CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31693/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del 4 maggio 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato omicidio e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che in particolare la Corte di appello ha riqualificato il fatto come delitto di lesione personale grave e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, ha rideterminato la pena in misura corrispondente al massimo edittale per tale delitto; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità, è inammissibile in quanto si fonda su una rivalutazione del materiale probatorio che non è consentita in questa sede di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata da una perizia medico- legale volta ad accertare se le lesioni patite dalla vittima fossero riconducibili ad una condotta dell'imputato o causate dall'aggressione attuata dalla persona offesa ai danni dell'odierno ricorrente, è inammissibile per genericità ed è comunque manifestamente infondato, atteso che il ricorrente non si confronta con la motivazione posta a base del diniego dalla Corte di appello, che ha affermato che è irrilevante che anche la persona offesa avesse aggredito l'imputato, non valendo tale circostanza ad esimere il ricorrente da responsabilità, in caso di reciproca aggressione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle 2 Al ammende.