CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30720/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15581-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2836/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti ricorsi la soc. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano davanti alla [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento con i quali, per l'anno di imposta 2010, sulla scorta della ritenuta insussistenza oggettiva della prestazione dedotta nella fattura nr 81 dell'8/9/2010, dell'importo di C 39.000,00, veniva rettificato il reddito con recupero della maggiore Iva, Irap ed Ires. 2. [OSCURATO:PERSONA], riuniti i ricorsi, li accoglieva 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, accoglieva l'appello rilevando che, a fronte degli indizi offerti dall'Ufficio circa l'oggettiva inesistenza delle prestazioni dedotte in fatture, i contribuenti non avevano dimostrato l'effettiva esecuzione dei lavori indicati nel documento, limitandosi a produrre documentazione contabile e bancaria (bonifici copia di assegni bancari) attestante il pagamento per parte della somma portata in fattura 4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla scorta di due motivi. Ric. 2020 n. 15581 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- L'[OSCURATO:PERSONA] si è costituita depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cc in relazione all'art 360, comma 1 nr 3 cpc ; si sostiene che la CTR ha erroneamente attribuito valenza presuntiva della inesistenza delle prestazioni indicate in fattura ad una serie di elementi e valutazioni, poste a base degli accertamenti, prive dei requisiti della gravità , precisione e concordanza. 1.2 Con il secondo motivo i contribuenti lamentano la violazione degli artt. 132 2° comma nr. 4 cpc , 36 2° comma d.lvo 546/92 in relazione all'art 360 1° comma nr 4 cpc; si deduce la nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione affetta da intrinseca ed insanabile contraddizione, 2.11 primo motivo è infondato. 2.1 Va innanzitutto delineato il regime di ripartizione dell'onere probatorio nella ipotesi, come quella in esame, nella quale l'Ufficio prospetta l'abusivo utilizzo della detrazione e della deduzione delle perdite mediante emissione di fatture riferite ad operazioni asseritamente inesistenti. 2.2 Occorre rammentare che la fattura, di regola, è documento idoneo a rappresentare un costo d'impresa, come si evince dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, che ne disciplina il contenuto, e costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'I.V.A. e alla deducibilità dei costi, Ric. 2020 n. 15581 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3- sicchè, nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Ufficio, che adduce la falsità del documento, dimostrare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27341; Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25775; Cass.14 gennaio 2015, n. 428). 2.3 Tale prova può ritenersi raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di presunzioni semplici, considerato che la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto ad altri fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6 giugno 2012, n. 9108; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619). 2.3 Pertanto, nel caso, come quello in esame, in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, ha l'onere di fornire - alla stregua del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2 - elementi validi per affermare che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera" o una società "fantasma") e in tal caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21953; Cass. 11 giugno 2008, n. 15395; Cass. 30 ottobre 2013, n. 24426; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26854). Ric. 2020 n. 15581 sez. MT - ud. 14-07-2021 -4- 2.4 Ovviamente tale prova non potrà consistere nella esibizione della fattura, nè nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali sono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15228;Cass. 10 giugno 2011, n. 12802; Cass. 14 gennaio 2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, ord. 15 maggio 2018, n. 11873; Cass. 5 luglio 2018, n. 17619;Cass. 19 ottobre 2018, n. 26453) 2.5 Nella caso in esame il giudice tributario di appello si è uniformato ai suesposti principi non incorrendo nelle dedotte violazioni di legge, in quanto ha dato conto degli elementi, ritenuti presuntivi, forniti dall'Amministrazione a sostegno della fittizíetà delle prestazioni dedotte nella fattura, costituiti dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società emittente, il quale ha escluso di aver effettuato lavori per importi corrispondenti a quelli indicati in fattura, e dalle risultanze del controllo contabile incrociato che ha evidenziato la omessa registrazione di fatture da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl per prestazioni in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.6 La CTR ha anche adeguatamente valutato la prova contraria offerta dal contribuente che non ha dimostrato l'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte in fattura limitandosi a produrre documentazione bancaria ( bonifici ed assegni) attestante ,peraltro, il versamento di somme inferiori all'importo indicato in fattura, ritenuta dalla giurisprudenza sopra passata in rassegna inidonea a dimostrare l'effettività della prestazione in quanto preordinata proprio allo scopo di far apparire vera una operazione fittizia. Ric. 2020 n. 15581 sez. MT - ud. 14-07-2021 -5- 2.9 Si tratta di un accertamenti in punto di fatto, insindacabili in sede di legittimità se non secondo quanto consentito dall'art 360 1 comma nr 5 cpc. 3 n secondo motivo è anch'esso infondato. 3.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. 3.2 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Ric. 2020 n. 15581 sez. MT - ud. 14-07-2021 -6- 3.3 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6- 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 3.3 La motivazione della sentenza impugnata, non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, né un'ipotesi di motivazione apparente, poichè non si pone al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.) né una fattispecie di motivazione intrinsecamente e insanabilmente contraddittoria. 3.4 La CTR, infatti, dopo aver rilevato che l'accertamento del maggior reddito si fondava sul disconoscimento di una fattura, ha dato conto degli elementi sui quale poggia l'assunto dell'utilizzazione di fattura per operazione inesistente ed ha , infine, ritenuto che i contribuenti non avessero fornito la prova contraria. 3.5 Non costituisce profilo di illogicità e contraddittorietà della motivazione la circostanza che il Collegio abbia riconosciuto la natura fittizia della fattura, pur risultando dalle dichiarazioni del Longo versamenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. E' evidente che tali pagamenti non sono stati ritenuti riferibili alla fattura non rinvenuta, né registrata nella contabilità della [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 15581 sez. MT - ud. 14-07-2021 -7- 3.6 Le ragioni della decisione sono, quindi, sufficientemente e coerentemente esposte. 4 Ne consegue il rigetto del ricorso 4.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 3.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore impor