CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Tunisia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 25/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti all'imputato ai capi a) e c) della rubrica e, confermato il giudizio di penale responsabilità per la ricettazione sub b), già qualificata ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod.pen., rideterminava la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, in mesi 9 di reclusione ed euro 260,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura proposta. La Corte di merito, infatti, ha accordato al ricorrente le attenuanti generiche e fissato la pena base nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 450 di multa, giustificando il discostamento dai minimi in ragione del valore non irrilevante delle componenti del motorino rubate, rinvenute in possesso dell'imputato, e dei precedenti che militano a suo carico. 09, Alcuna contraddittorietà motivazionale è dato ravvisare nel riferito apprezzamento, fondandosi il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. sul comportamento postfattuale del prevenuto, ritenuto espressivo di resipiscenza, mentre la determinazione della pena base (in misura superiore al minimo edittale) è stata effettuata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 133 cod.pen., avuto riguardo alla natura del bene ricettato, alle modalità della condotta nonché alla biografia criminale del ricorrente. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]