CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 38008/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con ordinanza del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; che avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Considerato che l'impugnazione è inammissibile in quanto proposta senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge, posto che l'ordinanza è stata notificata il 12.02.2025, il termine per il deposito del ricorso è scaduto in data 27.02.2025 e lo stesso è stato invece depositato in data 05.03.2025; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente