CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25290-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1898/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Premesso che: 1. la CTR della Lazio, con la sentenza in epigrafe, contro la quale [OSCURATO:PERSONA] ricorre lamentando violazione degli art. 7 I. 212/2000, 2 d.l. 16/1993 convertito dalla 1.75/1993, 1 d.m.701/1994, ha ritenuto congrua la motivazione dell'avviso di rettifica catastale inviato ad esso ricorrente dalla Agenzia delle Entrate in riferimento ad un immobile sito in Roma per il quale era stata formulata proposta di accatastamento con procedura docfa, affermando essere "non precluso all'amministrazione di fornire ... in sede giudiziale", gli elementi in concreto considerati necessari e sufficienti a soddisfare l'obbligo di motivazione ("rilievi planimetrici, documentazione fotografica e comparazione con altri immobili similari"). La CTR ha aggiunto che, a fronte di quanto "fornito" dall'ufficio, il contribuente avrebbe dovuto "opporre elementi di contrasto ... ma ciò non era avvenuto al di là di mere valutazioni attinenti alle qualità intrinseche ed estrinseche dell'immobile"; 2. l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; considerato che: 1. il ricorso è fondato. 1.1. Il contribuente evidenzia che l'avviso de quo riportava solo i dati catastali del cespite: il contenuto della richiesta di classamento presentata con docfa -categoria A/2, classe5, rendita 5438,29- e il classamento attribuito -categoria A/1, classe 4, rendita 7948,27. 1.2. E' stato da questa Corte molte volte affermato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art.2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e del d.m.19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass.2036/222; Cass.n.31809/2018; Cass. n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497). 1.3. Quanto sopra premesso, l'affermazione su cui la sentenza impugnata si regge -essere cioè permessa l'integrazione della motivazione dell'atto tributario in giudizio- è, come denunciato dal ricorrente, errata. E' stato infatti da questa Corte affermato: la motivazione dell'atto di "riclassamento" non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 19810 del 2019, n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa (al riguardo, cfr. cfr. Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009); 2. il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; 3. dato che non vi sono accertamenti in fatto da svolgere, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 cod.proc.civ., con l'accoglimento del ricorso introduttivo; 4. le spese del merito vanno compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese del merito; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3000,00, oltre spese forfetarie, accessori ed C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 marzo 2022,svolta con modal