CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 30292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 30296/2021 R.G. nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -resistente - avverso ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 36856/2021 depositata i l 26/11/2021 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. A seguito di segnalazione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] del Cardinale, questa Corte disponeva procedersi a correzione di errore materiale di ufficio dell’ordinanza recante n. 36856 del 26/11/2021. Della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata ai sensi degli artt. 375 e 391 bis cod. proc. civ. era data comunicazione alle parti. La sola S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] del Cardinale depositava memoria. Ciò posto ritiene la Corte che debba procedersi alla correzione di errore materiale nei termini che seguono. Nell’ordinanza di questa Corte nella causan. 26448 del 2020 tra la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] del Cardinale e la ASL Foggia, recante n. 36856 del 26/11/2021 alla pag. 2, al rigo 21 è scritto « La sola parte controricorrente ha depositato memoria»; risulta, viceversa, che una memoria era stata depositata, nel termine di legge, anche dalla [OSCURATO:PERSONA] del cardinale S.r.l.; per l'eliminazione di taleerrore correttamente, quindi, è stato adottato il procedimento di cui all'art. 391 biscod. proc. civ.; di tanto, deve pertanto, darsi atto, correggendo la par te motivazionale di detta ordinanza, dandosi atto che entrambe le parti depositavano memoria, senza che debba provvedersi ad alcuna diversa statuizione nel dispositivo della detta ordinanza; nessuna decisione va emessa sulle spese di questo procedimento, in quanto nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art.287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Sez. U n. 09438 del 27/06/2002); P.Q.M. Dispone d’ufficio che l’ordinanza n. 3 6 8 56 del 26 /1 1 /20 2 1, deliberata all’adunanza del 28/09/20219, sia così corretta: al rigo 21 della pag. 2 sia scritto «Entrambe le parti depositavano memorie nel termine di legge» in luogodi «La sola parte controricorrente ha depositato memoria»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza; nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione