CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Spadavecchia,presso il cui studio elettivamente domiciliano in Fermo, al PiazzaleMichelangelo n. 3.- ricorrenti -controrappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia inPorto [OSCURATO:PERSONA] (FM), alla via A. Costa n. 2.- controricorrente -avverso la SENTENZA, n. cron. 1032/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi ANCONA il giorno 02/07/2024.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno27/03/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/20261. Con decreto n. 382 del 27 aprile 2017, il Tribunale di Fermo ingiunsea [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento, in favore dele spese. A sostegno della sua richiesta monitoria, il Fallimento predetto avevaallegato che: i) al momento del fallimento, i due ingiunti erano soci (Diomedicon il 62,50% delle quote sociali, oltre ad esserne l’amministratore unico, eMarcaccio con il 37,50% delle quote sociali) della menzionata società. Glistessi, peraltro, erano gli eredi del precedente amministratore unico e socioMauro Diomedi, deceduto il 3 aprile 2011, di cui avevano accettato l’eredità,come da dichiarazione di successione; ii) dalla contabilità consegnata alcuratore nel mese di ottobre 2015, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] avevaeffettuato, negli anni dal 2006 al 2010, continui prelievi di denaro dalla cassasociale per un importo complessivo di € 400.000,00 alla data del 31 dicembre2010, tale rimasto fino alla chiusura del bilancio del 31 dicembre 2014; iii) ilcuratore aveva richiesto agli eredi la restituzione delle somme prelevatedall’ex amministratore, con lettere del 25 febbraio 2016 e del 13 giugno 2016,senza ottenere riscontro; iv) pur non volendo interpretare i prelievi comeun’appropriazione indebita, si trattava di finanziamenti.1.1. L’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ritualmente etempestivamente promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quel decreto fu respinta dal Tribunale di Fermo con sentenza dell’8giugno 2022, n. 344, la quale: i) disattese l’eccezione di difetto dilegittimazione passiva svolta dagli opponenti, rimarcando la mancanza in attidi documentazione attestante l’avvenuta rinuncia degli stesi all’eredità diMauro Diomedi; ii) ritenne che l'amministrazione fallimentare aveva datoprova del proprio credito; iii) considerò del tutto generiche le contestazionied il disconoscimento della produzione documentale della controparte comeeffettuato dagli opponenti, altresì dichiarando inammissibile l'eccezionericonvenzionale di compensazione formulata da questi ultimi.Numero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/20262. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controquella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Ancona con sentenzadel 2 luglio 2024, n. 1032, resa nel contraddittorio con il [OSCURATO:PERSONA].r.l.Per quanto qui di residuo interesse, quella corte osservò che: i) «Fin dalricorso per decreto ingiuntivo, il fallimento ha allegato e provato la qualità dierede degli ingiunti, con espliciti riferimenti tanto ai documenti(presentazione dichiarazione di successione e verifica di assenza delladichiarazione di rinuncia all’eredità), quanto alla condotta (iscrizionedell’acquisto mortis causa comunicata al registro delle imprese ed eserciziodella qualità di socio grazie alle maggiorazioni derivate dall’eredità). Lacircostanza che gli appellanti ritengano non dimostrata la propria qualità dierede è irrilevante, visto che il creditore ha correttamente adempiuto alproprio onere probatorio»; ii) «È vero che dall'atto di citazione in opposizionerisulta allegata dagli opponenti, in fatto, la supposta esistenza di un propriocontrocredito dell'importo di 409.378,89, ma, in diritto, si rinvieneunicamente la seguente affermazione: “...con ogni conseguenza riguardol'estinzione di presunti crediti sociali”. Non risultano conclusioni conformi, intermini di eccezione di compensazione o in termini di domandariconvenzionale, nelle conclusioni dell'atto di citazione, mentre è solo in sededi prima memoria ex art. 183 c.p.c. (a fronte dell'osservazione dell'oppostache, appunto, evidenziava l'assenza tanto della domanda quantodell'eccezione) che compare la richiesta di “disporre la compensazione –anche ex officio – della pretesa avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ilcredito riconosciuto dalla stessa amministrazione fallimentare nei confrontidei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]...”, inciso che, poi,scompare nuovamente nella precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.del 19 gennaio 2022. Ne deriva che deve ritenersi rinunziata l'eccezione nonriproposta nella precisazione delle conclusioni; del resto, l’argomento dellacompensazione risulta abbandonato in seno alla comparsa conclusionale diprimo grado, per farvi nuovamente cenno, in sede di memoria di replica, conla seguente frase: “E difatti, considerato che – al più – la quota socialeNumero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/2026pervenuta agli opponenti è pari al 37%, la relativa quota di debiti societari siè estinta per compensazione a fronte dei crediti vantati dai medesimi per leragioni sopra esposte”. Si rammenta, in proposito, che (vds. Cass. n. 140 del8 gennaio 2002) qualora il difensore della parte, comparso all'udienza diprecisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, ledomande e le eccezioni non riproposte, ove non si riconnettano strettamentecon altre specificatamente riproposte, o, dalla condotta processuale dellaparte, non risulti che essa abbia voluto tenerle ferme, debbono presumersiabbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia adun singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande; talerinuncia si distingue da quella agli atti del giudizio, che può, invece, esserefatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelleforme previste dall'art. 306 cod. proc. civ. e non produce effetto senzal'accettazione della controparte. Non può che essere negativa, per gliappellanti – per superare la presunzione di rinunzia – la verifica finalizzata adaccertare se, malgrado la mancata riproposizione, nelle conclusioni,l’eccezione presuntivamente rinunziata possa dirsi connessa con quellespecificatamente formulate (non ve ne sono) ovvero risulti dalla condottaprocessuale della parte che questa abbia inteso tener ferma l'istanzamaterialmente non riproposta, non risultando neppure l’intenzione diparalizzare l’avversa domanda».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e RosellaMarcaccio hanno promosso ricorso, affidandosi a due motivi. Ha resistito, concontroricorso, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità della fissata adunanzacamerale, sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione di legge e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente all'art. 2697 c.c. in ordine alla provadella “legitimatio ad causam” degli ingiunti». Si deduce che l’assunto dellacorte distrettuale secondo cui il Fallimento aveva provato la qualità di erededegli ingiunti, adempiendo correttamente al proprio onere probatorio, èNumero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/2026errato in quanto i documenti richiamati “presentazione dichiarazione disuccessione” e “dichiarazione di assenza di rinuncia all'eredità” rilasciata dallacancelleria del Tribunale di Fermo non sono rilevanti ai fini che ci occupano,mentre il secondo è stato rilasciato con la dicitura “ad oggi”, stante la nonintervenuta decorrenza del termine di legge per la rinuncia all'eredità.Parimenti irrilevante è l'iscrizione delle quote societarie al Registro delleimprese, in quanto rivolto ad altri scopi;II) «Violazione di legge e falsa applicazione, in riferimento all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente all'art. 36 c.p.c. in tema di cognizione,da parte del giudicante, dell'eccezione riconvenzionale di compensazione alfine di ottenere il rigetto, totale o parziale, della domanda giudizialeavversaria». Viene contestato alla corte dorica di avere ritenuto inammissibilel'eccezione riconvenzionale con cui gli ingiunti opponenti avevano allegatol'esistenza di un controcredito nei confronti del Fallimento dovendosiconsiderare rinunciata quella eccezione perché non riproposta in sede diprecisazione delle conclusioni in primo grado. Si assume l’erroneità di unatale statuizione non essendo necessarie particolari deduzioni e/o allegazioniper considerare utilmente sollevata l’eccezione suddetta, sicché la stessadoveva ritenersi riproposta, innanzi al tribunale, in sede di precisazione delleconclusioni, in cui erano state richiamate tutte le deduzioni ed eccezionisollevate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.2. Il primo di tali motivi si rivela manifestamente inammissibile.I ricorrenti, invero, mostrano di non tenere in alcun conto il consolidatoorientamento di questa Corte, che il Collegio condivide ed intende ribadire,secondo cui un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art.2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regoledettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventualeincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenutoassolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloNumero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/2026per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 34216 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376,19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018;Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nonprospettato (e comunque da rapportarsi - eventualmente - al testo novellatodi cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis,risultando impugnata una sentenza resa il 2 luglio 2024), né concretamenteprospettabile, stante la previsione di cui all’art. 360, comma 4, cod. proc.civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, essendosi nella specie, alcospetto di una ipotesi di cd. doppia conforme.Resta solo da aggiungere che: i) il vizio di violazione di legge (invocatonella rubrica del motivo) deve essere dedotto, a pena di inammissibilità delmotivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo conla indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto,mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese amotivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in dirittocontenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con leindicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi allaCorte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare ilfondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Siveda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema diricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366,comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicarele norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenuteNumero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/2026nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricercaesplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i puntidella sentenza che si pongono in contrasto con essa”); ii) la doglianza inesame, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmente volta ad ottenere un riesame diaccertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando,tuttavia, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamentetrasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel qualeridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisie, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri piùconsoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra lepiù recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490,9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015,7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass.nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025). Infatti, comepuntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671,20895, 25907 e 34216 del 2025, «Il compito di questa Corte, […], non èquello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenutanella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre lapropria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass.n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e piùappagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattualiacquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solocontrollare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., secostoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della lorodecisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovveroperplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è resoNumero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/2026manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto,com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e delplausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».Va rimarcato, da ultimo, che nel ricorso è indicato il deposito di duedocumenti (quello contrassegnato con il n. 4, relativo ad un certificatoTribunale di Fermo del 30 maggio 2016; quello recante il n. 5, concernenteuna rinuncia eredità 2019-2020) della cui precedente produzione in primo esecondo grado non vi è alcuna prova, tanto non emergendo dal contenuto deicorrispondenti fascicoli prodotti, né dalla sentenza impugnata, né avendo iricorrenti precisato quando, nei gradi di merito, ciò sarebbe avvenuto.È doveroso ricordare, allora, che nel giudizio per cassazione è ammissibilela produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attenganoalla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale delricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato,mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi allafondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopola scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperireesclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3,cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4415 del 2020; Cass. n. 18464 del 2018).Ne consegue, altresì, la chiara inammissibilità, per ciò solo,dell’affermazione del Diomedi e della Marcaccio, rinvenibile nella loromemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata il 12 marzo 2026,secondo cui la corte di appello avrebbe «omesso di considerare ladocumentazione prodotta dagli opponenti attestante la rinuncia all’eredità,incorrendo in omessa pronuncia e motivazione apparente in violazione degliartt. 112 e 132 c.p.c.», dovendosi rimarcare, peraltro, che «il vizio di omessapronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stessocodice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni oassunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e nonanche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabileNumero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/2026soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione» (cfr., ex multis, Cass. n.18545 del 2020; Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016);3. Il secondo motivo di ricorso è complessivamente infondato.Giova rimarcare, innanzi tutto, che la dedotta violazione dell’art. 36 cod.proc. civ. è mal posta, atteso che tale disposizione contiene una norma cheindividua quale sia il giudice competente a conoscere la domandariconvenzionale eventualmente formulata dalla parte convenuta, mentre,nell’odierna vicenda, non si contesta la violazione della regola sullacompetenza, bensì il fatto che l’eccezione riconvenzionale degliingiunti/appellanti, oggi ricorrenti, non era stata presa in esame.Va ricordato, poi, che l’eccezione di compensazione (tale sarebbe quellainvocata, in via riconvenzionale, dagli odierni ricorrenti), quale eccezione insenso stretto, doveva essere formulata dal Diomedi e dalla Marcaccio, a penadi decadenza, nel loro atto di citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc.civ., rivestendo essi, nel corrispondente giudizio, la posizione sostanziale diconvenuti.La corte dorica, invece, ha accertato che gli ingiunti/appellanti, nella loroopposizione, si erano limitati ad allegare l’esistenza di un controcredito di €409.378,89, senza far seguire, tuttavia, a detta allegazione, alcuna specificarichiesta, solo invocando vagamente “ogni conseguenza riguardo l’estinzionedi presunti crediti sociali”. Tanto, del resto, risulta confermato anche daltenore delle loro conclusioni rinvenibili in quell’atto (riprodotte dal Fallimentonel proprio controricorso: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Fermo, rigettata edisattesa ogni contraria istanza, in via principale, in accoglimento dellapresente opposizione, revocare, annullare o dichiarare nullo e/o illegittimo ildecreto ingiuntivo n. 382/2017 per i motivi sopra esposti, con riserva di ogniazione in separata sede.”), tale da giustificare, affatto ragionevolmente, ilconvincimento che, con le anzidette espressioni ivi utilizzate, non fosse stataesercitata una domanda giudiziale (nella specie, una riconvenzionale), néfosse stata sollevata, specificamente, un’eccezione (riconvenzionale). Di quila tardività e conseguente inammissibilità dell’avvenuta proposizione, inNumero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/2026modo chiaro e puntuale, dell’eccezione in parola soltanto nella prima memoriadepositata dagli opponenti ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ.A tanto deve aggiungersi che la condotta processuale, in primo grado,degli odierni ricorrenti relativamente all’eccezione de qua, per come descrittanella sentenza oggi impugnata [cfr. pag. 9: «È vero che dall'atto di citazionein opposizione risulta allegata dagli opponenti, in fatto, la supposta esistenzadi un proprio controcredito dell'importo di € 409.378,89, ma, in diritto, sirinviene unicamente la seguente affermazione: “...con ogni conseguenzariguardo l'estinzione di presunti crediti sociali”. Non risultano conclusioniconformi, in termini di eccezione di compensazione o in termini di domandariconvenzionale, nelle conclusioni dell'atto di citazione, mentre è solo in sededi prima memoria ex art. 183 c.p.c. (a fronte dell'osservazione dell'oppostache, appunto, evidenziava l'assenza tanto della domanda quantodell'eccezione) che compare la richiesta di “disporre la compensazione –anche ex officio – della pretesa avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ilcredito riconosciuto dalla stessa amministrazione fallimentare nei confrontidei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]...”, inciso che, poi,scompare nuovamente nella precisazione delle conclusioni ex art. 190 c.p.c.del 19 gennaio 2022»], si rivela tutt’altro che univoca.Se, dunque, è pur vero che la mancata riproposizione, in sede diprecisazione delle conclusioni, di una domanda o di una eccezione inprecedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo acolui che ebbe originariamente a presentarle, essendo necessario, a tale fine,che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte,possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse acoltivare siffatta domanda (cfr. ex aliis, Cass. n. 14170 del 2025; Cass. n.12756/2024, in connessione con Cass. n. 723/2021), è parimenti innegabileche, proprio la suddetta mancanza di univocità descritta dalla corteterritoriale rende concretamente inapplicabile, nella specie,quell’orientamento ermeneutico.4. In conclusione, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] eRosella Marcaccio deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale,Numero registro generale 23159/2024Numero sezionale 1437/2026Numero di raccolta generale 8351/2026Data pubblicazione 03/04/2026le spese di questo giudizio di legittimità, disponendosene il pagamento infavore dello Stato, giusta l’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, stante lacarenza di fondi attestata dal giudice delegato del Fallimento controricorrenteex art. 144 del medesimo d.P.R.Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte di medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delcontributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e licondanna, in solido tra loro, alla refusione delle spese di questo giudizio dilegittimità sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che si liquidano in € 7.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge, disponendosene il pagamentoin favore dello Stato.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimiricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti