CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nl rieorgo 7418-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I NRICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-IIAVON - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contro ricorrente - avverso la sentenza n. 4338/202() della CORTK D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 07418 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha concesso in locazione un suo terreno alla società [OSCURATO:PERSONA] srl, la cui obbligazione di pagamento del canone è stata garantita da fideiussione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.-La società conduttrice ha abbandonato anzitempo il terreno, interrompendo il pagamento dei canoni, con la conseguenza che la locatrice ha agito in giudizio sia nei confronti della società, che del suo garante: in primo luogo, per far dichiarare risolto il contratto, ed, in secondo luogo, per ottenere il pagamento dei canoni maturati e di quelli previsti fino alla scadenza del contratto. Il Tribunale di Noia ha accolto la domanda ed ha ritenuto risolto il contratto, condannando i due convenuti in solido alla restituzione dei canoni, nei limiti della temporale validità della fideiussione. I convenuti hanno proposto appello, lamentando, in particolare il Coppola, di non avere mai concluso alcuna valida fideiussione. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello. 3.-[OSCURATO:PERSONA] con due motivi, mentre la locatrice del terreno, [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso con cui chiede il rigetto del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata il 28.12.2020, ma non deposita prova di tale notifica. Va ricordato che " La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art.369, c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica.." (Cass . 15832/ 2021 ),*L CtlY) • i '04— vo" 721*. Vi il Z)- 9Y Il ricorrente non ha adempiuto a tale incombente. Né la sentenza risulta prodotta dalle altre parti. Il ricorso deve pertanto ritenersi improcedibile. Ad ogni modo esso è comunque inammissibile, per le ragioni che seguono. 4.1-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 2702 c.c. Il motivo è illustrato in modo generico. Mira a contestare l'esistenza di una valida fideiussione, ossia a contestare che il ricorrente abbia garantito l'obbligazione del conduttore di pagare il canone. Secondo il ricorrente la Corte di Appello, dalla scrittura privata prodotta in giudizio, con la quale il ricorrente dichiarava di garantire l'obbligazione altrui, ha dedotto una valida fideiussione, senza tener conto che, per il disposto dell'articolo 2702 c.c. la scrittura privata, se non contestata, fa piena prova solo i della provenienza dell'atto da chi lo ha sottoscritto, ma non fa piena prova quanto al contenuto. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Intanto, non risulta quale sia il contenuto della scrittura privata qualificata come fideiussione: il ricorrente afferma che quel contenuto erroneamente è stato inteso dai giudici di merito come una fideiussione, ma non lo allega, non lo riporta e non se ne conosce il contenuto. Ma, a parte ciò, non v'è nella affermazione dei giudici di merito, che, hanno basato la loro decisione su una scrittura privata sottoscritta dal ricorrente, alcuna violazione dell'articolo 2702 c.c., posto che, da un lato, non risulta che quella scrittura sia stata disconosciuta, e dunque, quanto alla provenienza essa fa piena prova fino a querela di falso; per altro verso , il fatto che non faccia piena prova fino a querela di falso quanto invece al contenuto non significa che rispetto a quest'ultimo non valga alcunché: non fa prova "piena", da contrastare solo con querela, ma pur sempre prova comunque valutabile della obbligazione assunta. In sostanza, il ricorrente non solo non ha mai contestato di avere sottoscritto, nelle forme idonee a togliere valore legale alla sottoscrizione, ma soprattutto non dice se e in che termini ha contestato il contenuto della scrittura, nel senso di dire che non conteneva affatto una fideiussione, come invece percepito dai giudici di merito. 5.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 1957 c.c. Secondoi• l ricorrente, il termine di cui all'articolo 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato fino a sei mesi dopo la scadenza della obbligazione principale, si deve intendere nel senso che quel termine decorre dalla scadenza del singolo canone, e non del contratto; e se così inteso, quel termine era inutilmente decorso, poiché nei sei mesi il creditore non aveva agito verso il debitore. Il motivo è inammissibile. La ratio della decisione impugnata è conforme a questa lettura della norma. Tuttavia, i giudici hanno accertato, con valutazione in fatto, qui peraltro nemmeno in astratto contestata, che l'atto interruttivo della decadenza è la domanda giudiziale del 3 febbraio 2017, ed hanno pertanto riconosciuto come dovuti i canoni dei sei mesi precedenti, a far data da settembre 2016 (p. 4). Dunque, non v'è errata interpretazione della norma in questione, ma corretta sua applicazione. Piuttosto il ricorrente non smentisce in alcun modo, tra quelli qui possibili, l'accertamento secondo cui il termine di decadenza semestrale è stato rispettato dal creditore con la domanda giudiziale. Il ricorso va dichiarato improcedibile, spese conseguenti. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, nella misura dì 2300,00 oltre 200,00 di spese generali.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c