CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 05/05/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 648,496, 497-bis cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Jankovic deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in relazione alla richiesta tempestivamente formulata nell'atto di appello con il terzo motivo di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Occorre considerare come effettivamente manchi nella sentenza di appello una motivazione specifica in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, la lettura dell'atto di appello rende evidente come il motivo proposto sul punto fosse del tutto aspecifico e generico e, dunque, manifestamente infondato, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte della difesa quanto ad elementi positivi da valutare proprio al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. In tal senso deve essere ribadito il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come non costituisca causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980-01; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia, Rv. 256314-01; Sez.4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227-01). Il motivo, infatti, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, Iannotta, Rv. 213220-01). È dunque inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, come nel caso in esame, per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01). 5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.