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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 40008/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in CINA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 20 dicembre 2021 del Tribunale di Venezia che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza in data 9 novembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Padova, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Deduce la manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova.

2. Con memoria pervenuta il 17 giugno 2022 è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ed è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché contestualmente alla sentenza ex art. 444 e SS. c.p.p. che ha definito il primo grado di giudizio in data 18maggio 2022 il GUP del Tribunale di Padova ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia allo stesso, tale dovendosi qualificare quanto esposto nella memoria del 17 giugno 2022.

1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltramí e altro, Rv. 224747).

1.2. Va ulteriormente precisato che alla rinuncia in esame è sottesa una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, provocata dalla revoca della misura cautelare per cui era stato proposto il ricorso.

A tale riguardo va ricordato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso», (Sez.

U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 Cc., dep. il 2012, Marinaj, Rv. 251694 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali e non anche della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si provvede in ordine all'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in CINA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 20 dicembre 2021 del Tribunale di Venezia che ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza in data 9 novembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Padova, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Deduce la manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova. 2. Con memoria pervenuta il 17 giugno 2022 è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse ed è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso perché contestualmente alla sentenza ex art. 444 e SS. c.p.p. che ha definito il primo grado di giudizio in data 18maggio 2022 il GUP del Tribunale di Padova ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia allo stesso, tale dovendosi qualificare quanto esposto nella memoria del 17 giugno 2022. 1.1. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltramí e altro, Rv. 224747). 1.2. Va ulteriormente precisato che alla rinuncia in esame è sottesa una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, provocata dalla revoca della misura cautelare per cui era stato proposto il ricorso. A tale riguardo va ricordato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso», (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 Cc., dep. il 2012, Marinaj, Rv. 251694 - 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali e non anche della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si provvede in ordine all'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 40008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris