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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19139/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma 11 17 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, essendo stati gli imputati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 6 marzo 2023.

Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto proposti dagli interessati personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Considerato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P P.Q.Migliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ton -t"e DEPCYS cp 27 M [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma 11 17 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, essendo stati gli imputati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 6 marzo 2023. Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, in quanto proposti dagli interessati personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Considerato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.Migliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ton -t"e DEPCYS cp 27 M [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19139/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris