CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 23163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28878/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL],) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Poli, n. 29, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1895/2022 depositata il 04/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’immobile sito in Napoli, facente parte dei beni dell’ex ENAOLI, aveva originariamente concesso un immobile sito in Napoli in locazione ad uso commerciale al sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva poi comunicato l’avvenuta cessione dell’azienda e del contratto di locazione ex art. 36 L. 392/1978 in favore di [OSCURATO:PERSONA], al quale la Regione, intimava il pagamento dei canoni, oltre interessi, rimasti insoluti dal mese di dicembre 2009 al mese di ottobre 2014. [OSCURATO:PERSONA] proponeva innanzi al Tribunale di Napoli opposizione all’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 3 r.d. n. 639/1910, allegando: di essere subentrato, in virtù delle menzionate cessioni, in tutti i crediti e debiti derivanti dalla locazione in esame; di aver provveduto, dopo il terremoto del 1980, al recupero dell’immobile oggetto causa, dato il suo stato di enorme degrado e abbandono, affrontando la relativa, ingente, spesa; di aver riscontrato problemi di carattere strutturale e manutentivo, che, stante l’inerzia del locatore, avevano provocato infiltrazioni d’acqua piovana e conseguenti danni a macchinari e merci esposte. Chiedeva quindi, previa preliminare sospensione dell’esazione del pagamento, che fosse dichiarato inesistente il credito vantato dal locatore ovvero che fosse dichiarata ovvero la compensazione delle reciproche poste di debito e credito ovvero la ricorrenza dei presupposti dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. 1.1. Si costituiva resistendo la Regione [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare allegando: a) di non aver avuto ricevuto comunicazioni, ancorché richieste, della vicenda modificativa ex art. 36 L. 392/1978: b) che l’opponente aveva invece comunicato con apposita notadi essersi assunto l’onere del pagamento dei canoni pregressi non estinti dal precedente conduttore, chiedendone la rateizzazione; c) di non aver mai ricevuto avvisi della necessità ed urgenza di eseguire lavori straordinari. 1.2. Con sentenza n. 3071/2018 del 28 marzo 2018 il Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento, condannando l’opponente al pagamento delle spese del giudizio. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costituiva resistendo al gravame la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 1895/2022 del 4 maggio 2022 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3, cod. proc. civ. “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'art. 2559 cod. civ.” Lamenta che la corte di merito ha travisato lo svolgimento dei fatti che hanno poi portato al contenzioso, ed in particolare non ha rilevato che nel caso di specie si tratta di cessione d'azienda in cui si comprende anche la cessione del contratto di locazione, per cui ha trascurato di considerare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2559 cod. civ., la successione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzidal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Deduce inoltre che la corte di merito non avrebbe neppure tenuto conto che il cedente, [OSCURATO:PERSONA], faceva parte di un consorzio, denominato Citacin, intervenuto nei lavori sull’immobile, che sono stati dettagliatamente documentati in atti, a tale titolo maturando un credito che, con la cessione di azienda unitamente alla cessione del contratto di locazione, avrebbe trasferito ad esso cessionario odierno ricorrente. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 1578, 1460 cod. civ.”. Lamenta che la corte di merito, travisando lo svolgimento dei fatti che hanno poi portato al contenzioso, è incorsa nella violazione degli artt. 1578 e 1460 cod. civ., dato che non ha considerato che, secondo gli accordi contrattuali, il conduttore si era accollato soltanto i lavori di ordinaria manutenzione e non anche quelli di straordinaria manutenzione tendenti ad evitare il verificarsi delle dedotte infiltrazioni di acqua piovana. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art, 360, n. 3, cod. proc. civ. “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 183, 187, 188 e 189 cod. proc. civ.” Lamenta che la corte d’appello non ha ammesso le istanze istruttorie, mai rinunciate e ribadite financo all'udienza di precisazione delle conclusioni, di primo e di secondo grado, né ha motivato le ragioni dell'esclusione. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Lamenta, nuovamente, ma sotto il profilo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame delle richieste istruttorie, mai rinunciate e sempre ribadite fino all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo e secondo grado, che ha influito sull’adozione della decisione finale, dato che esso esponente, in allora appellante, non ha potuto dimostrare di aver sostenuto spese, il cui riconoscimento avrebbe sovvertito la sua posizione debitoria e cambiare l'esito del procedimento. 5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. “mancata concessione dei termini per le memorie contenenti deduzioni istruttorie ex articolo 184 cod. proc. civ. in violazione dell’art. 24 Cost.”. Censura l’impugnata sentenza in relazione al seguente passaggio motivazionale: “La Corte osserva da ultimo come correttamente il primo giudice non abbia ammesso la prova testimoniale a fronte di un apparato così ampio di natura documentale ai fini dell’istruzione probatoria del giudizio”, ravvisando una anomalia motivazionale tale da pregiudicare il diritto di difesa della parte, privata dalla possibilità di dimostrare il sostenimento di spese che, se riconosciute, potevano sovvertire la sua posizione debitoria e cambiare l'esito del procedimento. 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Lamenta l’omesso esame, da parte della corte di merito, della documentazione comprovante l’esecuzione dei lavori straordinari necessari per l'utilizzo della cosa locata, che sarebbero stati di pertinenza della locatrice Regione [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto, in quanto si riferisce in maniera del tutto generica ed assertiva a svariate circostanze, tra cui quella dell’esecuzione di lavori nell’immobile locato ed alla conseguente esistenza di relativi “crediti dettagliati”, omettendone la riproduzione diretta od almeno indiretta, in questo secondo caso con precisazione della parte corrispondente dell’atto, e dunque non assolve all’onere di localizzazione in questo giudizio di legittimità, in patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. 7.1. Aggiungasi che, con articolata motivazione, la corte di merito: a) ha rilevato che, rispetto al preteso credito per lavori di straordinaria manutenzione, “alcun diritto sul punto può vantare il cessionario, in quanto, come detto, riguardante presunti lavori effettuati dal precedente conduttore ma in epoca anteriore alla decorrenza di detta qualifica e, quindi, alla decorrenza del contratto locativo”; b) ha aggiunto altresì che detti lavori furono effettuati dal [OSCURATO:PERSONA], che è, tuttavia, un soggetto terzo rispetto alle parti in causa;c) ha concluso dunque nel senso per cui “nessun collegamento anche negoziale appare possibile configurare rispetto all’originario conduttore, il quale poi avrebbe ceduto azienda e contratto di locazione all’attuale appellante/opponente in primo grado”; d) ha infine osservato ad abundantiam: “E comunque, anche volendo ritenere ammissibile l’applicazione della norma di cui all’art. 2559 cod. civ., in ipotesi di cessione di azienda non è sufficiente un generico accenno ad eventuali crediti ma gli stessi vanno “dettagliati” e specificati anche con atto allegato”. Orbene, il ricorrente, che pretende di sostenere che il cedente, suo dante causa, [OSCURATO:PERSONA] facesse parte del Consorzio esecutore dei lavori ed avesse già maturato in tale veste un credito per i lavori eseguiti, poi a lui trasferito in qualità di cessionario dell’azienda in uno al contratto di locazione, deduce un motivo per nulla correlato alla motivazione dell’impugnata sentenza, come sopra riportata. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale “Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo”. Ne deriva pertanto, in riferimento al ricorso per Cassazione, che “tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.” (v. da ultimo Cass., 1341/2024, che richiama Cass., 11/01/2005, n. 359, Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Cass., 05/08/2016, n. 16598; Cass., 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; Cass., 05/07/2019, n. 18066; Cass., 13/03/2009, n. 6184; Cass., 10/03/2006, n. 5244; Cass., 04/03/2005, n. 4741). 8. Il secondo motivo è inammissibile, per plurime ragioni. E’ del tutto assertorio circa la natura dei lavori, come dimostra il rilievo che si era chiesta c.t.u. per individuare la natura dei lavori. Sollecita, sempre assertoriamente, una rivalutazione della quaestio facti nuovamente senza rispettare l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Inoltre, non si fa carico dell’affermazione finale della motivazione, circa la mancata prova dell’autorizzazione per i pretesi lavori straordinari (vedi la motivazione alla terzultima pagina dell’impugnata sentenza). Infine, ignora del tutto la motivazione con cui la corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, specificatamente rileva sia che il conduttore si era accollato l’obbligo di rendere agibile l’immobile a proprie spese ed a sanare le reiterate morosità, sia che il conduttore è rimasto nel godimento dell’immobile (v. penultima pagina dell’impugnata sentenza). Sulla base di siffatte, motivate, valutazioni in fatto, rispetto alle quali è precluso il sindacato di legittimità (v., tra le tantissime, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; Cass., 24/05/2006, n. 12362; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485), la corte territoriale ha poi deciso in maniera conforme a diritto, per un verso escludendo l’applicazione al caso di specie dell’art. 1578 cod. civ. in quanto derogabile dalla volontà delle parti (Cass., 03/03/2020, n. 5968), per altro verso escludendo che il conduttore, rimasto nel godimento dell’immobile, possa invocare l’art. 1460 cod. civ. per sospendere o autoridursi il canone (v. Cass., 27/09/2016, n. 18987, che addirittura prevede tale evenienza solo in caso di totale assenza di controprestazione da parte del locatore; più in generale, sulla illegittimità dell’autoriduzione del canone nell’ipotesi di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, v. Cass., 26/06/2012, n. 10639; Cass., 17/12/2014, n. 26540).9. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime ragioni. Omette di riportare, e comunque di localizzare, il contenuto dell’appello quanto alla mancata ammissione delle prove, perché, siccome le prove non erano state ammesse dal giudice in prime cure, la parte doveva dolersi di tale mancata ammissione con la proposizione di un apposito motivo di gravame (v. Cass., 27/02/2014, n. 4717). Inoltre, senza alcuna corrispondenza con la motivazione, ragiona di un’affermazione inesistente nella motivazione medesima, quella della rinuncia, e trascura che la sentenza impugnata conferma, ritenendola corretta, la non ammissione delle prove orali da parte del giudice di prime cure, in presenza di ampie risultanze documentali, per cui rispetto a tale precisa ratiodecidendi la motivazione della sentenza impugnata si consolida. Secondo costante orientamento di questa Suprema Corte, che va qui ribadito, quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationesdecidendi autonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione di una di essere rende, dunque, inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., 28/06/2023, n. 18403; Cass., 27.07.2017, n. 18641; Cass. 14.02.2012, n. 2108; Cass. 3.11.2011, n. 22753). 10. Il quarto motivo è inammissibile. E’, al pari dei precedenti, assolutamente assertorio e generico, in quanto omette di riprodurre le istanze istruttorie. Inoltre, deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in presenza di cd. “doppia conforme” e dunque in violazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (v. Cass., 09/08/2022, n. 24508: “Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse; v. anche Cass. 5528/2014). In ogni caso, perché deduce il suddetto vizio in maniera non conforme agli insegnamenti delle note sentenze delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), per cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il motivo finisce quindi per sollecitare un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità. 11. Il quinto motivo è inammissibile. Anzitutto perché deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., mentre la mancata ammissione delle istanze istruttorie avrebbe dovuto essere denunciata ai sensi e per gli effetti del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. (v. Cass., 12/04/2023, n. 9674). Anche a voler riqualificare il motivo (v. Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931), il vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. non è dedotto correttamente, dato che il ricorrente viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. evocando documenti senza rispettarlo. Omette di individuare la motivazione sulle prove del primo giudice e il relativo motivo di appello, là dove fosse stato proposto. La critica motivazionale, che fa sempre parte del vizio processale, risulta per ciò solo inammissibile: la corte ha motivato condividendo le ragioni del primo giudice. 12. Il sesto motivo è inammissibile, per le medesime ragioni svolte in sede di scrutinio del quinto motivo. Nuovamente omette di evocare la motivazione del primo giudice nonché il proposto motivo di appello –se c’era – sul punto. Ragiona di richiesta al primo giudice proposta ex art. 184 cod. proc. civ. in maniera puramente astratta ed assertiva, in patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. 13. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 14. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di me