CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al fatto contestato al capo 2, riqualificato ai sensi dell'art. 217, comma 2, L.F., con conseguente rideterminazione della pena (fatto commesso in Roma in data 24 gennaio 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il Giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio richiesto al lume dei numerosi precedenti dell'imputato e del comportamento da lui tenuto nel corso della procedura fallimentare e del giudizio di primo grado (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]