CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - impugnazione nella quale il difensore si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto, oltre che in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato che la difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito la correttezza di tutte le argomentazioni sussunte nell'atto di impugnazione ed ha poi allegato un provvedimento - che ha richiamato in parte motiva - emesso dal Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], così chiedendo la riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di preventiva ideazione unitaria, bensì di una generica propensione alla commissione della specifica tipologia delittuosa; ciò soprattutto a causa del fatto che - a prescindere dalla circostanza che siano state contestate anche violazioni in materia di armi, in entrambe le sentenze in relazione alle quali viene domandata la riunione e nonostante la intervenuta condanna ex art. 416- bis cod. pen.- è stato però sempre escluso che le condotte ascritte fossero volte a favorire l'associazione mafiosa di appartenenza, così da poter essere considerate espressive di ideazione preventiva unitaria; Ritenuto che non possa condurre a difformi lumi il contenuto della memoria difensiva di cui sopra, che ha natura praticamente reiterativa delle precedenti deduzioni e che si risolve - in maniera non dissimile da quelle - nella prospettazione di enunciati ermeneutici contrastanti sia con il dato normativo, sia con la consolidata giurisprudenza di legittimità;Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20