificità. È invero evidente che l'affermazione della Corte d'Appello richiamata nel motivo di ricorso, in ordine all'insussistenza degli elementi per una riapertura dell'istruttoria, deve essere correlata con quanto specificamente osservato nella sentenza impugnata in relazione all'oggetto della richiesta. In particolare, con riferimento alla visura camerale del 2009, asseritamente idonea a comprovare la buona fede del [OSCURATO:PERSONA] per la esplicita indicazione della fiduciaria quale titolare della SLOOP (unitamente alla moglie del ricorrente), deve osservarsi che i giudici di merito hanno concordemente posto in evidenza che, anche a voler superare le perplessità derivanti dall'allegazione di una copia dell'atto, quest'ultimo sarebbe comunque privo dell'auspicata valenza liberatoria, dal momento che l'obbligo informativo richiesto dal bando contemplava non solo l'indicazione dell'esistenza di una fiduciaria, ma anche dell'identità dei fiducianti (cfr. supra, § 1.1. e pag. 36 della sentenza impugnata). In tale ottica ricostruttiva, la difesa avrebbe dovuto adeguatamente prospettare la decisività della produzione di una ulteriore copia della stessa visura munita della attestazione di conformità. Allo stesso modo, per ciò che riguarda il contratto di locazione, deve osservarsi che la difesa non ha adeguatamente comprovato la necessità dell'integrazione istruttoria, avuto riguardo a quanto complessivamente emerso non solo in ordine alle sedi sociali di volta in volta indicate dalla società capofila (cfr. sul punto anche pag. 17 della sentenza di primo grado, in cui si precisa che la sede di via Ramai a Livorno consisteva in un appartamento per civile abitazione posto al primo piano), ma anche agli ulteriori plurimi profili ritenuti idonei, dalla Corte territoriale, a ritenere configurabile il delitto di truffa aggravata ascritto al [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Il ricorrente ha poi censurato la sentenza impugnata anche con riferimento alla conferma della confisca per equivalente, disposta ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. I rilievi difensivi hanno in particolare riguardato, per un verso, la ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi di tale disposizione; per altro verso, l'illegittimità della confisca è stata dedotta anche prospettando una errata qualificazione giuridica dei fatti, che secondo il ricorrente dovrebbero essere ricondotti nell'alveo dell'art. 316-ter cod. pen. (reato che non contempla la possibilità della confisca per equivalente). Riservando al paragrafo successivo l'esame di tale ultima doglianza, deve qui osservarsi che sono infondati sia i rilievi concernenti l'asserita inapplicabilità della confisca per equivalente del profitto del reato (commesso anteriormente alla modifica dell'art. 322-ter cod. pen.), sia quelli imperniati sulla ritenuta applicabilità della "confisca senza condanna" di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. alle ipotesi diverse dalla confisca per equivalente, e comunque ai soli delitti commessi dopo l'entrata in vigore di tale disposizione.1.3.1. Quanto al primo aspetto, va evidenziato che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto del tutto legittimo l'intervento ablatorio, richiamando l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di confisca per equivalente, le modifiche introdotte con la legge n. 190 del 2012 non hanno carattere innovativo rispetto al coordinato disposto dall'art. 640 quater cod. pen. con l'art. 322 ter cod. pen., in quanto, anche prima della novella, la misura ablatoria disposta per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. poteva avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato» (Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260368, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto legittimamente adottato un provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012). Non vi sono ragioni per discostarsi da tale indirizzo interpretativo, ribadito anche in epoca più recente (cfr. Sez. 2, n. 28855 del 12/04/2018, Bossi; Sez. 2, n. 12856 del 15/01/2018, Pascone). 1.3.2. Quanto al secondo aspetto, occorre anzitutto evidenziare che la sentenza impugnata ha del tutto perspicuamente richiamato una recente decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, la quale, in motivazione, ha espressamente affermato l'applicabilità dell'art. 578-bis cod. pen. anche alla confisca per equivalente (cfr. Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 02, in cui si sottolinea la valenza generale che deve riconoscersi al richiamo, contenuto nella richiamata disposizione, alla confisca disposta da "altre disposizioni di legge"). In tale prospettiva, del resto, si è orientata la più recente giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421, secondo cui «si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione) anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo»). La medesima pronuncia ha poi ulteriormente chiarito (Rv. 281421-02) che «la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio tempus regit actum, non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna». Per l'applicabilità della disposizione anche ad ipotesi di reato poste in essere prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 39482 del 16/09/2021, Evangelisti; Sez. 2, n. 8161 del 18/01/2022, Zannier. Deve ritenersi pertanto del tutto immune da rilievi deducibili in questa sede l'applicazione della confisca per equivalente del profitto del reato, applicata all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 578-bis cod. pen.; né può in alcun modo dubitarsi dell'avvenuto pieno accertamento della responsabilità del ricorrente, avuto riguardo alle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi. 1.3.3. Meramente reiterativa, e comunque manifestamente infondata, è infine la censura volta a contestare la proporzionalità della confisca applicata, in considerazione dell'avvenuta realizzazione del progetto nella misura del 75%, laddove invece la revoca del finanziamento sarebbe intervenuta solo con una realizzazione inferiore al 60%. Il rilievo non mostra di confrontarsi con quanto specificamente osservato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 50 seg.) in ordine al fatto che il 70% di realizzazione si riferiva, come chiarito dall'escussione peritale, "all'imbarcazione così come costruita dalla SLOOP, ovvero con tutte le difformità rilevate nell'elaborato peritale rispetto alle caratteristiche innovative che il natante avrebbe dovuto avere". 1.4. Con riferimento ai rilievi svolti in punto di qualificazione giuridica del fatto, e alla conseguente prospettata inapplicabilità della confisca per equivalente, ove si ritenga configurabile il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., è opportuno anzitutto richiamare il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva» (Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036). Deve poi osservarsi che i richiami alla sentenza di primo grado, operati dalla Corte d'Appello, devono essere integrati con quanto specificamente osservato dal Tribunale di Firenze, che - a proposito della specifica questione che qui rileva - ha disatteso la prospettazione difensiva ponendosi nel solco dei principi appena richiamati. La derubricazione nel più lieve reato di cui all'art. 316-ter è stata invero esclusa in quanto gli imputati "non solo hanno autocertificato requisiti dell'azienda, di cui l'ente pubblico ha preso atto, ma hanno realizzato una serie di operazioni ad hoc per simulare l'esistenza di sedi toscane e per schermare la reale proprietà dell'azienda SLOOP. Ciò al fine di ottenere degli incentivi pubblici, che non avevano titolo per ottenere e che, invece, la Regione ha concesso dopo un'istruttoria su requisiti normativi e tecnici» (cfr. pag. 59 della sentenza di primo grado). Si tratta di una ricostruzione giuridica non solo pienamente avallata dalle emergenze processuali fin qui richiamate, ma confermata anche dalla stessa produzione difensiva. Si allude alle disposizioni del bando (all. 2 al ricorso) che prevedono - ben prima e oltre la regolamentazione dei controlli successivi, e della possibilità di revoca dei finanziamenti se concessi sulla base di dati o dichiarazioni false, inesatte o reticenti (cfr. il punto 20) - una vera e propria preliminare "istruttoria di ammissibilità al finanziamento" (punto 15), diretta a verificare "la documentazione presentata dai proponenti, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità delle agevolazioni", oltre che la validità tecnica ed economico-finanziaria del progetto, la capacità finanziaria dell'impresa, ecc. (con il coinvolgimento, a tal fine, di un'apposita commissione tecnica). È dunque evidente, sulla stessa scorta delle disposizioni del bando allegate al ricorso, l'infondatezza della tesi volta a ricondurre l'odierna vicenda nell'alveo dell'art. 316-ter cod. pen., dovendosi escludere che la Regione Toscana si sia limitata «a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento», [...] «riservata ad una fase meramente eventuale e successiva» (Sez. F., n. 44878 del 2019, cit.). 1.5. Per ciò che riguarda la fattispecie tentata, ascritta al [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al capo B), deve anzitutto rilevarsi, come si è già avuto modo di accennare in precedenza, la fondatezza del motivo concernente l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo un condivisibile indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, che si intende qui ribadire, «ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del delitto tentato ha rilievo non il giorno in cui la condotta illecita viene scoperta o comunque il reato non può essere più consumato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, bensì il giorno in cui il reo ha compiuto l'ultimo atto integrante la fattispecie tentata» (Sez. 2, n. 16609 del 08/04/2011, Rv. 250112, Caccia puoti). In tale ottica ricostruttiva, deve osservarsi che la sentenza impugnata è stata emessa dopo lo scadere del termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi dalla presentazione della domanda di partecipazione al nuovo bando (avvenuta il 15/03/2012); alle stesse conclusioni, peraltro, si sarebbe giunti anche prendendo in considerazione la data di ammissione del progetto al finanziamento, risalente al 10/12/2012. La presenza delle statuizioni civili impone peraltro la disamina delle censure rilevanti in tale prospettiva.1.6. Sono inammissibili le censure concernenti la sussistenza del reato, avendo il ricorrente affrontato, con i motivi dell'appello principale, unicamente il tema della desistenza; né può conferirsi rilievo al fatto che le doglianze oggi riproposte fossero state formulate in appello con i motivi aggiunti, avendo questa Suprema Corte chiarito che «i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario» (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821, che - applicando il principio in una fattispecie di appropriazione indebita - ha ritenuto che costituisca motivo nuovo non ammissibile la doglianza riguardante il difetto di "altruità" del danaro, poiché essa attiene all'elemento oggettivo mentre, con il ricorso originario, era stata contestata la sola sussistenza dell'elemento soggettivo). 1.7. Meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è il motivo concernente la mancata applicazione della desistenza volontaria. La Corte territoriale ha posto in stretta correlazione (pag. 52 seg.) la rinuncia al progetto, comunicata alla Regione Toscana con raccomandata del 13/12/2013, sia con lo stadio avanzato delle indagini della Guardia di Finanza concernenti le condotte di cui al capo A (il sequestro dell'imbarcazione, preceduto dall'accertamento delle irregolarità contabili emerse a seguito di perquisizione presso la SLOOP, era avvenuto nel mese di giugno) sia con le dichiarazioni del teste CENTRONE, che aveva riferito di "un clima mutato" nella gestione del secondo progetto, proprio a causa della presa di coscienza delle indagini in corso, da parte degli imputati (cfr. pag. 53). In tale ottica ricostruttiva, del tutto immune da aporie logiche denunciabili in questa sede, deve ritenersi che la Corte d'Appello abbia fatto buon governo del consolidato principio secondo cui «in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa» (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535). 2. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché privo delle necessarie connotazioni di specificità. Secondo un insegnamento di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425. Nello stesso senso, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 10365 del 15/02/2022, Mazzarella). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il ricorso non supera lo scrutinio di legittimità, risolvendosi in censure del tutto generiche mosse in poche righe alla sentenza impugnata, senza alcun effettivo confronto con le ragioni esposte in quest'ultima a sostegno dell'insussistenza di un difetto di correlazione tra accusa e sentenza (cfr. pagg. 26 segg. della sentenza impugnata), dell'originaria inammissibilità dell'appello (pag. 30 seg.), della violazione del divieto di intestazione fiduciaria (a proposito della quale si imputa alla Regione Toscana di non aver svolto le opportune verifiche: ma cfr. pagg. 33 segg. e supra, § 1.1.1), dell'indicazione di sedi fittizie (cfr. pag. 40 segg. e supra, § 1.1.3), dell'apporto concorsuale offerto dal [OSCURATO:PERSONA] (si contesta con il ricorso, la fittizietà del trasferimento senza confrontarsi con il fatto che il ricorrente avesse utilizzato fondi messi a disposizione dal [OSCURATO:PERSONA]), dell'inapplicabilità della desistenza quanto al capo B) (cfr. sul punto supra, § 1.6). L'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non è peraltro di ostacolo all'applicazione, in suo favore, dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] a proposito dell'estinzione del reato sub B) per intervenuta prescrizione (cfr. supra, § 1.7). Sul punto, cfr. in termini Sez. 2 n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814 - 02, secondo cui «l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente». 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (salvo quanto osservato in ordine all'estinzione del reato sub B) per intervenuta prescrizione) e la declaratoria di inammissibilità di quello presentato dal [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario, peraltro, dell'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. nei termini appena ricordati). Da tutto ciò consegue, inoltre, la conferma delle statuizioni civili pronunciate in favore della Regione Toscana, e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla predetta parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 7.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) per [OSCURATO:PERSONA] Oberdan, perché il reato è estinto per prescrizione e ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Oberdan; dichiara inammissibile il ri