CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 44402/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 10/3/2021 emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale sulla base del concordato intercorso tra le parti è stata parzialmente riformata quella del Tribunale di Brescia in data 8/10/2020, emessa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tema non consentito a fronte di un concordato sulla pena, correlato alla rinuncia agli ulteriori motivi. 3. All'inammissibilità, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] IsMssimo ciarelli [OSCURATO:PERSONA] iolo 1 [OSCURATO:PERSONA] — i 0 C 021