CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 334, corna secondo, cod.pen. a fronte di una condotta idonea a danneggiare gravemente l'autovettura destinata alla confisca, né può ritenersi che la materialità della condotta possa venir meno per il solo fatto che il mezzo era di modestissimo valore, non risultando affatto che, al momento dei fatti, il mezzo era inutilizzabile; ritenuto che la Corte di appello, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede, ha adeguatamente illustrato le ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (p.5); ritenuto che le censure sul trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]