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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 42970/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 26/11/2019 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Livorno per i reati di lesioni personali e minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione in ordine al giudizio di credibilità della persona offesa ed alla efficacia probatoria del certificato medico, nonché lamentando il diniego delle attenuanti generiche.

2. Il primo motivo è inammissibile, perché, oltre ad essere del tutto generico, per la reiterazione delle medesime doglianze già proposte con l'appello, e motivatamente respinte, e per l'omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati.

La sentenza impugnata ha infatti compiutamente e logicamente motivato in merito alla affermazione di responsabilità, evidenziando che le dichiarazioni della persona offesa sono state riscontrate dal titolare del bar ove è avvenuta l'aggressione, e dal referto medico che ha attestato lesioni compatibili con la dinamica dell'aggressione riferita.

Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a censurare la valutazione e a riproporre la deduzione difensiva, sollecitando una rivalutazione del merito.

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, con riferimento alle attenuanti generiche, premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ed i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato.

Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 26/11/2019 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Livorno per i reati di lesioni personali e minaccia grave ai danni di [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione in ordine al giudizio di credibilità della persona offesa ed alla efficacia probatoria del certificato medico, nonché lamentando il diniego delle attenuanti generiche. 2. Il primo motivo è inammissibile, perché, oltre ad essere del tutto generico, per la reiterazione delle medesime doglianze già proposte con l'appello, e motivatamente respinte, e per l'omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha infatti compiutamente e logicamente motivato in merito alla affermazione di responsabilità, evidenziando che le dichiarazioni della persona offesa sono state riscontrate dal titolare del bar ove è avvenuta l'aggressione, e dal referto medico che ha attestato lesioni compatibili con la dinamica dell'aggressione riferita. Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a censurare la valutazione e a riproporre la deduzione difensiva, sollecitando una rivalutazione del merito. 3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, con riferimento alle attenuanti generiche, premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ed i numerosi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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