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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14296/2026

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ntroREGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore,2026 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1461 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 333/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 667/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26471/20221.

Il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda dei Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026lavoratori come indicati in epigrafe di risarcimento del danno Data pubblicazione 14/05/2026per perdita di opportunità in ragione dell'accertamentocompiuto con precedenti sentenze (nn. 133 e 276 del 2019)del medesimo Tribunale, aventi ad oggetto la fittiziaqualificazione del rapporto intercorso fra le parti a partire dal2004 in termini di collaborazione coordinata e continuativa.1.1.

Ad avviso del Tribunale il nomen iuris del contratto dilavoro subordinato a tempo determinato, anziché dico.co.co., avrebbe consentito agli odierni ricorrenti ilconseguimento della rivendicata stabilizzazione.

In ciòravvisava gli estremi dell'illecito contrattuale, produttivo didanno risarcibile.2.

La Corte di appello di L'Aquila riformava la sentenza diprimo grado, affermando che nell'impiego pubblicocontrattualizzato la violazione delle norme imperative chefissano i limiti e le condizioni per il ricorso al lavoro flessibileproduce ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 la nullità del rapportoe consente solo di invocare le tutele di cui all'art. 2126 c.c.,tutele nelle quali non può essere ricompresa la partecipazionealla procedura di stabilizzazione né il risarcimento del dannoderivante dalla mancata partecipazione alla proceduramedesima.

Al riguardo, la Corte distrettuale richiamava duepronunce di questa Corte (Cass. 21200/2020 e 6718/2021)secondo cui non si può pretendere che ai fini del risarcimentodel danno venga apprezzata la mancata stabilizzazione,giacché valgono a tal fine le medesime considerazioni svoltein tema di conversione del rapporto.2.1.

Ad avviso della Corte territoriale l'assunzione a terminenon costituisce l'unico requisito per accedere allastabilizzazione, essendo necessario il rispetto di ulterioriNumero registro generale 26471/2022presupposti stabiliti dalla legge 296/2006: disponibilità Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026finanziarie; dotazioni organiche; programmazione triennale Data pubblicazione 14/05/2026del fabbisogno, nonché il preventivo svolgimento diprocedure selettive.2.2.

La Corte territoriale esaminava la D.G.R. n. 38/2008 cheaveva previsto la stabilizzazione ed aveva trovato coperturanella legge regionale Abruzzo n.17/2008, successivamenteabrogata dalla legge regionale Abruzzo n.2/2009, dichiarataincostituzionale nella parte in cui non risultava rispettosadella disciplina statale di riferimento per avere indebitamenteesteso i requisiti soggettivi di accesso al procedimento distabilizzazione.

Ciò posto, la Corte di merito rilevava checontestualmente la Giunta regionale con DGR n. 574/2008del 23 giugno 2008, nell'approvare il programma difabbisogno del personale 2008/ 2010 deliberava che“l'amministrazione riserverà una quota pari al numero deiposti che si renderanno disponibili a seguito dellastabilizzazione del personale precario.

Per assunzioni conrapporto di lavoro subordinato a tempo determinato a favoredei soggetti con i quali l'ente stesso abbia stipulato contrattidi collaborazione coordinata e continuativa secondo leprevisioni recate dalla legge finanziaria 2007 e 2008 ecompatibilmente con le esigenze organizzative e funzionalidell'ente e con i vincoli di bilancio” in senso, dunque,meramente programmatico.

Precisava, inoltre, che lesuccessive deliberazioni n. 1175 e n. 61 avevano poi sospesol'efficacia delle precedenti, ai fini della verifica dellasostenibilità finanziaria ed economica.2.3.

La Corte rilevava, altresì, che la questione afferente alrisarcimento del danno era comunque coperta da giudicatoformatosi sulla sentenza del Tribunale di Sulmona n.Numero registro generale 26471/2022133/2016, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026in ragione del pregiudizio derivante dal mancato Data pubblicazione 14/05/2026riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo determinato,coprendo detta pronuncia il dedotto ed il deducibile.3.

Avverso tale pronuncia i lavoratori propongono ricorso percassazione sulla base di due motivi, cui resiste concontroricorso la Regione Abruzzo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce testualmente la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., anche per omessa decisione ex art. 360, comma1, n. 5 ed in particolare pure della normativa comunitaria inordine al mancato riconoscimento del danno in favore deilavoratori per la perdita di chance per non aver potutopartecipare alle procedure di stabilizzazione indette per idipendenti a tempo determinato della regione Abruzzo».Sostengono, in sintesi, i ricorrenti che l’inadempimento dellaRegione realizzatosi nell’illegittima stipulazione di contratti dicollaborazione, anziché di lavoro subordinato a tempodeterminato, ha impedito la maturazione del requisitotriennale richiesto per la stabilizzazione, alla quale avrebbeavuto diritto ai sensi dell'art. 1, comma 588 della legge296/2006.

Ha, quindi, errato la Corte territoriale nel negareil risarcimento del danno.2.

Con il secondo motivo si deduce la «violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in ordine alla dichiarata esistenza di un precedentegiudicato».Nello sviluppo argomentativo la censura, che non specifica lenorme asseritamente violate dalla Corte territoriale, néformula correttamente la deduzione del vizio motivazionaNluem,e ro registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026da un lato addebita alla Corte di appello di essere incorNsuam eirno di raccolta generale 14296/2026una motivazione contraddittoria e dall’altro sostiene che Data pubblicazione 14/05/2026nessun giudicato si era formato sulla domanda risarcitoriaazionata in questa sede perché in quel giudizio non si erafatto cenno alla mancata stabilizzazione.3.

Va trattato preliminarmente il secondo motivo facendoapplicazione del principio della c.d. ragione più liquida.3.1.

E’ consolidato l’orientamento alla stregua del quale ilprincipio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla basedella questione ritenuta di più agevole soluzione, anche selogicamente subordinata, senza necessità di esaminarepreviamente le altre, impone, a tutela di esigenze dieconomia processuale e di celerità del giudizio, un approcciointerpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul pianodell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenzalogico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quellodell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276c.p.c. (Cass. Civ., Sez.

Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio2020).In altri termini, il principio della ragione più liquida consenteal Giudicante, laddove vi sia una questione di più agevolerisoluzione, pur essendo quest’ultima successiva, nellaprogressione logico giuridica, rispetto alle altre, di definire ilgiudizio.3.2.

Il principio trae origine da quanto già statuito dalleSezioni Unite Civili nel 2014, le quali, in applicazione delprincipio processuale della ragione più liquida, nell’ambitod’un giudizio vertente sul risarcimento del danno da cose incustodia ex art. 2051, c.c., pur in presenza d’una questionepregiudiziale di rito afferente al difetto di giurisdizione Nduemel ro registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026giudice adito, hanno ritenuto di pronunciarsi direttamNeumnetreo di raccolta generale 14296/2026sulla questione di merito, il cui esame ha condotto, poi, al Data pubblicazione 14/05/2026rigetto della domanda risarcitoria, con consequenziale effettoassorbente dell’eccezione di giurisdizione. (Cass. Civ., Sez.Un., n. 9936 dell’8 maggio 2014).3.3.

Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso, ovedichiarato inammissibile, comporterebbe la conseguenteinammissibilità del primo giacché la sentenza impugnata èfondata su una duplice ratio decidendi perché, comeevidenziato nello storico di lite, da un lato la Corte territorialeha posto l’accento sulla pluralità di condizioni alla cuiricorrenza la stabilizzazione era subordinata, dall’altro haritenuto che la domanda risarcitoria fosse comunque preclusadal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale diSulmona, che il diritto al risarcimento aveva escluso.3.4.

Il secondo motivo è inammissibile.La censura si fonda sulla contestazione della sentenza diappello nella parte in cui afferma il giudicato in ordine alladomanda risarcitoria per avere la sentenza n. 133 del 2016del Tribunale di Sulmona respinto la stessa, coprendo dettapronuncia di rigetto il dedotto ed il deducibile e nonconsentendo, una volta passata in giudicato, di reintrodurreuna nuova domanda di risarcimento.3.5.

Va al riguardo rilevato, in primo luogo, il mancatorispetto dell’onere di specificazione imposto dall’art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato soloqualora l'indicazione dei documenti o degli atti processuali suiquali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggiessenziali (Sez. 1 - , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022) edove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merNiutmoe ro registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026di non avere tenuto conto di una circostanza di fattNoum, eriol di raccolta generale 14296/2026principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di Data pubblicazione 14/05/2026indicare in quale atto sia stata allegata la suddettacircostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provatao eventualmente ritenuta pacifica (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.10761 del 04/04/2022).Va inoltre precisato (Sez.

U-, Ordinanza n. 8950 del18/03/2022) che l’anzidetto principio, anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italiadel 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanzastessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi inun ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento del ricorso, insussistenteladdove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenutodegli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito.3.7.

Ciò premesso, va rilevato come il motivo in esame nonprovveda né a trascrivere né a localizzare sia l’originarioricorso introduttivo del giudizio di primo grado definito dallala sentenza n. 133 del 2016 passata in cosa giudicata, sia talepronuncia, sicchè non consente al Collegio di valutare exactis la fondatezza della censura come dedotta.3.8.

Il motivo, inoltre, seppure ricondotto al vizio di cui al n.3 dell’art. 360 c.p.c. non indica la norma asseritamenteviolata dalla Corte distrettuale né precisa le ragioni in iure perle quali quest’ultima avrebbe errato nell’affermare che ilgiudicato di rigetto della domanda risarcitoria copre il dedottoed il deducibile.E’ ius receptum nella giurisprudenza di questa CorteN umiel ro registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026principio secondo cui nel giudizio di cassazione il ricorreNunmteero, di raccolta generale 14296/2026«ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di Data pubblicazione 14/05/2026inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esattocapo della pronunzia impugnata, prospettando altresì leargomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata,siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie,secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina edalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così daprospettare criticamente una valutazione comparativa fraopposte soluzioni» (Cass.

S.U. n. 18607/2023).4.

Alle considerazioni che precedono, già sufficienti a fondareuna pronuncia di inammissibilità del ricorso, si deveaggiungere che le censure formulate non aggredisconol’ulteriore e decisiva ratio decidendi della sentenza impugnatache in modo specifico e puntuale qualifica la delibera di GiuntaRegionale di approvazione del Programma di fabbisogno delPersonale 2008/2010 in senso meramente programmatico,con esclusione di qualsivoglia diritto alla stabilizzazione.

Taledecisum è sufficiente a sorreggere pienamente la sentenzaimpugnata e, considerata la mancata aggressione da partedei ricorrenti dello stesso, comporta la palese inammissibilitàdelle censure.5.

In via conclusiva il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con conseguente condanna di parte ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidatecome in dispositivo.6.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 26471/2022versamento di un ulteriore importo a titolo contributo Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026unificato, pari a quello previsto per la proposizione Data pubblicazione 14/05/2026dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di cassazione, liquidate in € 6.000,00, atitolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, eaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroREGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore,2026 rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],1461 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 333/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 667/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26471/20221. Il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda dei Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026lavoratori come indicati in epigrafe di risarcimento del danno Data pubblicazione 14/05/2026per perdita di opportunità in ragione dell'accertamentocompiuto con precedenti sentenze (nn. 133 e 276 del 2019)del medesimo Tribunale, aventi ad oggetto la fittiziaqualificazione del rapporto intercorso fra le parti a partire dal2004 in termini di collaborazione coordinata e continuativa.1.1. Ad avviso del Tribunale il nomen iuris del contratto dilavoro subordinato a tempo determinato, anziché dico.co.co., avrebbe consentito agli odierni ricorrenti ilconseguimento della rivendicata stabilizzazione. In ciòravvisava gli estremi dell'illecito contrattuale, produttivo didanno risarcibile.2. La Corte di appello di L'Aquila riformava la sentenza diprimo grado, affermando che nell'impiego pubblicocontrattualizzato la violazione delle norme imperative chefissano i limiti e le condizioni per il ricorso al lavoro flessibileproduce ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 la nullità del rapportoe consente solo di invocare le tutele di cui all'art. 2126 c.c.,tutele nelle quali non può essere ricompresa la partecipazionealla procedura di stabilizzazione né il risarcimento del dannoderivante dalla mancata partecipazione alla proceduramedesima. Al riguardo, la Corte distrettuale richiamava duepronunce di questa Corte (Cass. 21200/2020 e 6718/2021)secondo cui non si può pretendere che ai fini del risarcimentodel danno venga apprezzata la mancata stabilizzazione,giacché valgono a tal fine le medesime considerazioni svoltein tema di conversione del rapporto.2.1. Ad avviso della Corte territoriale l'assunzione a terminenon costituisce l'unico requisito per accedere allastabilizzazione, essendo necessario il rispetto di ulterioriNumero registro generale 26471/2022presupposti stabiliti dalla legge 296/2006: disponibilità Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026finanziarie; dotazioni organiche; programmazione triennale Data pubblicazione 14/05/2026del fabbisogno, nonché il preventivo svolgimento diprocedure selettive.2.2. La Corte territoriale esaminava la D.G.R. n. 38/2008 cheaveva previsto la stabilizzazione ed aveva trovato coperturanella legge regionale Abruzzo n.17/2008, successivamenteabrogata dalla legge regionale Abruzzo n.2/2009, dichiarataincostituzionale nella parte in cui non risultava rispettosadella disciplina statale di riferimento per avere indebitamenteesteso i requisiti soggettivi di accesso al procedimento distabilizzazione. Ciò posto, la Corte di merito rilevava checontestualmente la Giunta regionale con DGR n. 574/2008del 23 giugno 2008, nell'approvare il programma difabbisogno del personale 2008/ 2010 deliberava che“l'amministrazione riserverà una quota pari al numero deiposti che si renderanno disponibili a seguito dellastabilizzazione del personale precario. Per assunzioni conrapporto di lavoro subordinato a tempo determinato a favoredei soggetti con i quali l'ente stesso abbia stipulato contrattidi collaborazione coordinata e continuativa secondo leprevisioni recate dalla legge finanziaria 2007 e 2008 ecompatibilmente con le esigenze organizzative e funzionalidell'ente e con i vincoli di bilancio” in senso, dunque,meramente programmatico. Precisava, inoltre, che lesuccessive deliberazioni n. 1175 e n. 61 avevano poi sospesol'efficacia delle precedenti, ai fini della verifica dellasostenibilità finanziaria ed economica.2.3. La Corte rilevava, altresì, che la questione afferente alrisarcimento del danno era comunque coperta da giudicatoformatosi sulla sentenza del Tribunale di Sulmona n.Numero registro generale 26471/2022133/2016, con cui era stata rigettata la domanda risarcitoria Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026in ragione del pregiudizio derivante dal mancato Data pubblicazione 14/05/2026riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo determinato,coprendo detta pronuncia il dedotto ed il deducibile.3. Avverso tale pronuncia i lavoratori propongono ricorso percassazione sulla base di due motivi, cui resiste concontroricorso la Regione Abruzzo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce testualmente la «violazioneo falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., anche per omessa decisione ex art. 360, comma1, n. 5 ed in particolare pure della normativa comunitaria inordine al mancato riconoscimento del danno in favore deilavoratori per la perdita di chance per non aver potutopartecipare alle procedure di stabilizzazione indette per idipendenti a tempo determinato della regione Abruzzo».Sostengono, in sintesi, i ricorrenti che l’inadempimento dellaRegione realizzatosi nell’illegittima stipulazione di contratti dicollaborazione, anziché di lavoro subordinato a tempodeterminato, ha impedito la maturazione del requisitotriennale richiesto per la stabilizzazione, alla quale avrebbeavuto diritto ai sensi dell'art. 1, comma 588 della legge296/2006. Ha, quindi, errato la Corte territoriale nel negareil risarcimento del danno.2. Con il secondo motivo si deduce la «violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in ordine alla dichiarata esistenza di un precedentegiudicato».Nello sviluppo argomentativo la censura, che non specifica lenorme asseritamente violate dalla Corte territoriale, néformula correttamente la deduzione del vizio motivazionaNluem,e ro registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026da un lato addebita alla Corte di appello di essere incorNsuam eirno di raccolta generale 14296/2026una motivazione contraddittoria e dall’altro sostiene che Data pubblicazione 14/05/2026nessun giudicato si era formato sulla domanda risarcitoriaazionata in questa sede perché in quel giudizio non si erafatto cenno alla mancata stabilizzazione.3. Va trattato preliminarmente il secondo motivo facendoapplicazione del principio della c.d. ragione più liquida.3.1. E’ consolidato l’orientamento alla stregua del quale ilprincipio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla basedella questione ritenuta di più agevole soluzione, anche selogicamente subordinata, senza necessità di esaminarepreviamente le altre, impone, a tutela di esigenze dieconomia processuale e di celerità del giudizio, un approcciointerpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul pianodell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenzalogico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quellodell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio2020).In altri termini, il principio della ragione più liquida consenteal Giudicante, laddove vi sia una questione di più agevolerisoluzione, pur essendo quest’ultima successiva, nellaprogressione logico giuridica, rispetto alle altre, di definire ilgiudizio.3.2. Il principio trae origine da quanto già statuito dalleSezioni Unite Civili nel 2014, le quali, in applicazione delprincipio processuale della ragione più liquida, nell’ambitod’un giudizio vertente sul risarcimento del danno da cose incustodia ex art. 2051, c.c., pur in presenza d’una questionepregiudiziale di rito afferente al difetto di giurisdizione Nduemel ro registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026giudice adito, hanno ritenuto di pronunciarsi direttamNeumnetreo di raccolta generale 14296/2026sulla questione di merito, il cui esame ha condotto, poi, al Data pubblicazione 14/05/2026rigetto della domanda risarcitoria, con consequenziale effettoassorbente dell’eccezione di giurisdizione. (Cass. Civ., Sez.Un., n. 9936 dell’8 maggio 2014).3.3. Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso, ovedichiarato inammissibile, comporterebbe la conseguenteinammissibilità del primo giacché la sentenza impugnata èfondata su una duplice ratio decidendi perché, comeevidenziato nello storico di lite, da un lato la Corte territorialeha posto l’accento sulla pluralità di condizioni alla cuiricorrenza la stabilizzazione era subordinata, dall’altro haritenuto che la domanda risarcitoria fosse comunque preclusadal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale diSulmona, che il diritto al risarcimento aveva escluso.3.4. Il secondo motivo è inammissibile.La censura si fonda sulla contestazione della sentenza diappello nella parte in cui afferma il giudicato in ordine alladomanda risarcitoria per avere la sentenza n. 133 del 2016del Tribunale di Sulmona respinto la stessa, coprendo dettapronuncia di rigetto il dedotto ed il deducibile e nonconsentendo, una volta passata in giudicato, di reintrodurreuna nuova domanda di risarcimento.3.5. Va al riguardo rilevato, in primo luogo, il mancatorispetto dell’onere di specificazione imposto dall’art. 366,comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato soloqualora l'indicazione dei documenti o degli atti processuali suiquali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggiessenziali (Sez. 1 - , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022) edove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merNiutmoe ro registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026di non avere tenuto conto di una circostanza di fattNoum, eriol di raccolta generale 14296/2026principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di Data pubblicazione 14/05/2026indicare in quale atto sia stata allegata la suddettacircostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provatao eventualmente ritenuta pacifica (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.10761 del 04/04/2022).Va inoltre precisato (Sez. U-, Ordinanza n. 8950 del18/03/2022) che l’anzidetto principio, anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italiadel 28 ottobre 2021, non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanzastessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi inun ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento del ricorso, insussistenteladdove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenutodegli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito.3.7. Ciò premesso, va rilevato come il motivo in esame nonprovveda né a trascrivere né a localizzare sia l’originarioricorso introduttivo del giudizio di primo grado definito dallala sentenza n. 133 del 2016 passata in cosa giudicata, sia talepronuncia, sicchè non consente al Collegio di valutare exactis la fondatezza della censura come dedotta.3.8. Il motivo, inoltre, seppure ricondotto al vizio di cui al n.3 dell’art. 360 c.p.c. non indica la norma asseritamenteviolata dalla Corte distrettuale né precisa le ragioni in iure perle quali quest’ultima avrebbe errato nell’affermare che ilgiudicato di rigetto della domanda risarcitoria copre il dedottoed il deducibile.E’ ius receptum nella giurisprudenza di questa CorteN umiel ro registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026principio secondo cui nel giudizio di cassazione il ricorreNunmteero, di raccolta generale 14296/2026«ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di Data pubblicazione 14/05/2026inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esattocapo della pronunzia impugnata, prospettando altresì leargomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata,siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie,secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina edalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così daprospettare criticamente una valutazione comparativa fraopposte soluzioni» (Cass. S.U. n. 18607/2023).4. Alle considerazioni che precedono, già sufficienti a fondareuna pronuncia di inammissibilità del ricorso, si deveaggiungere che le censure formulate non aggredisconol’ulteriore e decisiva ratio decidendi della sentenza impugnatache in modo specifico e puntuale qualifica la delibera di GiuntaRegionale di approvazione del Programma di fabbisogno delPersonale 2008/2010 in senso meramente programmatico,con esclusione di qualsivoglia diritto alla stabilizzazione. Taledecisum è sufficiente a sorreggere pienamente la sentenzaimpugnata e, considerata la mancata aggressione da partedei ricorrenti dello stesso, comporta la palese inammissibilitàdelle censure.5. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con conseguente condanna di parte ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidatecome in dispositivo.6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 26471/2022versamento di un ulteriore importo a titolo contributo Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026unificato, pari a quello previsto per la proposizione Data pubblicazione 14/05/2026dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di cassazione, liquidate in € 6.000,00, atitolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, eaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 26471/2022Numero sezionale 1461/2026Numero di raccolta generale 14296/2026Data pubblicazione 14/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris