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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15679/2026

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ricomi.Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso richiamando la memoria depositata e hachiesto l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, conogni conseguenziale pronuncia.Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si èriportata agli scritti difensivi ed ha insistito per l’accoglimento dellerassegnate conclusioni, e per il controricorrente l'Avvocatura Generale delloStato che ha insistito per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto delricorso proposto.1.1. - [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di candidato [OSCURATO:PERSONA] della Toscana e di Presidente eletto, ha propostoricorso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA](CO.RE.GE.) istituito presso la Corte di Appello di Firenze chiedendo lacassazione della sentenza della Corte di Firenze in epigrafe indicata con tremotivi, illustrati con memoria.

Con il ricorso ha formulato istanza diremissione degli atti al primo Presidente per l’assegnazione alle SezioniUnite in relazione ai motivi secondo e terzo formulati.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito amezzo dell’Avvocatura dello Stato ed ha resistito con controricorso ememoria.1.2.- La controversia è sorta a seguito della presentazione di rendicontoal CO.RE.GE. delle spese e dei contributi elettorali da parte di Giani,candidato alla Presidenza della Giunta della Regione Toscana in occasionedelle elezioni regionali del 20-21 settembre 2020.A seguito della presentazione del rendiconto, il CO.RE.GE. conprovvedimento interlocutorio in data 3.2.2021, aveva diffidato il candidatoa presentare la delibera dell'assemblea “organo societario competente” conla relativa attestazione dell'estratto dalla pagina del libro sociale nonché lascheda contabile e la pagina del libro giornale nella quale è annotata laNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026relativa scrittura per i contributi erogati, per quanto d'interesse, dallasocietà privata [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, in breveA.C.C.).Giani aveva provveduto ad inoltrare la pagina del libro giornale, lascheda contabile ed il verbale del consiglio di amministrazione dellaassociazione, ed aveva rappresentato che, come dichiarato dalla medesimacooperativa, l'organo competente all'erogazione del contributo era appuntoil consiglio di amministrazione e che l'assemblea dei soci, siccome questierano molto numerosi, era convocata una sola volta l'anno in occasionedell'approvazione del bilancio (v. comunicazione del 22.2.2021).

Avevaallegato inoltre la mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui l'A.C.C. gli aveva comunicatoche le decisioni inerenti all’erogazione dei contributi per campagne elettoralierano di competenza del consiglio di amministrazione della cooperativa.Disposta l'audizione del candidato a chiarimenti ed esaurita l'istruttoria,il CO.RE.GE., richiamato il disposto dell’art.7, comma 2, della legge 2maggio 1974, n.195, affermava che l'organo competente a deliberare ilcontributo era da individuare nell'assemblea dei soci e non nel consiglio diamministrazione dell'A.C.C.; riteneva, quindi, che la documentazioneprodotta era da reputarsi irregolare e, applicato all'articolo 15, comma 11,della legge n.515/1993, comminava a Giani una sanzione di euro 5.200,00,prossima al minimo edittale di euro 5.164,56.1.3.- L’opposizione alla sanzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta inprimo e secondo grado.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermatola sentenza n.356/2023 con cui il Tribunale di Firenze aveva respintol’opposizione proposta dallo stesso, quale candidato a Presidente dellaGiunta [OSCURATO:PERSONA], poi eletto, e confermato la decisione delCO.RE.GE.1.4.- La Corte di appello ha affermato che il contributo non era statodeliberato dall’organo competente perché era stata esibita solo la deliberaNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026del consiglio di amministrazione dell’A.C.C. e non la delibera dell’assembleadei soci.Quindi, dopo aver escluso che la deliberazione del contributo da offrireper la campagna elettorale del candidato Giani rientrasse nella competenzadell'organo consiliare, ha proceduto a verificare se la delibera in questionenon fosse da sola sufficiente a ritenere assolti i doveri di trasparenza che ilcandidato doveva osservare ai fini prese in considerazione dalla normativain esame.Individuata la ratio della normativa in esame, delineata dall’art.7 dellalegge n.195/1974 e dagli artt. 4, commi 1 e 3, della legge n.659/1981 edagli artt.7, 14 e 15 della legge n.515/1993, come finalizzata a garantirela trasparenza e la conoscibilità del finanziamento della campagnaelettorale, la Corte di appello ha osservato che il fatto che il finanziamentonon fosse stato occulto e fosse stato debitamente annotato nelle scritturecontabili dell’A.C.C. che lo aveva erogato non esauriva ogni profilo di illiceitàamministrativa dell’operazione, posto che questa doveva esseredebitamente autorizzata dall’organo competente.Ha, pertanto concluso che «l’incompetenza dell’organo che ha deliberatoil finanziamento rende lo stesso irregolare ai sensi dell’art.15, comma 11,della legge n.513/1993 e giustifica l’applicazione della sanzione» (fol. 13)ed ha escluso che ciò potesse essere revocato in dubbio in ragione del fattoche la A.C.C. aveva dichiarato con la mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che l’organo socialecompetente era il consiglio di amministrazione e non l’assemblea dei soci,poiché la cooperativa era priva di poteri autocertificativi.Ha, inoltre, escluso che sussistesse la buona fede di Giani, inconsiderazione del preventivo contraddittorio instaurato dal CO.RE.GE. conl’opponenteHa aggiunto che neppure poteva ritenersi che l’incompetenzadell’organo deliberante non determinasse l’irregolarità del finanziamento neiconfronti del candidato, trattandosi di violazione destinata a ripercuotersiNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026unicamente nei rapporti interni, in quanto la regolarità del finanziamento èancorata ai due requisiti a) della deliberazione dell’organo competente; b)della iscrizione in bilancio.1.5.- La Procura Generale ha anticipato le proprie richieste conrequisitoria scritta con cui ha chiesto di accogliere i primi due motivi diricorso, assorbito il terzo, conclusioni che ha ribadito alla pubblica udienza.I difensori hanno ribadito le conclusioni rassegnate in atti alla pubblicaudienza.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza del ricorrente dirimessione della causa alle Sezioni Unite perché non si ravvisano ipresupposti per valutare l'opportunità di quanto richiesto non essendo stateosservate le formalità previste a tal fine (sia pure con valenza meramentesollecitatoria di un potere d'ufficio) dall'art. 376, secondo comma, c.p.c.(Cass. n. 13329/2025), né essendo state prospettate le condizioni previstedall'art. 374, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 5062/2022).3.- Il quadro normativo relativo alla concreta fattispecie in esame.3.1.- La controversia in esame riguarda l’applicazione di disposizioniche, con riferimento alle competizioni elettorali, momento essenziale delladialettica politica del sistema democratico, dettano le regole volte adassicurare la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura dellespese nell’ambito del procedimento di rendicontazione e controllo dinanzi alCO.RE.GE. previsto dalla legge n.515/1993 (v.

Corte cost., sentenza n. 148del 2025).Come ricordato dal Giudice delle Leggi (Corte cost., sentenza n. 148 del2025), la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione deiconsigli delle regioni a statuto ordinario), all’art. 5, comma 4, allelettere e), f) e g), ha espressamente stabilito l’applicazione degli artt. 13 e14 della legge n. 515 del 1993 anche all’elezione dei consigli regionali,Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026nonché, va osservato, dell’art. 15, comma 11, che qui viene in rilievo inparticolare.La fattispecie in esame concerne il contributo alla campagna elettoreerogato da una società privata a favore di un candidato alle elezioniregionali.Al fine dell’individuazione della disciplina applicabile, la tecnicanormativa utilizzata dal legislatore, ispirata al cd.

“rimando normativo”rende necessaria un’opera di coordinamento tra le plurime fonti rilevanti nelcaso di specie.3.2.- La ricostruzione normativa non può partire che dall’art.7 dellalegge 195/1974 che dispone «1.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi,sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi dellapubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione dicapitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da questeultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loroarticolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

2. Sono vietatialtresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta,da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedentein favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppiparlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberatidall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempreche non siano comunque vietati dalla legge.

3. Chiunque corrisponde oriceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti,ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che siaintervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributoo il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societàstessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con lamulta fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge».Si tratta di una disposizione che concerne il finanziamento o il contributoa favore dei partiti politici mediante l’elargizione o la cessione gratuita daNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026parte di terzi, persone fisiche, società o enti, a seconda che l'oggetto sia ildanaro o beni o servizi, e lo regola attraverso divieti di carattere generalesuperabili solo alla ricorrenza degli specifici presupposti ivi previsti, la cuiviolazione è punita con specifiche sanzioni penali.Il fine perseguito da questa disciplina è costituito dall’esigenza digarantire «l’estrema trasparenza nella erogazione e percezione deifinanziamenti a politici» (Cass. civ. n. 1750/2006) ed il controllo dellarendicontazione in modo da tutelare la trasparenza delle fonti difinanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio delpotere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale; «la ratiodella fattispecie è, dunque, ravvisabile nell’interesse dei cittadini aconoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o isingoli membri del Parlamento» (Cass. pen. n. 17397/2023)I divieti stabiliti dall’art.7 della legge n. 195/1974 possono esserederogati, quanto a finanziamenti e contributi privati, alla ricorrenza dispecifiche circostanze previste dalla stessa norma.

In particolare, perquanto di interesse nel presente caso - atteso che la A.C.C. che ha elargitoil contributo non rientra tra quelle previste dal comma 1 - assume rilievola previsione contenuta al comma 2 che stabilisce in termini oggettivi i trerequisiti necessari a che il finanziamento o il contributo sia considerato lecitoe cioè i) che sia stato deliberato dall’organo sociale competente; ii) che siastato regolarmente iscritto in bilancio; iii) che non sia comunque vietatodalla legge.Questa disposizione, di evidente contenuto pubblicistico, oggettivizza glielementi che il legislatore ha ritenuto necessari e sufficienti ad assicurare ilrispetto delle disposizioni volte a garantire la trasparenza ed a escludereopacità all’operazione finanziaria, oltre che a garantire il controllo, di guisache la circostanza che l’elargizione sia stata deliberata dall’organo socialecompetente assume una rilevanza esterna funzionale a rendere conoscibilee verificabile il finanziamento o la contribuzione e la legittimità dello stesso.Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/20263.3.- La concreta fattispecie in esame, tuttavia, non trova diretta edesclusiva regolamentazione nella previsione di cui all’art.7 della leggen.195/1974 che, prevedendo specifiche ipotesi di reato sanzionatepenalmente risponde al principio di legalità sancito dall’art. 25 dellaCostituzione e dagli artt. 1 e 199 c.p.Segnatamente, assume rilievo l’art. 4 della legge n. 659/1981(“Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributodello Stato al finanziamento dei partiti politici”), che ha esteso i divietiprevisti dall’art.7 della legge n.195/1974 «(…) ai finanziamenti ed aicontributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, aimembri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del ParlamentoEuropeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati allepredette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché acoloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzionepolitica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale neipartiti politici» (comma 1); ha previsto che «Nel caso di erogazione difinanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per unimporto che nell'anno superi euro tremila, sotto qualsiasi forma, compresala messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto cheli riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo ununico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputatiovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento.Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagnaelettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione deicandidati. (…)» (comma 3); infine, ha comminato specifiche sanzioni penali(comma 6).Il fine perseguito dalla specifica disciplina è costituito dall’esigenza digarantire l’estrema trasparenza nella erogazione e percezione deifinanziamenti ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani delNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026Parlamento Europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali ed aicandidati alle predette cariche, di disciplinare il controllo dellarendicontazione in modo da tutelare la chiarezza delle fonti difinanziamento degli stessi a garanzia di un corretto esercizio del poteresovrano di concorrere a determinare la politica nazionale, europea e localeanche in occasione delle competizioni elettorali; la ratio della fattispecie è,dunque, ravvisabile nell’interesse dei cittadini a conoscere i reali rapportitra i detentori del potere economico e coloro che svolgono o si candidanoa svolgere le funzioni di rappresentanza politica e amministrativa.3.4.- Infine, va ricordata la legge n.515/1993, in combinato dispostocon la legge n. 43/1995, che ha avuto diretta applicazione nel caso inesame.La legge n.515/1993 ha istituito il CO.RE.GE. (art.13) e gli hademandato la competenza a ricevere «le dichiarazioni e i rendiconti di cuiall'articolo 7 [della legge n.515/1003]» e a verificarne «la regolarità»(art.14).L’art.15, comma 11, che ha trovato applicazione nel caso in esame,stabilisce che «11.

In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle speseelettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativadei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui taleindicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperitala procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

La stessasanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previstidall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili aicandidati.» e sanziona l’irregolarità nelle dichiarazioni di spesa in viaamministrativa.3.5.- Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che l’organocompetente a deliberare il contributo di cui si discute fosse da individuarsinell’assemblea dei soci e non nel consiglio di amministrazione della A.C.C.Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026ed ha, per tale motivo, ritenuto “irregolare” la documentazione prodotta dalcandidato, comminandogli la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,comma 11, della legge n.515/1993, previa quantificazione in concreto.Va, quindi, osservato che, nella fattispecie in esame, non è controversoche vi sia stata l’erogazione del contributo da parte della A.C.C. a favore delcandidato e che il contributo sia iscritto nei libri contabili; si discute, invero,se il finanziamento sia stato o meno deliberato dall’organo socialecompetente, posto che nel caso di specie è stata esibita, a corredo delladocumentazione richiesta, la delibera del consiglio di amministrazione, enon la delibera dell’assemblea dei soci, e che la Corte di appello, così comeil CO.RE.GE., ha ritenuto che fosse quest’ultima l’organo sociale competentea deliberare il contributo e che la mancata produzione della deliberadell’assemblea dei soci comportasse l’”irregolarità” della documentazione el’irrogazione della sanzione amministrativa.4.1.- Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo denuncia:erroneità ed illegittimità della sentenza n. 39/2024 per violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella partein cui la Corte di Appello di Firenze ha interpretato lo statutodell’Associazione dei Conciatori, al fine di individuarne l’oggetto sociale edil perimetro di competenza dell’organo consiliare, in violazione dei criteriermeneutici ex artt. 1363, 1364 e 1365 c.c., per aver la Corte (i) limitato ilproprio esame ad una singola disposizione dello statuto, non coordinandolacon le ulteriori rilevanti disposizioni, e (ii) attribuito alle espressionigeneriche utilizzare un rigido significato letterale, escludendo in tal mododalle competenze dell’organo consiliare la specifica competenza a deliberareil finanziamento della campagna elettorale del candidato alla [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto di non essere espressamente previstonello statuto.4.3. - Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo, inquanto, a suo parere, l’accoglimento determinerebbe un’indagine di fattoNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026che è preclusa in sede di legittimità; deduce che il ricorrente harappresentato l’asserita violazione dei canoni di interpretazione delcontratto, senza precisare perché il giudice se ne sarebbe discostato, eassume che l’omesso esame di un fatto decisivo non possa rilevarevertendosi in fattispecie di c.d.

“doppia conforme”.

Aggiunge che lo statutodella A.C.C. non attribuiva al consiglio di amministrazione il potere didisporre finanziamenti elettorali, neppure indirettamente, non rientrandonell’oggetto sociale.4.4.- Il primo motivo si sottrae alla critica di inammissibilità, è fondatoe va accolto.4.5.- È noto che, in tema di interpretazione del contratto, consistente inun'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà deicontraenti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenutodel negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di meritoe censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancataosservanza dei criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., o della radicale inadeguatezza della motivazione.Le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche,con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragionidell'asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazionedevono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà delragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, non potendosi perciòritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione unacritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che sirisolva solamente nella contrapposizione di unadiversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 10374/2007;Cass. n. 10203/2008).

Nel caso in esame, il ricorrente ha illustrato conadeguata specificità in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dall’applicazione degli anzidetti canoni ermeneuticiNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026ed ha riportando il testo dell’articolato statutario pretermesso al fine di unacompiuta esegesi dello stesso.4.6.- La censura merita accoglimento, sotto un primo profilo, perché laCorte di appello ha proceduto all’interpretazione dello Statuto esaminandole diverse clausole in maniera atomistica e parcellizzata, in violazione delcanone ermeneutico previsto dall’art.1363 c.c. secondo il quale «Le clausoledel contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo aciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.».Sotto altro profilo va rimarcato che si ravvisa anche la violazione degliartt. 1364-1365 c.c. secondo i quali «Per quanto generali siano leespressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti suiquali le parti si sono proposte di contrattare.» e « Quando in un contratto siè espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi icasi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto»,per aver la Corte di Appello escluso la competenza dell’organo consiliare adeliberare il finanziamento a favore del candidato in quanto nello Statutonon è espressamente prevista, tra le funzioni delegate, il “finanziamentodelle campagne elettorali dei candidati alla Presidenza della GiuntaRegionale”, così demandando allo Statuto un grado di specificità nellaindividuazione delle funzioni che non gli è propria.4.7.- Secondo la Corte territoriale, la competenza del consiglio diamministrazione delineata dallo statuto della cooperativa non prevedevache esso procedesse al finanziamento delle campagne elettorali, né talecompetenza poteva ricavarsi attribuendo alle operazioni di finanziamentonatura di attività affine o strumentale a quelle consone al raggiungimentodell'oggetto sociale, poiché ciò esula dallo scopo mutualistico delineatodall'articolo 3 dello statuto, ossia «quello di ottenere, tramite la gestione informa associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionaliper i soci, attraverso la gestione dei servizi nel settore del terziario avanzatoe tradizionale, con particolare riferimento alla promozione dallaNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026realizzazione delle attività di approvvigionamento, di produzione, dipromozione, di vendita e di trasporto, anche in forma collettiva e generaleo per singoli e gruppi di soci».

La Corte di appello ha escluso che ilfinanziamento delle campagne elettorali potesse rientrare nell'oggettosociale delineato dall'articolo 3, lett. d) oppure dall'articolo 3, lett. h) (fol.9/10 sent. imp.).4.8.- È decisivo osservare che, ai sensi dell’art.2298 c.c.,l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tuttigli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultanodall'atto costitutivo o dalla procura; che, ai sensi dell’art.2380 bis c.c., lagestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cuiall'art.2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente agliamministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazionedell'oggetto sociale; e che - come ricorda lo stesso controricorrente - ai finidella valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di unasocietà rispetto all’oggetto sociale (sia per le società di persone che per lesocietà di capitali) il criterio da seguire è quello della strumentalità, direttao indiretta, del primo rispetto al secondo, mentre non è sufficiente il criteriodell’astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere.

Da unlato, infatti, l’elencazione statutaria di atti tipici mai potrebbe esserecompleta, attesa la serie di atti che possono essere funzionali all’eserciziodi una determinata attività; dall’altro, anche l’espressa previsione statutariadi un atto tipico non assicura che lo stesso sia in concreto rivolto allosvolgimento di quella attività (Cass. n. 16416/2002; Cass. n. 25409/2016).La decisione impugnata, laddove si sofferma sulla mancanza di unaespressa previsione statutaria concernente il riconoscimento in favore degliamministratori del potere di concedere il finanziamento per le campagneelettori, non appare esaustiva, in quanto evidenzia un dato letteralenegativo che non è dirimente alla luce di quanto disposto dagli artt.2298 e2380 bis c.c.

Inoltre, l’esclusione dalle clausole contrattuali dei casi nonNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026espressamente previsti nelle stesse va attuata, tenendo presenti leconseguenze normali volute dalle parti stesse con la elencazioneesemplificativa dei casi menzionati, onde verificare se sia possibilericomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplatenell'esemplificazione: nel compimento di tale operazione ermeneutica ilgiudice deve attenersi al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesimanorma (Cass. n. 9560/2017; Cass. n. 19585/2021).Va aggiunto, quanto alla valutazione della pertinenza dell’atto inquestione all’oggetto sociale, che la statuizione non risulta avere datocorretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt.1363,1364 e 1365 c.c. prima ricordati, alla luce del criterio di strumentalità,diretta o indiretta dell’atto compiuto dagli amministratori all’oggetto socialecome definito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.4.9.- Giova osservare – come rimarcato dal ricorrente – che lo Statuto(cfr. doc.5) definisce al Titolo III, lo “Scopo – Oggetto” della societàmediante la diade di articoli, il 3 e il 4, il primo volto a definire lo scoposociale e il secondo l’oggetto sociale.L’art.3 definisce “scopo sociale” e stabilisce che «[OSCURATO:PERSONA] è rettae disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazioneprivata, opera a favore dei soci, sia in modo diretto che indiretto […].

LaCooperativa ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in formaassociata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci,tradizionale, con particolare riferimento alla promozione dalla realizzazionedelle attività di approvvigionamento, di produzione, di promozione, divendita e di trasporto, anche in forma collettiva e generale o per singoli egruppi di soci».In via esemplificativa l’art.3 prevede, inoltre, che la Cooperativa nelperseguimento degli interessi dei soci essa potrà «d) prendere gli opportunicontatti con tutte le autorità comunali, provinciali e regionali nonché quelleNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026dello Stato […] h) infine, svolgere ogni attività e prendere tutte le iniziativeeconomiche e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano necessarie edutili per il raggiungimento degli scopi che la società come sopra detto sipropone».Quindi, come evidenziato dal ricorrente, il successivo art. 4 dello Statutoche definisce l’”Oggetto sociale”, nel richiamare espressamente l’art.3,specifica che «considerato lo scopo mutualistico della Società, così comedefinito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci,come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimentodiretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovare agli associati intutti i campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessi generali deisoci e rappresentarli nei confronti di qualsiasi amministrazione, autorità edorganizzazione (…).Di poi, in via esemplificativa, l’art.4 prevede anche che «Per ilconseguimento delle proprie finalità generali la cooperativa potrà: […] 3.Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quella sopra elencate,nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di naturaimmobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria utili al conseguimento degliscopi sociali o comunque attinenti ai medesimi».Come si evince sia dall’art.3 che dall’art. 4 la A.C.C. assolve allo scopomutualistico anche attraverso una intensa attività di promozione mediante«lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovareagli associati in tutti i campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessigenerali dei soci e rappresentarli nei confronti di qualsiasi amministrazione,autorità ed organizzazione».Infine, l’art. 27 dello Statuto, nel disciplinare i poteri del Consiglio diAmministrazione, dispone che «Gli amministratori sono investiti dei piùampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservatiall’Assemblea dalla legge».Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/20264.10.- Nel caso in esame, la Corte di appello si è attestata su un criteriodi interpretazione letterale dello Statuto che non risulta esaustivo, siaperché la disamina è stata limitata a parte di una delle norme statutarie(art.3), sia perché la mancata elencazione di un atto specifico tra quelliconsentiti agli amministratori non è sufficiente ad escludere che lo stessosia pertinente all’oggetto sociale secondo il criterio della strumentalità,diretta o indiretta.La Corte di appello, invero, non risulta avere dato retta applicazione deicanoni di ermeneutica contrattuale ex artt.1363, 1364 e 1365 c.c. primaricordati, alla luce del criterio di strumentalità, diretta o indiretta dell’attocompiuto dagli amministratori all’oggetto sociale come definito dallagiurisprudenza di legittimità ricordata, perché ha tralasciato di apprezzareproprio l’art.4 che definisce l’”oggetto sociale” e di porre in collegamentotra loro - oltre ed in relazione all’art.3, lett. d) ed h) preso in esame - ledisposizioni secondo le quali la Cooperativa «opera a favore dei soci, sia inmodo diretto che indiretto» (art.3) per il perseguimento dello scopo socialee «ha come oggetto lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziativeche possono giovare agli associati in tutti i campi della loro attività» (art.4),nonché l’attribuzione agli amministratori «dei più ampi poteri per la gestionedella società» (art.27), i poteri dell’assemblea e la peculiarità dello scoposociale mutualistico di categoria, peraltro in relazione ad un attivitàastrattamente lecita quale è il finanziamento della campagna elettorale, ovecompiuta nel rispetto delle disposizioni di legge.4.11.- L’affermazione della Corte di appello, secondo la quale ladeliberazione del consiglio di amministrazione non è «sufficiente adintegrare le formalità richieste dalla legge ai fini della regolarità delcontributo elettorale, in quanto proveniente da un organo incompetente peressere, invece, competente l’assemblea dei soci della cooperativa» (fol.9)in quanto i finanziamenti elettorali esulerebbero dalle iniziative strumentalie sussidiarie rispetto a quelle descritte nell’oggetto sociale di competenzaNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026degli amministratori (fol. 10) consegue pertanto ad una errata applicazionedei criteri legali di ermeneutica contrattuale.5.1.

Con il secondo motivo si denuncia: erroneità ed illegittimità dellasentenza n. 39/2024 della Corte di appello di Firenze per violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erroneainterpretazione dell’art. 7 legge n. 195/1974, in combinato disposto conl’art. 3, primo e terzo comma, della legge n. 659/1981 e con gli artt. 7 e 14della legge n. 515/1993 – violazione degli artt. 1393, 1398, 1399, 1704 c.c.sul mandato con rappresentanza - erronea interpretazione delle suddettenorme in punto di identificazione dell’organo sociale competente adeliberare il finanziamento elettorale.5.2.- Il ricorrente censura la sentenza impugnata assumendo, come giàcon il primo motivo, che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenutoin concreto che l’organo competente a deliberare il contributo fossel’assemblea dei soci e non il consiglio di amministrazione.Sotto questo profilo la censura va accolta, richiamando la ampiamotivazione svolta nel corso della disamina del primo motivo.5.3.- Non merita, invece, accoglimento la censura nella parte in cui ilricorrente prospetta che l’art.7, comma 2, della legge n. 195/1974, nel fareriferimento all’“organo sociale competente” ed alla regolare iscrizione inbilancio dell’erogazione liberale, persegua anche l’intento – oltre chel’interesse pubblico - di consentire un controllo da parte dei soci circal’operato dell’amministratore e di imporre la regolare contabilizzazionedell’operazione, di talché ad avviso del ricorrente assumerebbe rilievola fattispecie del mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.cTale prospettazione, oggetto di critiche da parte del controricorrente, vadisattesa.Invero, nel caso in esame l’art. 7 non ha avuto diretta applicazione, maè stato utilizzato dalla Corte di appello quale parametro legale atto a definirel’ambito di apprezzamento della regolarità o meno della documentazioneNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026prodotta.

Come già sopra esposto, al ricorrente è stata contestata laviolazione amministrativa di cui all’art.15, comma 11, della leggen.515/1993 ed irrogata la relativa sanzione amministrativa proprio inragione della ravvisata irregolarità della documentazione prodotta in sededi rendicontazione e non altro, irregolarità che dovrà essere nuovamentevagliata all’esito del riesame disposto dalla cassazione con rinvio.Tanto premesso, come si è avuto modo di precisare già prima, varibadito che il fine, interesse pubblico, perseguito dalla specifica disciplinaapplicata nella fattispecie in esame, art.15, comma 11, legge n.515/1993, èquello della trasparenza nella erogazione e percezione e del controllo nellarendicontazione dei contributi.Ne consegue che la verifica della ricorrenza dei presupposti dettatidall’art.7, comma 2, della legge n.195/1974, per quanto qui rileva, non puòche conformarsi a quanto richiesto dalla norma stessa, atteso che illegislatore con valutazione preventiva e generale ha oggettivizzato irequisiti, atti a soddisfare le esigenze di trasparenza e a garantire il controllopubblico, in ragione dei quali il finanziamento o il contributo da parte diprivati in occasione di una competizione elettorale può ritenersi legittimo.Diversamente da quanto opina il ricorrente, non hanno rilievo, nellafattispecie in esame, le norme civilistiche che attengono ai rapporti acontenuto negoziale in ambito societario tra mandatario e mandante.6.1. – Il terzo motivo di ricorso denuncia: erroneità ed illegittimità dellasentenza n. 39/2024 per violazione e falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello didelle erogazioni a sostegno della campagna elettorale da parte di societàcommerciali e della loro rendicontazione, dettata dall’art. 2 della leggen.441/1982 e dagli artt. 7 e 14 della legge n. 515/1993, in combinatodisposto con l’art. 4 della legge n. 659/1981, rispetto alla disciplina generaledelle erogazioni a sostegno dell’attività politica da parte di societàNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026commerciali al di fuori del periodo di campagna elettorale, di cui all’art. 7della legge n. 195/1974, in combinato disposto con l’art. 4 della legge n.659/1981 e la [OSCURATO:PERSONA] n. 61/20126.2.- Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primomotivo e dell’accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione,perché prospetta nuovamente le medesime questioni interpretative dell’art.7 della legge n. 195/1974 e dell’art. 4, primo e terzo comma, della legge n.659/1981.Resta assorbita anche la censura relativa al mancato riconoscimentodell’esimente della buona fede.

In proposito, va rammentato che nel casoin esame si controverte sull’irrogazione di una sanzione amministrativa eche in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa diesclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementipositivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimentodella liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tuttoquanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessunrimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenzaomissiva (Cass. n. 11977/2020) e che l'errore di diritto sulla liceità dellacondotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilitàamministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale inmateria di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendoa tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autoredell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione dellaliceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fattotutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possaessergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravandosull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddettielementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (Cass. n.33441/2019).Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/20267.- In conclusione, il motivo primo va accolto e il secondo motivo vaaccolto per quanto di ragione, assorbito il terzo; la sentenza impugnata vacassata nei limiti dell’accoglimento con rinvio della causa alla Corte diappello di Firenze in diversa composizione, che procederà al riesame allaluce di principi indicati e alla statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e il secondo motivo per quanto di ragione,assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolticon rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze in diversacomposizione, anche per le spese di legittimità;Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 4 marzo 2026.La Consigliera rel.

La PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricomi.Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleLuisa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso richiamando la memoria depositata e hachiesto l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, conogni conseguenziale pronuncia.Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si èriportata agli scritti difensivi ed ha insistito per l’accoglimento dellerassegnate conclusioni, e per il controricorrente l'Avvocatura Generale delloStato che ha insistito per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto delricorso proposto.1.1. - [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di candidato [OSCURATO:PERSONA] della Toscana e di Presidente eletto, ha propostoricorso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA](CO.RE.GE.) istituito presso la Corte di Appello di Firenze chiedendo lacassazione della sentenza della Corte di Firenze in epigrafe indicata con tremotivi, illustrati con memoria. Con il ricorso ha formulato istanza diremissione degli atti al primo Presidente per l’assegnazione alle SezioniUnite in relazione ai motivi secondo e terzo formulati.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito amezzo dell’Avvocatura dello Stato ed ha resistito con controricorso ememoria.1.2.- La controversia è sorta a seguito della presentazione di rendicontoal CO.RE.GE. delle spese e dei contributi elettorali da parte di Giani,candidato alla Presidenza della Giunta della Regione Toscana in occasionedelle elezioni regionali del 20-21 settembre 2020.A seguito della presentazione del rendiconto, il CO.RE.GE. conprovvedimento interlocutorio in data 3.2.2021, aveva diffidato il candidatoa presentare la delibera dell'assemblea “organo societario competente” conla relativa attestazione dell'estratto dalla pagina del libro sociale nonché lascheda contabile e la pagina del libro giornale nella quale è annotata laNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026relativa scrittura per i contributi erogati, per quanto d'interesse, dallasocietà privata [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, in breveA.C.C.).Giani aveva provveduto ad inoltrare la pagina del libro giornale, lascheda contabile ed il verbale del consiglio di amministrazione dellaassociazione, ed aveva rappresentato che, come dichiarato dalla medesimacooperativa, l'organo competente all'erogazione del contributo era appuntoil consiglio di amministrazione e che l'assemblea dei soci, siccome questierano molto numerosi, era convocata una sola volta l'anno in occasionedell'approvazione del bilancio (v. comunicazione del 22.2.2021). Avevaallegato inoltre la mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui l'A.C.C. gli aveva comunicatoche le decisioni inerenti all’erogazione dei contributi per campagne elettoralierano di competenza del consiglio di amministrazione della cooperativa.Disposta l'audizione del candidato a chiarimenti ed esaurita l'istruttoria,il CO.RE.GE., richiamato il disposto dell’art.7, comma 2, della legge 2maggio 1974, n.195, affermava che l'organo competente a deliberare ilcontributo era da individuare nell'assemblea dei soci e non nel consiglio diamministrazione dell'A.C.C.; riteneva, quindi, che la documentazioneprodotta era da reputarsi irregolare e, applicato all'articolo 15, comma 11,della legge n.515/1993, comminava a Giani una sanzione di euro 5.200,00,prossima al minimo edittale di euro 5.164,56.1.3.- L’opposizione alla sanzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è stata respinta inprimo e secondo grado.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermatola sentenza n.356/2023 con cui il Tribunale di Firenze aveva respintol’opposizione proposta dallo stesso, quale candidato a Presidente dellaGiunta [OSCURATO:PERSONA], poi eletto, e confermato la decisione delCO.RE.GE.1.4.- La Corte di appello ha affermato che il contributo non era statodeliberato dall’organo competente perché era stata esibita solo la deliberaNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026del consiglio di amministrazione dell’A.C.C. e non la delibera dell’assembleadei soci.Quindi, dopo aver escluso che la deliberazione del contributo da offrireper la campagna elettorale del candidato Giani rientrasse nella competenzadell'organo consiliare, ha proceduto a verificare se la delibera in questionenon fosse da sola sufficiente a ritenere assolti i doveri di trasparenza che ilcandidato doveva osservare ai fini prese in considerazione dalla normativain esame.Individuata la ratio della normativa in esame, delineata dall’art.7 dellalegge n.195/1974 e dagli artt. 4, commi 1 e 3, della legge n.659/1981 edagli artt.7, 14 e 15 della legge n.515/1993, come finalizzata a garantirela trasparenza e la conoscibilità del finanziamento della campagnaelettorale, la Corte di appello ha osservato che il fatto che il finanziamentonon fosse stato occulto e fosse stato debitamente annotato nelle scritturecontabili dell’A.C.C. che lo aveva erogato non esauriva ogni profilo di illiceitàamministrativa dell’operazione, posto che questa doveva esseredebitamente autorizzata dall’organo competente.Ha, pertanto concluso che «l’incompetenza dell’organo che ha deliberatoil finanziamento rende lo stesso irregolare ai sensi dell’art.15, comma 11,della legge n.513/1993 e giustifica l’applicazione della sanzione» (fol. 13)ed ha escluso che ciò potesse essere revocato in dubbio in ragione del fattoche la A.C.C. aveva dichiarato con la mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che l’organo socialecompetente era il consiglio di amministrazione e non l’assemblea dei soci,poiché la cooperativa era priva di poteri autocertificativi.Ha, inoltre, escluso che sussistesse la buona fede di Giani, inconsiderazione del preventivo contraddittorio instaurato dal CO.RE.GE. conl’opponenteHa aggiunto che neppure poteva ritenersi che l’incompetenzadell’organo deliberante non determinasse l’irregolarità del finanziamento neiconfronti del candidato, trattandosi di violazione destinata a ripercuotersiNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026unicamente nei rapporti interni, in quanto la regolarità del finanziamento èancorata ai due requisiti a) della deliberazione dell’organo competente; b)della iscrizione in bilancio.1.5.- La Procura Generale ha anticipato le proprie richieste conrequisitoria scritta con cui ha chiesto di accogliere i primi due motivi diricorso, assorbito il terzo, conclusioni che ha ribadito alla pubblica udienza.I difensori hanno ribadito le conclusioni rassegnate in atti alla pubblicaudienza.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza del ricorrente dirimessione della causa alle Sezioni Unite perché non si ravvisano ipresupposti per valutare l'opportunità di quanto richiesto non essendo stateosservate le formalità previste a tal fine (sia pure con valenza meramentesollecitatoria di un potere d'ufficio) dall'art. 376, secondo comma, c.p.c.(Cass. n. 13329/2025), né essendo state prospettate le condizioni previstedall'art. 374, secondo comma, c.p.c. (Cass. n. 5062/2022).3.- Il quadro normativo relativo alla concreta fattispecie in esame.3.1.- La controversia in esame riguarda l’applicazione di disposizioniche, con riferimento alle competizioni elettorali, momento essenziale delladialettica politica del sistema democratico, dettano le regole volte adassicurare la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura dellespese nell’ambito del procedimento di rendicontazione e controllo dinanzi alCO.RE.GE. previsto dalla legge n.515/1993 (v. Corte cost., sentenza n. 148del 2025).Come ricordato dal Giudice delle Leggi (Corte cost., sentenza n. 148 del2025), la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione deiconsigli delle regioni a statuto ordinario), all’art. 5, comma 4, allelettere e), f) e g), ha espressamente stabilito l’applicazione degli artt. 13 e14 della legge n. 515 del 1993 anche all’elezione dei consigli regionali,Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026nonché, va osservato, dell’art. 15, comma 11, che qui viene in rilievo inparticolare.La fattispecie in esame concerne il contributo alla campagna elettoreerogato da una società privata a favore di un candidato alle elezioniregionali.Al fine dell’individuazione della disciplina applicabile, la tecnicanormativa utilizzata dal legislatore, ispirata al cd. “rimando normativo”rende necessaria un’opera di coordinamento tra le plurime fonti rilevanti nelcaso di specie.3.2.- La ricostruzione normativa non può partire che dall’art.7 dellalegge 195/1974 che dispone «1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi,sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi dellapubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione dicapitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da questeultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loroarticolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. 2. Sono vietatialtresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta,da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedentein favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppiparlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberatidall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempreche non siano comunque vietati dalla legge. 3. Chiunque corrisponde oriceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti,ovvero, trattandosi delle società di cui al comma 2, senza che siaintervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributoo il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della societàstessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con lamulta fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge».Si tratta di una disposizione che concerne il finanziamento o il contributoa favore dei partiti politici mediante l’elargizione o la cessione gratuita daNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026parte di terzi, persone fisiche, società o enti, a seconda che l'oggetto sia ildanaro o beni o servizi, e lo regola attraverso divieti di carattere generalesuperabili solo alla ricorrenza degli specifici presupposti ivi previsti, la cuiviolazione è punita con specifiche sanzioni penali.Il fine perseguito da questa disciplina è costituito dall’esigenza digarantire «l’estrema trasparenza nella erogazione e percezione deifinanziamenti a politici» (Cass. civ. n. 1750/2006) ed il controllo dellarendicontazione in modo da tutelare la trasparenza delle fonti difinanziamento dei partiti politici a garanzia di un corretto esercizio delpotere sovrano di concorrere a determinare la politica nazionale; «la ratiodella fattispecie è, dunque, ravvisabile nell’interesse dei cittadini aconoscere i reali rapporti tra i detentori del potere economico e i partiti o isingoli membri del Parlamento» (Cass. pen. n. 17397/2023)I divieti stabiliti dall’art.7 della legge n. 195/1974 possono esserederogati, quanto a finanziamenti e contributi privati, alla ricorrenza dispecifiche circostanze previste dalla stessa norma. In particolare, perquanto di interesse nel presente caso - atteso che la A.C.C. che ha elargitoil contributo non rientra tra quelle previste dal comma 1 - assume rilievola previsione contenuta al comma 2 che stabilisce in termini oggettivi i trerequisiti necessari a che il finanziamento o il contributo sia considerato lecitoe cioè i) che sia stato deliberato dall’organo sociale competente; ii) che siastato regolarmente iscritto in bilancio; iii) che non sia comunque vietatodalla legge.Questa disposizione, di evidente contenuto pubblicistico, oggettivizza glielementi che il legislatore ha ritenuto necessari e sufficienti ad assicurare ilrispetto delle disposizioni volte a garantire la trasparenza ed a escludereopacità all’operazione finanziaria, oltre che a garantire il controllo, di guisache la circostanza che l’elargizione sia stata deliberata dall’organo socialecompetente assume una rilevanza esterna funzionale a rendere conoscibilee verificabile il finanziamento o la contribuzione e la legittimità dello stesso.Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/20263.3.- La concreta fattispecie in esame, tuttavia, non trova diretta edesclusiva regolamentazione nella previsione di cui all’art.7 della leggen.195/1974 che, prevedendo specifiche ipotesi di reato sanzionatepenalmente risponde al principio di legalità sancito dall’art. 25 dellaCostituzione e dagli artt. 1 e 199 c.p.Segnatamente, assume rilievo l’art. 4 della legge n. 659/1981(“Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributodello Stato al finanziamento dei partiti politici”), che ha esteso i divietiprevisti dall’art.7 della legge n.195/1974 «(…) ai finanziamenti ed aicontributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, aimembri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del ParlamentoEuropeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati allepredette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché acoloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzionepolitica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale neipartiti politici» (comma 1); ha previsto che «Nel caso di erogazione difinanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per unimporto che nell'anno superi euro tremila, sotto qualsiasi forma, compresala messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto cheli riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo ununico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputatiovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento.Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagnaelettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione deicandidati. (…)» (comma 3); infine, ha comminato specifiche sanzioni penali(comma 6).Il fine perseguito dalla specifica disciplina è costituito dall’esigenza digarantire l’estrema trasparenza nella erogazione e percezione deifinanziamenti ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani delNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026Parlamento Europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali ed aicandidati alle predette cariche, di disciplinare il controllo dellarendicontazione in modo da tutelare la chiarezza delle fonti difinanziamento degli stessi a garanzia di un corretto esercizio del poteresovrano di concorrere a determinare la politica nazionale, europea e localeanche in occasione delle competizioni elettorali; la ratio della fattispecie è,dunque, ravvisabile nell’interesse dei cittadini a conoscere i reali rapportitra i detentori del potere economico e coloro che svolgono o si candidanoa svolgere le funzioni di rappresentanza politica e amministrativa.3.4.- Infine, va ricordata la legge n.515/1993, in combinato dispostocon la legge n. 43/1995, che ha avuto diretta applicazione nel caso inesame.La legge n.515/1993 ha istituito il CO.RE.GE. (art.13) e gli hademandato la competenza a ricevere «le dichiarazioni e i rendiconti di cuiall'articolo 7 [della legge n.515/1003]» e a verificarne «la regolarità»(art.14).L’art.15, comma 11, che ha trovato applicazione nel caso in esame,stabilisce che «11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle speseelettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativadei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui taleindicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperitala procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzioneamministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessasanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previstidall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili aicandidati.» e sanziona l’irregolarità nelle dichiarazioni di spesa in viaamministrativa.3.5.- Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che l’organocompetente a deliberare il contributo di cui si discute fosse da individuarsinell’assemblea dei soci e non nel consiglio di amministrazione della A.C.C.Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026ed ha, per tale motivo, ritenuto “irregolare” la documentazione prodotta dalcandidato, comminandogli la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15,comma 11, della legge n.515/1993, previa quantificazione in concreto.Va, quindi, osservato che, nella fattispecie in esame, non è controversoche vi sia stata l’erogazione del contributo da parte della A.C.C. a favore delcandidato e che il contributo sia iscritto nei libri contabili; si discute, invero,se il finanziamento sia stato o meno deliberato dall’organo socialecompetente, posto che nel caso di specie è stata esibita, a corredo delladocumentazione richiesta, la delibera del consiglio di amministrazione, enon la delibera dell’assemblea dei soci, e che la Corte di appello, così comeil CO.RE.GE., ha ritenuto che fosse quest’ultima l’organo sociale competentea deliberare il contributo e che la mancata produzione della deliberadell’assemblea dei soci comportasse l’”irregolarità” della documentazione el’irrogazione della sanzione amministrativa.4.1.- Passando all’esame dei motivi di ricorso, il primo denuncia:erroneità ed illegittimità della sentenza n. 39/2024 per violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella partein cui la Corte di Appello di Firenze ha interpretato lo statutodell’Associazione dei Conciatori, al fine di individuarne l’oggetto sociale edil perimetro di competenza dell’organo consiliare, in violazione dei criteriermeneutici ex artt. 1363, 1364 e 1365 c.c., per aver la Corte (i) limitato ilproprio esame ad una singola disposizione dello statuto, non coordinandolacon le ulteriori rilevanti disposizioni, e (ii) attribuito alle espressionigeneriche utilizzare un rigido significato letterale, escludendo in tal mododalle competenze dell’organo consiliare la specifica competenza a deliberareil finanziamento della campagna elettorale del candidato alla [OSCURATO:PERSONA] per il solo fatto di non essere espressamente previstonello statuto.4.3. - Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo, inquanto, a suo parere, l’accoglimento determinerebbe un’indagine di fattoNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026che è preclusa in sede di legittimità; deduce che il ricorrente harappresentato l’asserita violazione dei canoni di interpretazione delcontratto, senza precisare perché il giudice se ne sarebbe discostato, eassume che l’omesso esame di un fatto decisivo non possa rilevarevertendosi in fattispecie di c.d. “doppia conforme”. Aggiunge che lo statutodella A.C.C. non attribuiva al consiglio di amministrazione il potere didisporre finanziamenti elettorali, neppure indirettamente, non rientrandonell’oggetto sociale.4.4.- Il primo motivo si sottrae alla critica di inammissibilità, è fondatoe va accolto.4.5.- È noto che, in tema di interpretazione del contratto, consistente inun'operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà deicontraenti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenutodel negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di meritoe censurabile in sede di legittimità solo in relazione al profilo della mancataosservanza dei criteri legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., o della radicale inadeguatezza della motivazione.Le censure basate sulle suddette violazioni devono essere specifiche,con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragionidell'asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazionedevono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà delragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, non potendosi perciòritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione unacritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che sirisolva solamente nella contrapposizione di unadiversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 10374/2007;Cass. n. 10203/2008). Nel caso in esame, il ricorrente ha illustrato conadeguata specificità in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dall’applicazione degli anzidetti canoni ermeneuticiNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026ed ha riportando il testo dell’articolato statutario pretermesso al fine di unacompiuta esegesi dello stesso.4.6.- La censura merita accoglimento, sotto un primo profilo, perché laCorte di appello ha proceduto all’interpretazione dello Statuto esaminandole diverse clausole in maniera atomistica e parcellizzata, in violazione delcanone ermeneutico previsto dall’art.1363 c.c. secondo il quale «Le clausoledel contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo aciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.».Sotto altro profilo va rimarcato che si ravvisa anche la violazione degliartt. 1364-1365 c.c. secondo i quali «Per quanto generali siano leespressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti suiquali le parti si sono proposte di contrattare.» e « Quando in un contratto siè espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi icasi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto»,per aver la Corte di Appello escluso la competenza dell’organo consiliare adeliberare il finanziamento a favore del candidato in quanto nello Statutonon è espressamente prevista, tra le funzioni delegate, il “finanziamentodelle campagne elettorali dei candidati alla Presidenza della GiuntaRegionale”, così demandando allo Statuto un grado di specificità nellaindividuazione delle funzioni che non gli è propria.4.7.- Secondo la Corte territoriale, la competenza del consiglio diamministrazione delineata dallo statuto della cooperativa non prevedevache esso procedesse al finanziamento delle campagne elettorali, né talecompetenza poteva ricavarsi attribuendo alle operazioni di finanziamentonatura di attività affine o strumentale a quelle consone al raggiungimentodell'oggetto sociale, poiché ciò esula dallo scopo mutualistico delineatodall'articolo 3 dello statuto, ossia «quello di ottenere, tramite la gestione informa associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionaliper i soci, attraverso la gestione dei servizi nel settore del terziario avanzatoe tradizionale, con particolare riferimento alla promozione dallaNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026realizzazione delle attività di approvvigionamento, di produzione, dipromozione, di vendita e di trasporto, anche in forma collettiva e generaleo per singoli e gruppi di soci». La Corte di appello ha escluso che ilfinanziamento delle campagne elettorali potesse rientrare nell'oggettosociale delineato dall'articolo 3, lett. d) oppure dall'articolo 3, lett. h) (fol.9/10 sent. imp.).4.8.- È decisivo osservare che, ai sensi dell’art.2298 c.c.,l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tuttigli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultanodall'atto costitutivo o dalla procura; che, ai sensi dell’art.2380 bis c.c., lagestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cuiall'art.2086, secondo comma, c.c. e spetta esclusivamente agliamministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazionedell'oggetto sociale; e che - come ricorda lo stesso controricorrente - ai finidella valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di unasocietà rispetto all’oggetto sociale (sia per le società di persone che per lesocietà di capitali) il criterio da seguire è quello della strumentalità, direttao indiretta, del primo rispetto al secondo, mentre non è sufficiente il criteriodell’astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere. Da unlato, infatti, l’elencazione statutaria di atti tipici mai potrebbe esserecompleta, attesa la serie di atti che possono essere funzionali all’eserciziodi una determinata attività; dall’altro, anche l’espressa previsione statutariadi un atto tipico non assicura che lo stesso sia in concreto rivolto allosvolgimento di quella attività (Cass. n. 16416/2002; Cass. n. 25409/2016).La decisione impugnata, laddove si sofferma sulla mancanza di unaespressa previsione statutaria concernente il riconoscimento in favore degliamministratori del potere di concedere il finanziamento per le campagneelettori, non appare esaustiva, in quanto evidenzia un dato letteralenegativo che non è dirimente alla luce di quanto disposto dagli artt.2298 e2380 bis c.c. Inoltre, l’esclusione dalle clausole contrattuali dei casi nonNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026espressamente previsti nelle stesse va attuata, tenendo presenti leconseguenze normali volute dalle parti stesse con la elencazioneesemplificativa dei casi menzionati, onde verificare se sia possibilericomprendere nella previsione contrattuale ipotesi non contemplatenell'esemplificazione: nel compimento di tale operazione ermeneutica ilgiudice deve attenersi al criterio di ragionevolezza imposto dalla medesimanorma (Cass. n. 9560/2017; Cass. n. 19585/2021).Va aggiunto, quanto alla valutazione della pertinenza dell’atto inquestione all’oggetto sociale, che la statuizione non risulta avere datocorretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt.1363,1364 e 1365 c.c. prima ricordati, alla luce del criterio di strumentalità,diretta o indiretta dell’atto compiuto dagli amministratori all’oggetto socialecome definito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.4.9.- Giova osservare – come rimarcato dal ricorrente – che lo Statuto(cfr. doc.5) definisce al Titolo III, lo “Scopo – Oggetto” della societàmediante la diade di articoli, il 3 e il 4, il primo volto a definire lo scoposociale e il secondo l’oggetto sociale.L’art.3 definisce “scopo sociale” e stabilisce che «[OSCURATO:PERSONA] è rettae disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazioneprivata, opera a favore dei soci, sia in modo diretto che indiretto […]. LaCooperativa ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in formaassociata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci,tradizionale, con particolare riferimento alla promozione dalla realizzazionedelle attività di approvvigionamento, di produzione, di promozione, divendita e di trasporto, anche in forma collettiva e generale o per singoli egruppi di soci».In via esemplificativa l’art.3 prevede, inoltre, che la Cooperativa nelperseguimento degli interessi dei soci essa potrà «d) prendere gli opportunicontatti con tutte le autorità comunali, provinciali e regionali nonché quelleNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026dello Stato […] h) infine, svolgere ogni attività e prendere tutte le iniziativeeconomiche e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano necessarie edutili per il raggiungimento degli scopi che la società come sopra detto sipropone».Quindi, come evidenziato dal ricorrente, il successivo art. 4 dello Statutoche definisce l’”Oggetto sociale”, nel richiamare espressamente l’art.3,specifica che «considerato lo scopo mutualistico della Società, così comedefinito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci,come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimentodiretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovare agli associati intutti i campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessi generali deisoci e rappresentarli nei confronti di qualsiasi amministrazione, autorità edorganizzazione (…).Di poi, in via esemplificativa, l’art.4 prevede anche che «Per ilconseguimento delle proprie finalità generali la cooperativa potrà: […] 3.Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quella sopra elencate,nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di naturaimmobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria utili al conseguimento degliscopi sociali o comunque attinenti ai medesimi».Come si evince sia dall’art.3 che dall’art. 4 la A.C.C. assolve allo scopomutualistico anche attraverso una intensa attività di promozione mediante«lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziative che possono giovareagli associati in tutti i campi della loro attività e pertanto tutelare gli interessigenerali dei soci e rappresentarli nei confronti di qualsiasi amministrazione,autorità ed organizzazione».Infine, l’art. 27 dello Statuto, nel disciplinare i poteri del Consiglio diAmministrazione, dispone che «Gli amministratori sono investiti dei piùampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservatiall’Assemblea dalla legge».Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/20264.10.- Nel caso in esame, la Corte di appello si è attestata su un criteriodi interpretazione letterale dello Statuto che non risulta esaustivo, siaperché la disamina è stata limitata a parte di una delle norme statutarie(art.3), sia perché la mancata elencazione di un atto specifico tra quelliconsentiti agli amministratori non è sufficiente ad escludere che lo stessosia pertinente all’oggetto sociale secondo il criterio della strumentalità,diretta o indiretta.La Corte di appello, invero, non risulta avere dato retta applicazione deicanoni di ermeneutica contrattuale ex artt.1363, 1364 e 1365 c.c. primaricordati, alla luce del criterio di strumentalità, diretta o indiretta dell’attocompiuto dagli amministratori all’oggetto sociale come definito dallagiurisprudenza di legittimità ricordata, perché ha tralasciato di apprezzareproprio l’art.4 che definisce l’”oggetto sociale” e di porre in collegamentotra loro - oltre ed in relazione all’art.3, lett. d) ed h) preso in esame - ledisposizioni secondo le quali la Cooperativa «opera a favore dei soci, sia inmodo diretto che indiretto» (art.3) per il perseguimento dello scopo socialee «ha come oggetto lo svolgimento diretto o indiretto di tutte le iniziativeche possono giovare agli associati in tutti i campi della loro attività» (art.4),nonché l’attribuzione agli amministratori «dei più ampi poteri per la gestionedella società» (art.27), i poteri dell’assemblea e la peculiarità dello scoposociale mutualistico di categoria, peraltro in relazione ad un attivitàastrattamente lecita quale è il finanziamento della campagna elettorale, ovecompiuta nel rispetto delle disposizioni di legge.4.11.- L’affermazione della Corte di appello, secondo la quale ladeliberazione del consiglio di amministrazione non è «sufficiente adintegrare le formalità richieste dalla legge ai fini della regolarità delcontributo elettorale, in quanto proveniente da un organo incompetente peressere, invece, competente l’assemblea dei soci della cooperativa» (fol.9)in quanto i finanziamenti elettorali esulerebbero dalle iniziative strumentalie sussidiarie rispetto a quelle descritte nell’oggetto sociale di competenzaNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026degli amministratori (fol. 10) consegue pertanto ad una errata applicazionedei criteri legali di ermeneutica contrattuale.5.1. Con il secondo motivo si denuncia: erroneità ed illegittimità dellasentenza n. 39/2024 della Corte di appello di Firenze per violazione e falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erroneainterpretazione dell’art. 7 legge n. 195/1974, in combinato disposto conl’art. 3, primo e terzo comma, della legge n. 659/1981 e con gli artt. 7 e 14della legge n. 515/1993 – violazione degli artt. 1393, 1398, 1399, 1704 c.c.sul mandato con rappresentanza - erronea interpretazione delle suddettenorme in punto di identificazione dell’organo sociale competente adeliberare il finanziamento elettorale.5.2.- Il ricorrente censura la sentenza impugnata assumendo, come giàcon il primo motivo, che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenutoin concreto che l’organo competente a deliberare il contributo fossel’assemblea dei soci e non il consiglio di amministrazione.Sotto questo profilo la censura va accolta, richiamando la ampiamotivazione svolta nel corso della disamina del primo motivo.5.3.- Non merita, invece, accoglimento la censura nella parte in cui ilricorrente prospetta che l’art.7, comma 2, della legge n. 195/1974, nel fareriferimento all’“organo sociale competente” ed alla regolare iscrizione inbilancio dell’erogazione liberale, persegua anche l’intento – oltre chel’interesse pubblico - di consentire un controllo da parte dei soci circal’operato dell’amministratore e di imporre la regolare contabilizzazionedell’operazione, di talché ad avviso del ricorrente assumerebbe rilievola fattispecie del mandato con rappresentanza di cui all’art. 1704 c.cTale prospettazione, oggetto di critiche da parte del controricorrente, vadisattesa.Invero, nel caso in esame l’art. 7 non ha avuto diretta applicazione, maè stato utilizzato dalla Corte di appello quale parametro legale atto a definirel’ambito di apprezzamento della regolarità o meno della documentazioneNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026prodotta. Come già sopra esposto, al ricorrente è stata contestata laviolazione amministrativa di cui all’art.15, comma 11, della leggen.515/1993 ed irrogata la relativa sanzione amministrativa proprio inragione della ravvisata irregolarità della documentazione prodotta in sededi rendicontazione e non altro, irregolarità che dovrà essere nuovamentevagliata all’esito del riesame disposto dalla cassazione con rinvio.Tanto premesso, come si è avuto modo di precisare già prima, varibadito che il fine, interesse pubblico, perseguito dalla specifica disciplinaapplicata nella fattispecie in esame, art.15, comma 11, legge n.515/1993, èquello della trasparenza nella erogazione e percezione e del controllo nellarendicontazione dei contributi.Ne consegue che la verifica della ricorrenza dei presupposti dettatidall’art.7, comma 2, della legge n.195/1974, per quanto qui rileva, non puòche conformarsi a quanto richiesto dalla norma stessa, atteso che illegislatore con valutazione preventiva e generale ha oggettivizzato irequisiti, atti a soddisfare le esigenze di trasparenza e a garantire il controllopubblico, in ragione dei quali il finanziamento o il contributo da parte diprivati in occasione di una competizione elettorale può ritenersi legittimo.Diversamente da quanto opina il ricorrente, non hanno rilievo, nellafattispecie in esame, le norme civilistiche che attengono ai rapporti acontenuto negoziale in ambito societario tra mandatario e mandante.6.1. – Il terzo motivo di ricorso denuncia: erroneità ed illegittimità dellasentenza n. 39/2024 per violazione e falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte di Appello didelle erogazioni a sostegno della campagna elettorale da parte di societàcommerciali e della loro rendicontazione, dettata dall’art. 2 della leggen.441/1982 e dagli artt. 7 e 14 della legge n. 515/1993, in combinatodisposto con l’art. 4 della legge n. 659/1981, rispetto alla disciplina generaledelle erogazioni a sostegno dell’attività politica da parte di societàNumero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/2026commerciali al di fuori del periodo di campagna elettorale, di cui all’art. 7della legge n. 195/1974, in combinato disposto con l’art. 4 della legge n.659/1981 e la [OSCURATO:PERSONA] n. 61/20126.2.- Il terzo motivo è assorbito, in ragione dell’accoglimento del primomotivo e dell’accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione,perché prospetta nuovamente le medesime questioni interpretative dell’art.7 della legge n. 195/1974 e dell’art. 4, primo e terzo comma, della legge n.659/1981.Resta assorbita anche la censura relativa al mancato riconoscimentodell’esimente della buona fede. In proposito, va rammentato che nel casoin esame si controverte sull’irrogazione di una sanzione amministrativa eche in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa diesclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementipositivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimentodella liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tuttoquanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessunrimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenzaomissiva (Cass. n. 11977/2020) e che l'errore di diritto sulla liceità dellacondotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilitàamministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale inmateria di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendoa tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autoredell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione dellaliceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fattotutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possaessergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravandosull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddettielementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (Cass. n.33441/2019).Numero registro generale 15357/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 15679/2026Data pubblicazione 22/05/20267.- In conclusione, il motivo primo va accolto e il secondo motivo vaaccolto per quanto di ragione, assorbito il terzo; la sentenza impugnata vacassata nei limiti dell’accoglimento con rinvio della causa alla Corte diappello di Firenze in diversa composizione, che procederà al riesame allaluce di principi indicati e alla statuizione sulle spese del presente giudizio. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il primo motivo e il secondo motivo per quanto di ragione,assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolticon rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze in diversacomposizione, anche per le spese di legittimità;Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 4 marzo 2026.La Consigliera rel. La PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15679/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris