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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 1954

Cassazione n. 08733/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1954 avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avvpgóalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 44 lett.c), 83 e95, 64 e 71, 65 e 72, D.P.R.380/2001, 181 D.Ivo 42/2004, 54e 1161 del codice della navigazione.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento' nonché quello del vertannehto della somma, in f avore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1954 avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avvpgóalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 44 lett.c), 83 e95, 64 e 71, 65 e 72, D.P.R.380/2001, 181 D.Ivo 42/2004, 54e 1161 del codice della navigazione. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento' nonché quello del vertannehto della somma, in f avore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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