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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 32341/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6781/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -ricorrente- Contro MINISTERO DELL’ INTERNO , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -intimato- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -intimata- avverso l’ordinanza emessa d a l [OSCURATO:PERSONA] n. 5476/2022,depositata il 20/02/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata dalla Consigliera delegata ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. e comunicata alle partiil 18/10/2024.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Nulla sulle spese.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6781/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -ricorrente- Contro MINISTERO DELL’ INTERNO , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -intimato- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -intimata- avverso l’ordinanza emessa d a l [OSCURATO:PERSONA] n. 5476/2022,depositata il 20/02/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata dalla Consigliera delegata ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. e comunicata alle partiil 18/10/2024.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Co
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