CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha riformato quanto alla pena quella del Tribunale di Trapani e confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto con strappo; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta in quella prevista dall'art. 635 cod. pen. o 624 e 625 n.4 cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In particolare, il ricorrente reitera le doglianze già formulate alla Corte territoriale senza confrontarsi con la relativa motivazione, che non presenta i vizi di illogicità prospettati nel ricorso, offrendo, al contrario, un percorso argomentativo dettagliato circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, del reato di furto con strappo ex art. 624-bis, comma secondo, cod. pen. In ordine alla qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 635 cod. pen. la Corte afferma correttamente come l'impossessamento sia un elemento oggettivo che impedisce la configurazione di tale ultimo delitto. Va, inoltre, esclusa la riqualificazione nel delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen. avendo l'imputato sottratto con forza e non con destrezza la res, destrezza che sussiste, secondo questa Corte, qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01). Nel caso di specie il fatto come ricostruito esclude alcuna violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica, per accedere alla quale occorrerebbe una rivalutazione del quadro probatorio non consentito a questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -è manifestamente infondato in quanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01, conf.: N. 39566 del 2017 Rv. 270986 - 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere estens