CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18332/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. L'unica censura dedotta, in merito alla confisca del denaro, non considera che, ai sensi dell'art. 85-bis del d.P.R. 309/90, nel caso applicabile, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o il cui valore sia sproporzionato al proprio reddito. In questa prospettiva, il Tribunale ha argomentato la confisca anche sulla sproporzione dell'importo sequestrato (euro 5.030,00, suddivisa in banconote di diverso taglio occultate in luoghi diversi) rispetto ai guadagni dell'imputato quale ascensorista, secondo una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Ne discende che la disposta confisca è corretta in diritto e il relativo percorso argomentativo è esente da vizi di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M