CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 01334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11642/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - Casavola - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA].) e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA].), elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino 67, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono - controricorrenti - e contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - intimati - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11642/2019 Numero sezionale 3049/2021 Numero di raccolta generale 1334/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 avverso la sentenza n. 415/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: − [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. contestando il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta di titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario; − per quanto qui ancora rileva, il Tribunale di Taranto decideva la controversia – nella quale erano state coinvolte anche le compagnie che avevano assicurato il finanziamento – e dichiarava la nullità del precetto e del titolo esecutivo per indeterminabilità del credito e mancato assolvimento dell’onere della prova circa la sua entità; − la Corte d’appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 415 del 18/10/2018, respingeva l’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA] e quello incidentale di Terlizzi e Fragnelli (i quali avevano avanzato domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla segnalazione della sofferenza alla [OSCURATO:PERSONA]), mentre riformava la decisione di primo grado affermando che nessun ulteriore importo, oltre a quello individuato e già corrisposto, era dovuto dalle compagnie assicuratrici appellanti in relazione alla polizza assicurativa; − avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità di rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. e rappresentata nei gradi di merito da [OSCURATO:SOCIETA], proponeva ricorso per cassazione (affidato a quattro motivi), al quale resistevano con un unico controricorso CACI Life DAC (già CACI [OSCURATO:PERSONA].) e CACI Non-Life DAC (già CACI [OSCURATO:PERSONA].); le 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11642/2019 Numero sezionale 3049/2021 Numero di raccolta generale 1334/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 predette parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; non svolgevano difese, invece, gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e Fragnelli. [OSCURATO:PERSONA]: − il ricorso è inammissibile: non sono state depositate e non sono rinvenibili nel fascicolo né la procura rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA] ad In- trum Italy per la rappresentanza in questo giudizio, né la procura nota- rile conferita dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) alla Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha sottoscritto il mandato al difensore; − in ordine alla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a promuovere il giudi- zio di legittimità in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA], si rileva che «il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art.372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rap- presentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassa- zione» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163- 01); − quanto al potere di conferire il mandato difensivo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - Casavola esercitato dalla Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] (che, pe- raltro, pare aver sottoscritto la procura per conto di [OSCURATO:SOCIETA] e non per la [OSCURATO:PERSONA], formale ricorrente), come già statuito da questa Corte, «qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 11642/2019 Numero sezionale 3049/2021 Numero di raccolta generale 1334/2022 Data pubblicazione 18/01/2022 del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207-01); − le spese del giudizio di legittimità – liquidate a favore delle con- troricorrenti (che hanno resistito con un unico controricorso) nella mi- sura indicata nel dispositivo, secondo i parametri normativi – sono poste a carico della soccombente [OSCURATO:PERSONA]; − va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ri- corso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O