CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 31295/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Torino in data 10/02/2022 con cui è stata applicata al ricorrente la pena di giustizia in ordine al reato di ricettazione. Deduce il vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ordinanza n. 54681 del 3/12/2018, Rv. 274636; Sez. 5 -, sentenza n. 18315, del 25/03/2019, Rv. 276039). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 12/07/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] edo Mantovano [OSCURATO:PERSONA]