CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 35376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 11939/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, presso il cui Studio sono elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de Carolis n. 1131 - ricorrenti - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente - Avverso il decreto decisorio della Corte d'appello di Perugia n. 402/2020, pubblicato il 05/1172020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: • - la Corte di appello di Perugia, con decreto n. 402 del 2020, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 5-ter legge n. 89/2001, avverso il decreto del Consigliere designato, e per•quanto ancora qui di interesse, riteneva congruo l'importo liquidato a titolo di indennizzo in euro 1.084,00 per ciascun ricorrente, seppure determinata in cinque anni la durata non ragionevole del giudizio presupposto analogo a quello in corso, tenuto conto del valore della causa che era pari all'indennizzo riconosciuto, non potendosi computare al valore della domanda gli interessi scaduti successivamente all'introduzione del giudizio; - avverso il decreto della Corte di appello di Perugia la Lembo, il Fraticelli e la Russo propongono ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo, con il quale denunciane la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis legge n. 89/2001 e dell'art. 10 c.p.c. c.p.c. per non avere computato al capitale gli interessi e le spese maturate nel corso del giudizio presupposto; - il Ministero della giustizia resiste con controricorso; - in prossimità dell'adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1. Atteso che: - l'unico motivo di ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Questa Corte ha già avuto occasione di precisare come debba essere inclusa, nel valore della causa oggetto del giudizio presupposto, degli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito (v. Cass. n. 7695 del 2019). Il credito per interessi è infatti accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto che, come già sopra sottolineato, è strettamente collegata al paterna d'animo che la parte subisce in attesa della relativa definizione. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese di cassazione. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se