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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36472/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 2 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizio di motivazione con riferimento all'attendibilità della persona offesa e l'erronea applicazione della legge per l'insussistenza della minaccia, risulta fondato su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in ogni caso, che la doglianza risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello ha ampiamente individuato, nella condotta dell'imputata, un atteggiamento idoneo a coartare la volontà della persona offesa); Ritenuto che il secondo motivo dei ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre ad essere anch'esso riproduttivo di questioni già correttamente valutate dal giudice di merito, risulta manifestamente infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola nel delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto di estorsione ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto (così, ex plurimis, Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina e altri, Rv. 239749 e Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Salerno, con sentenza in data 11 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 2 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizio di motivazione con riferimento all'attendibilità della persona offesa e l'erronea applicazione della legge per l'insussistenza della minaccia, risulta fondato su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, in ogni caso, che la doglianza risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte d'appello ha ampiamente individuato, nella condotta dell'imputata, un atteggiamento idoneo a coartare la volontà della persona offesa); Ritenuto che il secondo motivo dei ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., oltre ad essere anch'esso riproduttivo di questioni già correttamente valutate dal giudice di merito, risulta manifestamente infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'attenuante in parola nel delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto di estorsione ha natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto (così, ex plurimis, Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina e altri, Rv. 239749 e Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018, B., Rv. 274080); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
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