Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 29137/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10262/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.700/17/14 depositata il 3.3.2014.

RG N 10262/15 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto Con sentenza n. 700/17/2014, depositata in data 3.3.2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] soc.coop, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso una cartella di pagamento, emessa per il recupero degli importi non versati a seguito della presentazione dell'istanza di condono della lite fiscale, ai sensi dell'art. 16 della legge 289/2002. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia affermava che la contribuente poteva beneficiare della sospensione dei termini per il pagamento dei tributi, prevista dalle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici e vulcanici che nell'ottobre 2002 avevano colpito la Sicilia, ed in particolare la provincia di Catania, avendo la residenza in uno dei comuni ricompresi nel territorio interessato dalle disposizioni emergenziali e che la sospensione e le agevolazioni previste operavano anche per i soggetti che avevano aderito al condono previsto dalla legge 289/2002.

Avverso la pronuncia ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui non replica la contribuente rimasta intimata.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione RG N 10262/15 1.Con il primo motivo l'Agenzia deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2002, dei DM 17.5.2005, dell'art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 e dell'ad. 9 della legge n. 212 del 2000.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'ad. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011 della legge n. 296 del 2006.

Lamenta che i Giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto applicabile, ai versamenti rateali scaturenti dall'istanza di condono relativa alla definizione automatica per gli anni pregressi ex art. 16 delle legge n.269/2002, la sospensione dei termini di adempimento disposta in favore dei residenti della provincia di Catania, a seguito degli eventi vulcanici dell'ottobre 2002, nonchè la riduzione del 50% dell'ammontare dei versamenti residui.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate nei limiti che si vanno a precisare.

Va ribadito il consolidato orientamento dì questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del dl. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla

I. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua "ratio", che è quella dì favorire i contribuenti «interessati da eventi eccezionali o imprevedibili», e della tipologia di agevolazioni da essa RG N 10262/15 previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate» (Cass. n. 16556 del 2017; nel medesimo senso già Cass. n. 1074, n. 16296 e n. 24415 del 2014, Cass. 11629/2018).

Ritiene, pertanto, il Collegio che la sospensione di cui al D.M. 14.11.2002, debba trovare applicazione anche per le imposte dovute in seguito ad iniziativa volontaria del contribuente, quale l'adesione al condono al fine di realizzare il principio di certezza delle situazioni giuridiche e di evitare discriminazioni fra soggetti che si trovano nella medesima condizione (cfr. Cass.n. 7330/2011).

Le diversificazioni di regime tributario, in particolare per periodi di imposta sospesi per i medesimi motivi dovrebbero, infatti, essere supportate da giustificazioni adeguate per non risolversi in arbitraria discriminazione (cfr.

C. cost. 10/15, 201/14, 116/13, 223/12; S.U. n.11373/2017).

La sospensione dei termini di versamento delle rate di condono era, pertanto, dovuta.

Diverso discorso deve farsi invece con riferimento alla riduzione del 50% dei residui versamenti tributari derivanti dal condono della lite fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 1011 della legge n. 296 del 2006.

In materia tributaria non è ammissibile, di regola, l'applicabilità di un nuovo provvedimento agevolativo ad una controversia relativa a un precedente condono, in quanto la lite fiscale, venendo appunto definita mediante l'applicazione del provvedimento di condono, non può esserlo una seconda volta (Cass. 5865/2013).

Peraltro, l'irrevocabilità dell'accordo con cui lo Stato rinuncia ad una parte della pretesa fiscale accertata ed il contribuente ottiene un RG N 10262/15 risparmio conveniente, costituisce il presupposto indefettibile alla base dei provvedimenti di condono fiscale, atteso che l'Erario si serve di questi ultimi anche per liberare risorse di uomini e mezzi da destinare ad attività diverse dal contenzioso.

Ne consegue che il contribuente, una volta aderito al condono con il versamento dell'importo dovuto, non può presentare una nuova domanda per la medesima fattispecie, in quanto i periodi d'imposta da esso coperti non possono più essere "rivisitati" proprio a causa della scelta fatta e della implicita rinuncia ad ogni pretesa che, direttamente o indirettamente, trovi fondamento in fatti relativi agli anni condonati (Cass. 6699/2014).

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22.6.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10262/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.700/17/14 depositata il 3.3.2014. RG N 10262/15 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con sentenza n. 700/17/2014, depositata in data 3.3.2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] soc.coop, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso una cartella di pagamento, emessa per il recupero degli importi non versati a seguito della presentazione dell'istanza di condono della lite fiscale, ai sensi dell'art. 16 della legge 289/2002. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia affermava che la contribuente poteva beneficiare della sospensione dei termini per il pagamento dei tributi, prevista dalle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici e vulcanici che nell'ottobre 2002 avevano colpito la Sicilia, ed in particolare la provincia di Catania, avendo la residenza in uno dei comuni ricompresi nel territorio interessato dalle disposizioni emergenziali e che la sospensione e le agevolazioni previste operavano anche per i soggetti che avevano aderito al condono previsto dalla legge 289/2002. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, cui non replica la contribuente rimasta intimata. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione RG N 10262/15 1.Con il primo motivo l'Agenzia deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, del di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2002, dei DM 17.5.2005, dell'art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 e dell'ad. 9 della legge n. 212 del 2000. 2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'ad. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011 della legge n. 296 del 2006. Lamenta che i Giudici di secondo grado avevano erroneamente ritenuto applicabile, ai versamenti rateali scaturenti dall'istanza di condono relativa alla definizione automatica per gli anni pregressi ex art. 16 delle legge n.269/2002, la sospensione dei termini di adempimento disposta in favore dei residenti della provincia di Catania, a seguito degli eventi vulcanici dell'ottobre 2002, nonchè la riduzione del 50% dell'ammontare dei versamenti residui. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate nei limiti che si vanno a precisare. Va ribadito il consolidato orientamento dì questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del dl. n. 245 del 2002, conv., con modif., dalla I. n. 286 del 2002, e 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, si applica anche alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma, alla stregua di un'interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata, non consente, tenuto conto della sua "ratio", che è quella dì favorire i contribuenti «interessati da eventi eccezionali o imprevedibili», e della tipologia di agevolazioni da essa RG N 10262/15 previste, di limitarne la portata generale, introducendo eccezioni non contemplate» (Cass. n. 16556 del 2017; nel medesimo senso già Cass. n. 1074, n. 16296 e n. 24415 del 2014, Cass. 11629/2018). Ritiene, pertanto, il Collegio che la sospensione di cui al D.M. 14.11.2002, debba trovare applicazione anche per le imposte dovute in seguito ad iniziativa volontaria del contribuente, quale l'adesione al condono al fine di realizzare il principio di certezza delle situazioni giuridiche e di evitare discriminazioni fra soggetti che si trovano nella medesima condizione (cfr. Cass.n. 7330/2011). Le diversificazioni di regime tributario, in particolare per periodi di imposta sospesi per i medesimi motivi dovrebbero, infatti, essere supportate da giustificazioni adeguate per non risolversi in arbitraria discriminazione (cfr. C. cost. 10/15, 201/14, 116/13, 223/12; S.U. n.11373/2017). La sospensione dei termini di versamento delle rate di condono era, pertanto, dovuta. Diverso discorso deve farsi invece con riferimento alla riduzione del 50% dei residui versamenti tributari derivanti dal condono della lite fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 1011 della legge n. 296 del 2006. In materia tributaria non è ammissibile, di regola, l'applicabilità di un nuovo provvedimento agevolativo ad una controversia relativa a un precedente condono, in quanto la lite fiscale, venendo appunto definita mediante l'applicazione del provvedimento di condono, non può esserlo una seconda volta (Cass. 5865/2013). Peraltro, l'irrevocabilità dell'accordo con cui lo Stato rinuncia ad una parte della pretesa fiscale accertata ed il contribuente ottiene un RG N 10262/15 risparmio conveniente, costituisce il presupposto indefettibile alla base dei provvedimenti di condono fiscale, atteso che l'Erario si serve di questi ultimi anche per liberare risorse di uomini e mezzi da destinare ad attività diverse dal contenzioso. Ne consegue che il contribuente, una volta aderito al condono con il versamento dell'importo dovuto, non può presentare una nuova domanda per la medesima fattispecie, in quanto i periodi d'imposta da esso coperti non possono più essere "rivisitati" proprio a causa della scelta fatta e della implicita rinuncia ad ogni pretesa che, direttamente o indirettamente, trovi fondamento in fatti relativi agli anni condonati (Cass. 6699/2014). Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto nei limiti di cui in motivazione e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata a rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 22.6.2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29137/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris