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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25641/2023

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nsigliere ORDINANZA sul ricorso 6565/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso il domicilio digitale pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quale Procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tagliamento n. 55 Pec: -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e SEVERINO D’AMORE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale dei Parioli n. 76 Pec: -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 34/B sc.

A Pec: -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5603/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La compagnia [OSCURATO:PERSONA] SpA, allegando di essersi costituita garante della società [OSCURATO:SOCIETA] verso l’Agenzia delle Entrate in relazione agli obblighi di rimborso IVA gravanti sulla società garantita e di aver versato al fisco la somma di € 142.012,32, a seguito di escussione della polizza da parte dell’Agenzia delle Entrate, così maturando il diritto ad essere rifusa dalla debitrice principale e dai suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio gli stessi fideiussori, le società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] per sentir dichiarare la nullità o pronunciare la revocatoria degli atti con i quali i fideiussori, ricevuta la richiesta di pagamento da parte della creditrice, avevano dapprima costituito le due società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], e in seguito trasferito ad esse tutti i propri immobili siti in Camponogara mediante atti di vendita conclusi il 22/12/2009.

L’attrice precisò che delle due società, di cui erano soci al 95% [OSCURATO:PERSONA] (sorella di Franca) ed il cognato [OSCURATO:PERSONA], l’una, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], socia al 5%, l’altra, l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], socio al 5% di guisa che, essendo gli atti di trasferimento certamente imputabili ai fideiussori, gli stessi ledevano la garanzia patrimoniale del credito; il Compagno e [OSCURATO:PERSONA] costituendosi in giudizio chiesero di accertare e dichiarare che gli atti di costituzione delle due società e gli atti di vendita dei beni (del 2009) erano simulati così come lo erano anche due ulteriori atti di vendita (del 2010) con i quali essi avevano fittiziamente alienato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui chiesero la chiamata in causa, due ulteriori beni immobili di cui erano proprietari; all’esito della declaratoria di simulazione totale degli atti chiesero che i terzi chiamati fossero condannati a risarcire loro i danni arrecati; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, dedussero che gli atti non erano simulati avendo loro versato la propria quota di capitale sociale ed il prezzo delle vendite e che, in ogni caso, essi avevano prestato, negli anni, ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una somma non inferiore ad € 742.364,55, di cui chiesero la restituzione; nel giudizio svolse intervento volontario anche [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] SpA, allegando un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di € 296.427,20 e chiedendo che gli attidi vendita fossero dichiarati nulli perché simulati o inefficaci anche nei propri confronti ai sensi dell’art.2901 c.c.; il Tribunale di Venezia dichiarò inammissibili le domande dei convenuti relative agli atti negoziali stipulati in data 8/1/2010 e 3/2/2010 in favore dei terzi chiamati, la domanda di condanna alla restituzione delle somme date a mutuo svolta dagli stessi terzi e la domanda di condanna al pagamento della somma di € 296.427,20 formulata da [OSCURATO:SOCIETA]; rigettò le domande di accertamento della simulazione degli atti del 22/12/2009, accogliendo invece le domande revocatorie proposte da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e condannando i convenuti a rifondere le spese di lite all’attrice e alla terza intervenuta e i Compagno e Martellato a rifondere le spese di lite ai terzi chiamati; a seguito di appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui fu chiesta la declaratoria di nullità di tutti gli atti negoziali per illiceità della causa o perché frutto di simulazione assoluta, la declaratoria che gli immobili fossero di loro proprietà e la condanna dei terzi chiamati al risarcimento dei danni, si costituirono in giudizio [OSCURATO:SOCIETA], incorporante [OSCURATO:PERSONA] SpA, [OSCURATO:SOCIETA], incorporante [OSCURATO:PERSONA] srl procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] SpA oggi [OSCURATO:PERSONA] SpA, che chiesero il rigetto dell’appello o, in caso di accoglimento, in via incidentale condizionata, fosse dichiarata la simulazione degli atti; si costituirono anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame e, in via incidentale, di accertare che la domanda risarcitoria proposta nei loro confronti era stata rinunciata e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni; in via incidentale condizionata, in caso di accoglimento delle domande degli appellanti principali, chiesero che gli stessi fossero condannati a pagare loro la somma di € 742.346,55; la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 13/12/2019, ha rigettato l’appello principale, non procedendo pertanto all’esame degli appelli incidentali condizionati, ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, a rifondere le spese del grado in favore di tutte le parti appellate; avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e doValue SpA, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] SpA; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis, 1° co. c.p.c.; i ricorrenti hanno depositato un’istanza di rinvio per riunione del presente procedimento con altro pendente tra gli stessi ricorrenti contro le stesse parti resistenti avente asseritamente analoga causa petendi e analogo petitum, istanza cui si sono opposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; questi ultimi e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria.

Considerato che: l’istanza di rinvio per riunione del presente procedimento ad altro asseritamente ad esso connesso va rigettata, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare apoditticamente la sussistenza di elementi di connessione ma non avendone illustrato i presupposti; con il primo motivo di ricorso – illegittimità, travisamento dei fatti, omessa valutazione del primo motivo di impugnazione, difetto di motivazione –i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che essi appellanti non avessero specificamente impugnato i capi della sentenza del Tribunale con i quali erano state dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali da essi formulate, nel processo di primo grado, relativamente alle compravendite stipulate nel 2010 che non erano oggetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA] SpA; la sentenzaimpugnata ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse escluso l’ammissibilità delle domande di simulazione di quegli atti in quanto domande riconvenzionali non dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dalla società attrice e con esse prive di alcuna connessione; ha affermato che gli appellanti, non avendo sviluppato argomenti per contrastare la decisione di inammissibilità, non potessero chiedere la riforma della sentenza con riguardo ai due negozi del 2010 sulla base di difese attinenti al merito della questione, come se il giudice di primo grado avesse esaminato la domanda proposta e l’avesse reputata priva di fondamento; tale ratio decidendi non è attinta dal motivo di ricorso con il quale i ricorrenti si limitano nuovamente ed inammissibilmente a reiterare le difese svolte nei pregressi gradi di merito senza neppure censurare il capo di sentenza con cui la Corte d’appello ha ribadito che le domande erano inammissibili perché non dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall’attore e per mancanza diconnessione con le domande attoree; il motivo è, pertanto, palesemente inammissibile, sia per la sua generica formulazione sia per mancanza di decisività in quanto i ricorrenti, nel riportare il motivo di appello (p. 9 del ricorso ) che a loro avviso avrebbe attinto la richiamata ratio decidendi della sentenza di primo grado, non fanno altro che confermare di non aver, invece, affatto impugnato detta ratio, affermata dal giudice di primo grado e condivisa dal giudice d’appello; con il secondo motivo di ricorso -violazione dell’art. 2332 c.c. travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, mancata valutazione delle censure esposte in appello, difetto di motivazione con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -i ricorrenti impugnano il capo di sentenza di cui a p. 13 con cui la Corte d’Appello, condividendo la pronuncia di primo grado, ha ritenuto non configurabile la simulazione assoluta degli atti costitutivi delle società richiamando sul punto la specifica giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 20888/2019; Cass., n. 12302/92; Cass., n. 30020/2011, Cass., n. 22560/15); ad avviso dei ricorrenti la corte di merito avrebbe motivato solo sulla simulazioneassoluta degli atti costitutivi delle due società e non anche sulla domanda di simulazione degli atti di trasferimento dei beni immobili alle stesse società; il motivo è palesemente inammissibile sia ai sensi dell’art. 360bis cpc sia perché privo di correlazione con le rationes decidendi; quanto alla simulazione degli atti costitutivi delle due società, come riferito, la corte del gravame ne ha escluso la prospettabilità in conformità con il più che consolidato indirizzo di questa Corte richiamato dalla impugnata sentenza secondo cui “La simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali, iscritta nel registro delle imprese, non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci ma si atteggia al contempo come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, donde l’irrilevanza, dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell’ente, è sotteso all’art. 2332 c.c. imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da essi previsti, in nessuno dei quali è quindi riconducibile la simulazione”; quanto alla simulazione degli atti di trasferimento dei beni alle neo-istituite società, la corte del gravame, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che, pur essendovi elementi per ritenere la revocabilità degli atti ai sensi dell’art. 2901 c.c., non vi fossero elementi per poterli ritenere simulati in quanto, attraverso la vendita, gli alienanti avevano convertito, con pregiudizio per i creditori, i beni immobili in diritti di credito; ha ritenuto non provatala mancanza di causa degli atti dispositivi impugnati, in quanto la volontà di mettere al sicuro i beni immobili sottraendoli all’esecuzione dei creditori non poteva dirsi coincidere con la volontà di non determinare alcun trasferimento effettivo della proprietà; in assenza di correlazione con alcuna delle richiamate rationes decidendi il motivo è radicalmente inammissibile; con il terzo motivo di ricorso – ex artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione degli artt. 1418 e 1470 c.c. travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, mancata compiuta valutazione delle circostanze documentali di rito favorevoli ai ricorrenti, difetto di motivazione –i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non si é pronunciata sulla natura fittizia degli atti dispositivi nonostante l’allegazione e l’ampia illustrazione compiuta nei motivi di appello; il motivo è inammissibile per plurimi profili; innanzitutto i ricorrenti non riportano il capo della sentenza impugnata – che dà ampiamente conto delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non sussistere gli elementi di prova della simulazione (pp. 13-15) - ma si limitano ad una mera riproposizione delle doglianze contenute nell’atto di appello senza attingere in alcun modo le rationes decidendi; in secondo luogo il motivoè inammissibile in quanto, sotto l’apparente veste di una denunzia ex art. 360, co. 1 n.5 c.p.c., sollecita in realtà il riesame in fatto della materia controversa; la censura, infatti, investe l’accertamento compiuto dai giudici del merito in ordine all’insussistenza della prova della simulazione.

Il che non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perché comporta un rinnovato apprezzamento del merito, ben oltre i limiti imposti dall’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. (Cass., SU nn. 8053 e 8054del 2014) con il quarto motivo di ricorso – ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione dell’art. 1418 c.c. motivazione carente – i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha respinto la loro doglianza relativa alla presenza di una causa illecita negli atti dispositivi impugnati; la sentenza ha affermato (p. 15): “Per le medesime ragioni già viste non può dirsi che vi sia la prova di una mancanza di causa […] negli atti dispositivi impugnati.

La volontà di mettere al sicuro i beni immobili sottraendoli all’esecuzione minacciata dai creditori […] non coincide con la volontà di non determinare alcun trasferimento effettivo della proprietà dei beni e non priva il negozio di una sua propria causa.

Né l’intenzione di danneggiare i creditori si può definire, per ciò solo, una causa illecita, non esistendo una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi (Cass., n. 23158/2014)”; questa ratio decidendi non è idoneamente censurata dai ricorrenti, i quali si limitano a riproporre le doglianze dell’atto d’appello e a prospettare una rivalutazione in fatto circa la prova della sussistenza di una causa illecita negli atti dispositivi impugnati; il motivo, pertanto, è palesemente inammissibile per le medesime ragionienunciate con riferimento ai precedenti motivi di ricorso; con il quinto motivo di ricorso –violazione dell’art. 2901 c.c. errato accoglimento della domanda revocatoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e valutazione degli elementi istruttori violazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia-nullità della sentenza –i ricorrenti contestano la sentenza per aver accolto la domanda svolta ex art. 2901 c.c. dall’attrice e dall’intervenuta e per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dagli appellanti di ritenere erronea la prospettazione dell’azione revocatoria in presenza di elementi idonei ad accertare la simulazione assoluta degli atti; il motivo si limita a riproporre il secondo motivo di gravame e non coglie affatto la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui l’appellante non aveva neanche contestato i presupposti dell’azione revocatoria, fatta eccezione per la insussistenza della partecipatio fraudis del terzo; né i ricorrenti ottemperano alle condizioni per dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c. discostandosi dal consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. -la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis"dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo” (Cass., L, n. 29952 del 13/10/2022; Cass., n. 16899 del 13/6/2023); con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, sotto il profilo di una pretesa violazione di norme di diritto (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) e di un’omessa valutazione di un fatto decisivo (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.), il mancato accoglimento delle loro istanze istruttorie di cui al terzo motivo di appello;la impugnata sentenza, di cui i ricorrenti omettono di indicare quale capo sia censurato, ha ritenuto che gli appellanti non avessero ribadito le proprie istanze di prova nella precisazione delle conclusioni avanti il Tribunale e che questo dovesse essere letto come rinuncia a tale istanze, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, sicché l’appellante non poteva dolersi della mancataammissione delle prove né proporne l’ammissione in grado di appello; a fronte di questa diffusa motivazione, i ricorrenti si limitano a riproporre i motivi di appello, così incorrendo in una nuova inammissibilità per mancata censura della ratio decidendi, oltre che per contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui le istanze istruttorie che non siano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata (Cass. n. 22709/2017); con il settimo motivo di ricorso – ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione dell’art. 92 c.p.c.

Errata condanna alle spese – mancata valutazione della soccombenza reciproca- motivazione carente – i ricorrenti impugnano il capo di sentenza con cui la Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Assumono che il giudice del gravame avrebbe dovuto quantomeno ritenere la soccombenza reciproca tenendo conto del fatto che la domanda di accertamento del credito di [OSCURATO:SOCIETA] quale procuratore dell’allora [OSCURATO:PERSONA] SpA era stata dichiarata inammissibile e la domanda di simulazione era stata rigettata; il motivo è inammissibileperché, ancora una volta, non si correla alla ratio decidendi: l’impugnata sentenza ha ritenuto di condividere la decisione del giudice di prime cure in punto di spese, in quanto la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] SpA (ora [OSCURATO:SOCIETA]) era stata accolta; i terzi chiamati Freo e Martellato avevano visto respinta (e in parte dichiarata inammissibile) la domanda di simulazione articolata nei loro confronti dai chiamanti, così come essi avevano chiesto. [OSCURATO:PERSONA] SpA, pur avendo svolto in via principale domande che erano state dichiarate inammissibili (domanda di pagamento) o rigettate nel merito (simulazione), aveva ottenuto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. che aveva sollecitato in via subordinata e che era comunque pienamente coerente con il suo interesse di creditore.

La regola della soccombenza, quantomeno prevalente, era stata quindi applicata correttamente; questa ratio non è censurata ed i ricorrenti si limitano ad argomenti puramente fattuali; alle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo; si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente che liquida in € 7000 (oltre € 200 per esborsi) in favore sia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:SOCIETA] e in € 5000 (oltre € 200 per esborsi) in favore di [OSCURATO:SOCIETA], il tutto oltre accessori e spese forfettarie al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ORDINANZA sul ricorso 6565/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso il domicilio digitale pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], quale Procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tagliamento n. 55 Pec: -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e SEVERINO D’AMORE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale dei Parioli n. 76 Pec: -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 34/B sc. A Pec: -controricorrenti - avverso la sentenza n. 5603/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La compagnia [OSCURATO:PERSONA] SpA, allegando di essersi costituita garante della società [OSCURATO:SOCIETA] verso l’Agenzia delle Entrate in relazione agli obblighi di rimborso IVA gravanti sulla società garantita e di aver versato al fisco la somma di € 142.012,32, a seguito di escussione della polizza da parte dell’Agenzia delle Entrate, così maturando il diritto ad essere rifusa dalla debitrice principale e dai suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio gli stessi fideiussori, le società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] per sentir dichiarare la nullità o pronunciare la revocatoria degli atti con i quali i fideiussori, ricevuta la richiesta di pagamento da parte della creditrice, avevano dapprima costituito le due società [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], e in seguito trasferito ad esse tutti i propri immobili siti in Camponogara mediante atti di vendita conclusi il 22/12/2009. L’attrice precisò che delle due società, di cui erano soci al 95% [OSCURATO:PERSONA] (sorella di Franca) ed il cognato [OSCURATO:PERSONA], l’una, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], socia al 5%, l’altra, l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA], era amministrata da [OSCURATO:PERSONA], socio al 5% di guisa che, essendo gli atti di trasferimento certamente imputabili ai fideiussori, gli stessi ledevano la garanzia patrimoniale del credito; il Compagno e [OSCURATO:PERSONA] costituendosi in giudizio chiesero di accertare e dichiarare che gli atti di costituzione delle due società e gli atti di vendita dei beni (del 2009) erano simulati così come lo erano anche due ulteriori atti di vendita (del 2010) con i quali essi avevano fittiziamente alienato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui chiesero la chiamata in causa, due ulteriori beni immobili di cui erano proprietari; all’esito della declaratoria di simulazione totale degli atti chiesero che i terzi chiamati fossero condannati a risarcire loro i danni arrecati; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, dedussero che gli atti non erano simulati avendo loro versato la propria quota di capitale sociale ed il prezzo delle vendite e che, in ogni caso, essi avevano prestato, negli anni, ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una somma non inferiore ad € 742.364,55, di cui chiesero la restituzione; nel giudizio svolse intervento volontario anche [OSCURATO:SOCIETA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] SpA, allegando un proprio credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di € 296.427,20 e chiedendo che gli attidi vendita fossero dichiarati nulli perché simulati o inefficaci anche nei propri confronti ai sensi dell’art.2901 c.c.; il Tribunale di Venezia dichiarò inammissibili le domande dei convenuti relative agli atti negoziali stipulati in data 8/1/2010 e 3/2/2010 in favore dei terzi chiamati, la domanda di condanna alla restituzione delle somme date a mutuo svolta dagli stessi terzi e la domanda di condanna al pagamento della somma di € 296.427,20 formulata da [OSCURATO:SOCIETA]; rigettò le domande di accertamento della simulazione degli atti del 22/12/2009, accogliendo invece le domande revocatorie proposte da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e condannando i convenuti a rifondere le spese di lite all’attrice e alla terza intervenuta e i Compagno e Martellato a rifondere le spese di lite ai terzi chiamati; a seguito di appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui fu chiesta la declaratoria di nullità di tutti gli atti negoziali per illiceità della causa o perché frutto di simulazione assoluta, la declaratoria che gli immobili fossero di loro proprietà e la condanna dei terzi chiamati al risarcimento dei danni, si costituirono in giudizio [OSCURATO:SOCIETA], incorporante [OSCURATO:PERSONA] SpA, [OSCURATO:SOCIETA], incorporante [OSCURATO:PERSONA] srl procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] SpA oggi [OSCURATO:PERSONA] SpA, che chiesero il rigetto dell’appello o, in caso di accoglimento, in via incidentale condizionata, fosse dichiarata la simulazione degli atti; si costituirono anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame e, in via incidentale, di accertare che la domanda risarcitoria proposta nei loro confronti era stata rinunciata e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni; in via incidentale condizionata, in caso di accoglimento delle domande degli appellanti principali, chiesero che gli stessi fossero condannati a pagare loro la somma di € 742.346,55; la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata in data 13/12/2019, ha rigettato l’appello principale, non procedendo pertanto all’esame degli appelli incidentali condizionati, ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, a rifondere le spese del grado in favore di tutte le parti appellate; avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e doValue SpA, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] SpA; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis, 1° co. c.p.c.; i ricorrenti hanno depositato un’istanza di rinvio per riunione del presente procedimento con altro pendente tra gli stessi ricorrenti contro le stesse parti resistenti avente asseritamente analoga causa petendi e analogo petitum, istanza cui si sono opposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; questi ultimi e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria. Considerato che: l’istanza di rinvio per riunione del presente procedimento ad altro asseritamente ad esso connesso va rigettata, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare apoditticamente la sussistenza di elementi di connessione ma non avendone illustrato i presupposti; con il primo motivo di ricorso – illegittimità, travisamento dei fatti, omessa valutazione del primo motivo di impugnazione, difetto di motivazione –i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che essi appellanti non avessero specificamente impugnato i capi della sentenza del Tribunale con i quali erano state dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali da essi formulate, nel processo di primo grado, relativamente alle compravendite stipulate nel 2010 che non erano oggetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA] SpA; la sentenzaimpugnata ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse escluso l’ammissibilità delle domande di simulazione di quegli atti in quanto domande riconvenzionali non dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dalla società attrice e con esse prive di alcuna connessione; ha affermato che gli appellanti, non avendo sviluppato argomenti per contrastare la decisione di inammissibilità, non potessero chiedere la riforma della sentenza con riguardo ai due negozi del 2010 sulla base di difese attinenti al merito della questione, come se il giudice di primo grado avesse esaminato la domanda proposta e l’avesse reputata priva di fondamento; tale ratio decidendi non è attinta dal motivo di ricorso con il quale i ricorrenti si limitano nuovamente ed inammissibilmente a reiterare le difese svolte nei pregressi gradi di merito senza neppure censurare il capo di sentenza con cui la Corte d’appello ha ribadito che le domande erano inammissibili perché non dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall’attore e per mancanza diconnessione con le domande attoree; il motivo è, pertanto, palesemente inammissibile, sia per la sua generica formulazione sia per mancanza di decisività in quanto i ricorrenti, nel riportare il motivo di appello (p. 9 del ricorso ) che a loro avviso avrebbe attinto la richiamata ratio decidendi della sentenza di primo grado, non fanno altro che confermare di non aver, invece, affatto impugnato detta ratio, affermata dal giudice di primo grado e condivisa dal giudice d’appello; con il secondo motivo di ricorso -violazione dell’art. 2332 c.c. travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, mancata valutazione delle censure esposte in appello, difetto di motivazione con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -i ricorrenti impugnano il capo di sentenza di cui a p. 13 con cui la Corte d’Appello, condividendo la pronuncia di primo grado, ha ritenuto non configurabile la simulazione assoluta degli atti costitutivi delle società richiamando sul punto la specifica giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 20888/2019; Cass., n. 12302/92; Cass., n. 30020/2011, Cass., n. 22560/15); ad avviso dei ricorrenti la corte di merito avrebbe motivato solo sulla simulazioneassoluta degli atti costitutivi delle due società e non anche sulla domanda di simulazione degli atti di trasferimento dei beni immobili alle stesse società; il motivo è palesemente inammissibile sia ai sensi dell’art. 360bis cpc sia perché privo di correlazione con le rationes decidendi; quanto alla simulazione degli atti costitutivi delle due società, come riferito, la corte del gravame ne ha escluso la prospettabilità in conformità con il più che consolidato indirizzo di questa Corte richiamato dalla impugnata sentenza secondo cui “La simulazione assoluta dell’atto costitutivo di una società di capitali, iscritta nel registro delle imprese, non è configurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che non è solo regolatore degli interessi dei soci ma si atteggia al contempo come norma programmatica dell’agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, donde l’irrilevanza, dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell’ente, è sotteso all’art. 2332 c.c. imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della società da essi previsti, in nessuno dei quali è quindi riconducibile la simulazione”; quanto alla simulazione degli atti di trasferimento dei beni alle neo-istituite società, la corte del gravame, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che, pur essendovi elementi per ritenere la revocabilità degli atti ai sensi dell’art. 2901 c.c., non vi fossero elementi per poterli ritenere simulati in quanto, attraverso la vendita, gli alienanti avevano convertito, con pregiudizio per i creditori, i beni immobili in diritti di credito; ha ritenuto non provatala mancanza di causa degli atti dispositivi impugnati, in quanto la volontà di mettere al sicuro i beni immobili sottraendoli all’esecuzione dei creditori non poteva dirsi coincidere con la volontà di non determinare alcun trasferimento effettivo della proprietà; in assenza di correlazione con alcuna delle richiamate rationes decidendi il motivo è radicalmente inammissibile; con il terzo motivo di ricorso – ex artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione degli artt. 1418 e 1470 c.c. travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, mancata compiuta valutazione delle circostanze documentali di rito favorevoli ai ricorrenti, difetto di motivazione –i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non si é pronunciata sulla natura fittizia degli atti dispositivi nonostante l’allegazione e l’ampia illustrazione compiuta nei motivi di appello; il motivo è inammissibile per plurimi profili; innanzitutto i ricorrenti non riportano il capo della sentenza impugnata – che dà ampiamente conto delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non sussistere gli elementi di prova della simulazione (pp. 13-15) - ma si limitano ad una mera riproposizione delle doglianze contenute nell’atto di appello senza attingere in alcun modo le rationes decidendi; in secondo luogo il motivoè inammissibile in quanto, sotto l’apparente veste di una denunzia ex art. 360, co. 1 n.5 c.p.c., sollecita in realtà il riesame in fatto della materia controversa; la censura, infatti, investe l’accertamento compiuto dai giudici del merito in ordine all’insussistenza della prova della simulazione. Il che non è suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perché comporta un rinnovato apprezzamento del merito, ben oltre i limiti imposti dall’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. (Cass., SU nn. 8053 e 8054del 2014) con il quarto motivo di ricorso – ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione dell’art. 1418 c.c. motivazione carente – i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha respinto la loro doglianza relativa alla presenza di una causa illecita negli atti dispositivi impugnati; la sentenza ha affermato (p. 15): “Per le medesime ragioni già viste non può dirsi che vi sia la prova di una mancanza di causa […] negli atti dispositivi impugnati. La volontà di mettere al sicuro i beni immobili sottraendoli all’esecuzione minacciata dai creditori […] non coincide con la volontà di non determinare alcun trasferimento effettivo della proprietà dei beni e non priva il negozio di una sua propria causa. Né l’intenzione di danneggiare i creditori si può definire, per ciò solo, una causa illecita, non esistendo una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi (Cass., n. 23158/2014)”; questa ratio decidendi non è idoneamente censurata dai ricorrenti, i quali si limitano a riproporre le doglianze dell’atto d’appello e a prospettare una rivalutazione in fatto circa la prova della sussistenza di una causa illecita negli atti dispositivi impugnati; il motivo, pertanto, è palesemente inammissibile per le medesime ragionienunciate con riferimento ai precedenti motivi di ricorso; con il quinto motivo di ricorso –violazione dell’art. 2901 c.c. errato accoglimento della domanda revocatoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e valutazione degli elementi istruttori violazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia-nullità della sentenza –i ricorrenti contestano la sentenza per aver accolto la domanda svolta ex art. 2901 c.c. dall’attrice e dall’intervenuta e per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dagli appellanti di ritenere erronea la prospettazione dell’azione revocatoria in presenza di elementi idonei ad accertare la simulazione assoluta degli atti; il motivo si limita a riproporre il secondo motivo di gravame e non coglie affatto la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui l’appellante non aveva neanche contestato i presupposti dell’azione revocatoria, fatta eccezione per la insussistenza della partecipatio fraudis del terzo; né i ricorrenti ottemperano alle condizioni per dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c. discostandosi dal consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c. -la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità -in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro "ex actis"dell'assunta omissione, consegue l'inammissibilità del motivo” (Cass., L, n. 29952 del 13/10/2022; Cass., n. 16899 del 13/6/2023); con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, sotto il profilo di una pretesa violazione di norme di diritto (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.) e di un’omessa valutazione di un fatto decisivo (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.), il mancato accoglimento delle loro istanze istruttorie di cui al terzo motivo di appello;la impugnata sentenza, di cui i ricorrenti omettono di indicare quale capo sia censurato, ha ritenuto che gli appellanti non avessero ribadito le proprie istanze di prova nella precisazione delle conclusioni avanti il Tribunale e che questo dovesse essere letto come rinuncia a tale istanze, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, sicché l’appellante non poteva dolersi della mancataammissione delle prove né proporne l’ammissione in grado di appello; a fronte di questa diffusa motivazione, i ricorrenti si limitano a riproporre i motivi di appello, così incorrendo in una nuova inammissibilità per mancata censura della ratio decidendi, oltre che per contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui le istanze istruttorie che non siano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata (Cass. n. 22709/2017); con il settimo motivo di ricorso – ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione dell’art. 92 c.p.c. Errata condanna alle spese – mancata valutazione della soccombenza reciproca- motivazione carente – i ricorrenti impugnano il capo di sentenza con cui la Corte d’Appello ha confermato la decisione del Tribunale di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite. Assumono che il giudice del gravame avrebbe dovuto quantomeno ritenere la soccombenza reciproca tenendo conto del fatto che la domanda di accertamento del credito di [OSCURATO:SOCIETA] quale procuratore dell’allora [OSCURATO:PERSONA] SpA era stata dichiarata inammissibile e la domanda di simulazione era stata rigettata; il motivo è inammissibileperché, ancora una volta, non si correla alla ratio decidendi: l’impugnata sentenza ha ritenuto di condividere la decisione del giudice di prime cure in punto di spese, in quanto la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA] SpA (ora [OSCURATO:SOCIETA]) era stata accolta; i terzi chiamati Freo e Martellato avevano visto respinta (e in parte dichiarata inammissibile) la domanda di simulazione articolata nei loro confronti dai chiamanti, così come essi avevano chiesto. [OSCURATO:PERSONA] SpA, pur avendo svolto in via principale domande che erano state dichiarate inammissibili (domanda di pagamento) o rigettate nel merito (simulazione), aveva ottenuto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. che aveva sollecitato in via subordinata e che era comunque pienamente coerente con il suo interesse di creditore. La regola della soccombenza, quantomeno prevalente, era stata quindi applicata correttamente; questa ratio non è censurata ed i ricorrenti si limitano ad argomenti puramente fattuali; alle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo; si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente che liquida in € 7000 (oltre € 200 per esborsi) in favore sia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:SOCIETA] e in € 5000 (oltre € 200 per esborsi) in favore di [OSCURATO:SOCIETA], il tutto oltre accessori e spese forfettarie al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto d
Sentenza Cassazione n. 25641/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris