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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33982/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa il 25/2/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione Sabbadin, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 441, comma 5, 603, comma 1, cod. proc. pen.

La Corte di appello avrebbe rigettato con motivazione generica ed apodittica la richiesta di integrazione istruttoria, con riguardo all'audizione di [OSCURATO:PERSONA], commercialista della "[OSCURATO:SOCIETA]." e tenutario delle scritture contabili.

Premesso che l'integrazione era stata ammessa dal G.i.p. con ordinanza del 28/5/2019 e revocata il 25/2/2020 a causa della ripetuta assenza del teste, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere comunque all'escussione di questi, perché necessaria ai fini del decidere: il Desole, infatti, avrebbe potuto indicare il ruolo concreto ed effettivo assunto dal Sabbadin in seno alla società, con i relativi poteri (anche con riguardo alla presentazione delle dichiarazioni fiscali), così come riferire dell'eventuale presenza di amministratori di fatto e, dunque, della veste di mera testa di legno ricoperta dal ricorrente.

Ancora, il Desole avrebbe descritto l'accordo intercorso tra lo stesso e Sabbadin, in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed alla presentazione delle dichiarazioni, così come la natura della sua condotta.

Ebbene, nonostante questi elementi, e dunque il carattere decisivo della deposizione, la Corte di appello avrebbe erroneamente rinunciato a sentire l'unico soggetto in grado di riferire la vera compagine della società ed i ruoli effettivi, con evidente risvolto sull'esito del giudizio; - la violazione di legge è poi dedotta quanto alla carenza del dolo specifico di evasione, in capo al ricorrente.

L'istruttoria avrebbe provato che il Sabbadin avrebbe agito solo per colpa, quale mero amministratore di diritto della società, che - per culpa in vigilando e/o in eligendo - si sarebbe fidato delle persone sbagliate.

Lo stesso, infatti, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza delle scadenze tributarie, degli importi, del fatturato, delle soglie di punibilità, e proprio per questo si sarebbe affidato ad un professionista (Desole, consigliatogli da altri), con conseguente affidamento sul suo operato; dagli atti, ancora, non sarebbe emerso neppure se egli avesse avuto un effettivo e concreto potere di verifica circa gli adempimenti fiscali.

Tutto ciò, peraltro, sarebbe risultato dalle sommarie informazioni rese da numerosi soggetti (pagg. 18-19), non adeguatamente valutate dalla Corte, mentre gli argomenti di segno diverso valorizzati nella sentenza (ad esempio, un contratto di locazione) sarebbero privi di effettivo rilievo.

Dagli atti, dunque, non sarebbe emerso alcun profilo di dolo specifico, richiesto dalla norma contestata, né una forma di accettazione del rischio, con conseguente nullità della sentenza; - il vizio di motivazione, infine, viene dedotto con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (sostenuto, peraltro, da motivazione già impiegata per indicare la pena base) ed al trattamento sanzionatorio (oggetto di motivazione apodittica).[OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, alla richiesta di integrazione istruttoria formulata in ambito di giudizio abbreviato, sia in primo che in secondo grado, il Collegio non ravvisa affatto la violazione di legge contestata: la Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che la deposizione del commercialista Desole non rivestiva alcun carattere decisivo, in quanto la condotta tenuta dall'imputato appariva univocamente significativa della consapevole assunzione del ruolo di amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA]", nell'ottica della responsabilità penale, anche a prescindere dai rapporti con il Desole.

5. Questo argomento non è sindacabile in sede di legittimità, sul presupposto che - per giurisprudenza costante - nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitare il potere di integrazione istruttoria, esercitabile ex officio dal giudice nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (tra le altre, Aez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/9/2019, PG/Graziano, Rv. 278061).

5.1. Ebbene, con valutazione di merito adeguatamente motivata, quindi insuscettibile di censura, la Corte di appello ha escluso la "assoluta necessità" dell'integrazione istruttoria, riscontrando un compendio probatorio del tutto adeguato e sufficiente ai fini del giudizio; è proprio il ricorso in esame, peraltro, ad evidenziare a più riprese il carattere (in realtà) non decisivo della deposizione richiesta, sottolineandone - in senso contrario - la natura meramente esplorativa e, dunque, la valenza solo ipotetica del suo presunto contenuto.

Alle pagg. 7-10 dell'impugnazione, infatti, sono indicate alcune circostanze del tutto generiche sulle quali il teste avrebbe potuto rispondere, qualora escusso, come "il ruolo concreto ed effettivo" assunto in "[OSCURATO:SOCIETA]" dal Sabbadin, oppure "l'eventuale presenza di amministratori di fatto" (peraltro indicati, in via alternativa ed eventuale, in due diversi soggetti), così come "l'accordo intercorso con il professionista Desole (...) in ordine alla presentazione delle dichiarazioni fiscali dovute", non meglio precisato nell'oggetto, o, infine, "l'eventuale qualifica di mero prestanome" del Sabbadin, peraltro "al fine anche di verificare la sussistenza o meno (...) dell'elemento soggettivo".

Altrettanto generico, infine, è il riferimento alla "natura della sua condotta", con il quale pare volersi attribuire ad un testimone l'indicazione della veste sostanziale dell'addebito penale.

Il primo motivo di ricorso, dunque, risulta del tutto infondato.6.

Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche quanto al secondo, che contesta l'affermazione di responsabilità: la censura, particolarmente centrata sul profilo soggettivo del reato ex art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000, si basa infatti su considerazioni di puro merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, sostenendo che l'istruttoria avrebbe provato, al più, un comportamento meramente colposo; che il Sabbadin non avrebbe avuto alcuna conoscenza degli elementi contabili della società; che si sarebbe fidato di un professionista (Desole) consigliatogli da altri; che avrebbe affidato ogni profilo contabile nelle mani di questo, comprese le dichiarazioni; che vari soggetti escussi a s.i.t. avrebbero confermato la veste del ricorrente come quella di un mero amministratore di diritto.

6.1. Al carattere qui non consentito di tali considerazioni, perché evidentemente legate all'interpretazione di elementi di fatto, si aggiunga poi che la Corte di appello ha confermato la colpevolezza dell'imputato con argomento del tutto solido e congruo, fondato su oggettivi elementi di indagine e non manifestamente illecito; come tale, dunque, ancora incensurabile.

6.2. La sentenza, anche riprendendo la decisione del G.i.p., ha infatti rilevato che il Sabbadin - che aveva costituito la "[OSCURATO:SOCIETA]" il 26/2/2014, ne era stato socio di maggioranza (70%) e, dal 25/9/2014, anche amministratore unico - aveva reso dichiarazioni (riportate a pag. 6) dalle quali risultava un'assunzione consapevole del ruolo di amministratore, sia formale che effettivo, ed una colpevole mancanza di controlli e di interventi, così da emergere chiara la responsabilità penale.

Tra settembre e ottobre 2014, peraltro, lo stesso aveva ricevuto la documentazione contabile dal precedente commercialista (dott. [OSCURATO:PERSONA]), consegnandola al citato Desole, così confermandosi la piena consapevolezza del ruolo e delle relative incombenze.

6.3. Ancora, e sempre con valutazione degli elementi di fatto congrua e non manifestamente illogica, dunque non censurabile, la sentenza ha evidenziato che Sabbadin - nella qualità - aveva dato disdetta quanto ad un contratto di locazione di un immobile, peraltro sede della società.

Così da risultare ancora più evidente, dunque, che "l'ipotesi alternativa" della testa di legno - invero avanzata proprio dal ricorso, peraltro con carattere generico ed ipotetico - non aveva trovato alcuna affidabile prova istruttoria, emergendo, piuttosto, la piena consapevolezza della condotta illecita, eventualmente nella forma del dolo eventuale.

Anche il secondo motivo di impugnazione, dunque, è manifestamente infondato.

7. Con riguardo, infine, alla terza censura, in punto di circostanze attenuanti generiche e misura della pena, il Collegio osserva che la motivazione impugnata non risulta censurabile.

La Corte di appello, infatti, quanto alle prime ha negato valore decisivo all'incensuratezza o alla scelta del rito abbreviato, così come alle dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di primo grado; la condotta, peraltro, era risultata "consistente" (con imposta evasa di oltre 117mila euro), ed il ruolo riconosciuto al Sabbadin non riconducibile a quello di mera testa di legno.

7.1. Si aggiunga, poi, che la misura della pena è stata individuata in termini più prossimi ai minimi che ai medi edittali, così che la motivazione sul punto risulta ulteriormente congrua ed adeguata.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arpagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia emessa il 25/2/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione Sabbadin, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 441, comma 5, 603, comma 1, cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe rigettato con motivazione generica ed apodittica la richiesta di integrazione istruttoria, con riguardo all'audizione di [OSCURATO:PERSONA], commercialista della "[OSCURATO:SOCIETA]." e tenutario delle scritture contabili. Premesso che l'integrazione era stata ammessa dal G.i.p. con ordinanza del 28/5/2019 e revocata il 25/2/2020 a causa della ripetuta assenza del teste, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere comunque all'escussione di questi, perché necessaria ai fini del decidere: il Desole, infatti, avrebbe potuto indicare il ruolo concreto ed effettivo assunto dal Sabbadin in seno alla società, con i relativi poteri (anche con riguardo alla presentazione delle dichiarazioni fiscali), così come riferire dell'eventuale presenza di amministratori di fatto e, dunque, della veste di mera testa di legno ricoperta dal ricorrente. Ancora, il Desole avrebbe descritto l'accordo intercorso tra lo stesso e Sabbadin, in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed alla presentazione delle dichiarazioni, così come la natura della sua condotta. Ebbene, nonostante questi elementi, e dunque il carattere decisivo della deposizione, la Corte di appello avrebbe erroneamente rinunciato a sentire l'unico soggetto in grado di riferire la vera compagine della società ed i ruoli effettivi, con evidente risvolto sull'esito del giudizio; - la violazione di legge è poi dedotta quanto alla carenza del dolo specifico di evasione, in capo al ricorrente. L'istruttoria avrebbe provato che il Sabbadin avrebbe agito solo per colpa, quale mero amministratore di diritto della società, che - per culpa in vigilando e/o in eligendo - si sarebbe fidato delle persone sbagliate. Lo stesso, infatti, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza delle scadenze tributarie, degli importi, del fatturato, delle soglie di punibilità, e proprio per questo si sarebbe affidato ad un professionista (Desole, consigliatogli da altri), con conseguente affidamento sul suo operato; dagli atti, ancora, non sarebbe emerso neppure se egli avesse avuto un effettivo e concreto potere di verifica circa gli adempimenti fiscali. Tutto ciò, peraltro, sarebbe risultato dalle sommarie informazioni rese da numerosi soggetti (pagg. 18-19), non adeguatamente valutate dalla Corte, mentre gli argomenti di segno diverso valorizzati nella sentenza (ad esempio, un contratto di locazione) sarebbero privi di effettivo rilievo. Dagli atti, dunque, non sarebbe emerso alcun profilo di dolo specifico, richiesto dalla norma contestata, né una forma di accettazione del rischio, con conseguente nullità della sentenza; - il vizio di motivazione, infine, viene dedotto con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (sostenuto, peraltro, da motivazione già impiegata per indicare la pena base) ed al trattamento sanzionatorio (oggetto di motivazione apodittica).[OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo, innanzitutto, alla richiesta di integrazione istruttoria formulata in ambito di giudizio abbreviato, sia in primo che in secondo grado, il Collegio non ravvisa affatto la violazione di legge contestata: la Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che la deposizione del commercialista Desole non rivestiva alcun carattere decisivo, in quanto la condotta tenuta dall'imputato appariva univocamente significativa della consapevole assunzione del ruolo di amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA]", nell'ottica della responsabilità penale, anche a prescindere dai rapporti con il Desole. 5. Questo argomento non è sindacabile in sede di legittimità, sul presupposto che - per giurisprudenza costante - nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitare il potere di integrazione istruttoria, esercitabile ex officio dal giudice nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (tra le altre, Aez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/9/2019, PG/Graziano, Rv. 278061). 5.1. Ebbene, con valutazione di merito adeguatamente motivata, quindi insuscettibile di censura, la Corte di appello ha escluso la "assoluta necessità" dell'integrazione istruttoria, riscontrando un compendio probatorio del tutto adeguato e sufficiente ai fini del giudizio; è proprio il ricorso in esame, peraltro, ad evidenziare a più riprese il carattere (in realtà) non decisivo della deposizione richiesta, sottolineandone - in senso contrario - la natura meramente esplorativa e, dunque, la valenza solo ipotetica del suo presunto contenuto. Alle pagg. 7-10 dell'impugnazione, infatti, sono indicate alcune circostanze del tutto generiche sulle quali il teste avrebbe potuto rispondere, qualora escusso, come "il ruolo concreto ed effettivo" assunto in "[OSCURATO:SOCIETA]" dal Sabbadin, oppure "l'eventuale presenza di amministratori di fatto" (peraltro indicati, in via alternativa ed eventuale, in due diversi soggetti), così come "l'accordo intercorso con il professionista Desole (...) in ordine alla presentazione delle dichiarazioni fiscali dovute", non meglio precisato nell'oggetto, o, infine, "l'eventuale qualifica di mero prestanome" del Sabbadin, peraltro "al fine anche di verificare la sussistenza o meno (...) dell'elemento soggettivo". Altrettanto generico, infine, è il riferimento alla "natura della sua condotta", con il quale pare volersi attribuire ad un testimone l'indicazione della veste sostanziale dell'addebito penale. Il primo motivo di ricorso, dunque, risulta del tutto infondato.6. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche quanto al secondo, che contesta l'affermazione di responsabilità: la censura, particolarmente centrata sul profilo soggettivo del reato ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, si basa infatti su considerazioni di puro merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, sostenendo che l'istruttoria avrebbe provato, al più, un comportamento meramente colposo; che il Sabbadin non avrebbe avuto alcuna conoscenza degli elementi contabili della società; che si sarebbe fidato di un professionista (Desole) consigliatogli da altri; che avrebbe affidato ogni profilo contabile nelle mani di questo, comprese le dichiarazioni; che vari soggetti escussi a s.i.t. avrebbero confermato la veste del ricorrente come quella di un mero amministratore di diritto. 6.1. Al carattere qui non consentito di tali considerazioni, perché evidentemente legate all'interpretazione di elementi di fatto, si aggiunga poi che la Corte di appello ha confermato la colpevolezza dell'imputato con argomento del tutto solido e congruo, fondato su oggettivi elementi di indagine e non manifestamente illecito; come tale, dunque, ancora incensurabile. 6.2. La sentenza, anche riprendendo la decisione del G.i.p., ha infatti rilevato che il Sabbadin - che aveva costituito la "[OSCURATO:SOCIETA]" il 26/2/2014, ne era stato socio di maggioranza (70%) e, dal 25/9/2014, anche amministratore unico - aveva reso dichiarazioni (riportate a pag. 6) dalle quali risultava un'assunzione consapevole del ruolo di amministratore, sia formale che effettivo, ed una colpevole mancanza di controlli e di interventi, così da emergere chiara la responsabilità penale. Tra settembre e ottobre 2014, peraltro, lo stesso aveva ricevuto la documentazione contabile dal precedente commercialista (dott. [OSCURATO:PERSONA]), consegnandola al citato Desole, così confermandosi la piena consapevolezza del ruolo e delle relative incombenze. 6.3. Ancora, e sempre con valutazione degli elementi di fatto congrua e non manifestamente illogica, dunque non censurabile, la sentenza ha evidenziato che Sabbadin - nella qualità - aveva dato disdetta quanto ad un contratto di locazione di un immobile, peraltro sede della società. Così da risultare ancora più evidente, dunque, che "l'ipotesi alternativa" della testa di legno - invero avanzata proprio dal ricorso, peraltro con carattere generico ed ipotetico - non aveva trovato alcuna affidabile prova istruttoria, emergendo, piuttosto, la piena consapevolezza della condotta illecita, eventualmente nella forma del dolo eventuale. Anche il secondo motivo di impugnazione, dunque, è manifestamente infondato. 7. Con riguardo, infine, alla terza censura, in punto di circostanze attenuanti generiche e misura della pena, il Collegio osserva che la motivazione impugnata non risulta censurabile. La Corte di appello, infatti, quanto alle prime ha negato valore decisivo all'incensuratezza o alla scelta del rito abbreviato, così come alle dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di primo grado; la condotta, peraltro, era risultata "consistente" (con imposta evasa di oltre 117mila euro), ed il ruolo riconosciuto al Sabbadin non riconducibile a quello di mera testa di legno. 7.1. Si aggiunga, poi, che la misura della pena è stata individuata in termini più prossimi ai minimi che ai medi edittali, così che la motivazione sul punto risulta ulteriormente congrua ed adeguata. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente arpagamento delle s
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