Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:464
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0058
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’8 giugno 2023 (
1
)
Causa C‑58/22
NR
con l’intervento di:
Parchetul de pe lângă Curtea de [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Archiviazione del procedimento – Decisione del pubblico ministero – Valutazione nel merito – Istruzione approfondita – Esame degli indizi»
I.
Introduzione
1.
Il principio del ne bis in idem (o divieto di un duplice giudizio), che attribuisce agli individui il diritto di non essere sottoposti a procedimento penale o di non essere puniti più di una volta per gli stessi fatti, occupa una posizione di spicco nella maggior parte degli ordinamenti nazionali e internazionali di diritto penale (
2
). Sebbene con sfumature diverse, tale principio è enunciato in varie costituzioni nazionali e convenzioni internazionali. L’aspetto più importante ai fini della presente causa è che esso è espressamente riconosciuto come diritto fondamentale nell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e nell’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: il «Protocollo n. 7»).
2.
Negli ultimi anni la Corte di giustizia e la Corte EDU – entrambe, sovente, in collegi giudicanti ampliati – hanno pronunciato un numero elevato di decisioni con l’obiettivo di chiarire le condizioni richieste, nei rispettivi ordinamenti giuridici, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem. I due indirizzi giurisprudenziali prodotti da tali organi giurisdizionali testimoniano un arricchimento reciproco e una convergenza forti. Lungi dal limitarsi a ribadire o ad affinare il diritto (esistente), detti indirizzi giurisprudenziali hanno altresì introdotto alcuni importanti sviluppi.
3.
La presente causa offre l’occasione per spiegare e approfondire in misura maggiore alcuni sviluppi recenti concernenti sia la componente del «bis», sia quella dell’«idem» di tale principio. Infatti, il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire, in particolare, i requisiti ai sensi dei quali: i) la decisione del pubblico ministero di archiviare il procedimento deve basarsi su una valutazione nel merito della causa, risultante da un’istruzione approfondita; e, ii) la responsabilità penale del presunto autore del reato deve essere debitamente esaminata.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 50 della Carta, rubricato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», prevede quanto segue:
«Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge».
5.
L’articolo 1 della decisione 2006/928/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (
3
), così dispone:
«Ogni anno, entro il 31 marzo (...), la [OSCURATO:PERSONA] riferisce alla [OSCURATO:PERSONA] sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell’allegato.
(...)».
6.
Ai sensi del punto 4 dell’allegato alla decisione 2006/928, i parametri di riferimento che la [OSCURATO:PERSONA] deve rispettare, parametri di cui all’articolo 1 di tale decisione, includono quello di «[a]dottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare all’interno delle amministrazioni locali».
7.
L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (
4
), in materia di «Corruzione attiva e passiva nel settore privato», impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per assicurare che determinate forme di condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell’ambito di attività professionali.
B.
Diritto internazionale
8.
L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del Protocollo n. 7, concernente il «Diritto di non essere giudicato o punito due volte», così dispone:
«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta».
C.
Diritto nazionale
9.
L’articolo 6, della Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală (legge del 1
o
luglio 2010, n. 135, recante il codice di procedura penale; in prosieguo: il «codice di procedura penale»), rubricato «Ne bis in idem», prevede quanto segue:
«Nessuno può essere perseguito o giudicato per un reato qualora nei suoi confronti sia già stata pronunciata una sentenza penale definitiva per lo stesso fatto, pur con una diversa qualificazione giuridica».
10.
L’articolo 335 del codice di procedura penale, rubricato «Prosecuzione in caso di riapertura delle indagini», così dispone:
«1. Qualora constati, in un momento successivo, l’insussistenza della circostanza posta a fondamento dell’archiviazione, il procuratore gerarchicamente superiore a quello che ha emesso la decisione annulla il decreto e dispone la riapertura delle indagini (...).
2. Qualora siano emersi fatti o circostanze nuovi da cui risulti che sia venuta meno la circostanza posta a fondamento dell’archiviazione, il procuratore revoca il decreto e dispone la riapertura delle indagini».
III.
Fatti, procedimento nazionale e questione pregiudiziale
11.
Il 12 febbraio 2014 l’assemblea generale di una società cooperativa ha deciso di rimuovere NR (in prosieguo: l’«imputata») dalla sua posizione di presidente di detta società. Tale decisione è stata impugnata in sede giurisdizionale ed è stata annullata. L’imputata è stata quindi reintegrata nelle sue funzioni. In tale controversia, l’imputata è stata rappresentata da un avvocato, nei confronti del quale si è impegnata a versare un «palmario» di importo pari a EUR 4400.
12.
Il 30 aprile 2015 l’imputata avrebbe preteso il suddetto importo da parte di cinque dipendenti di tale società; in cambio si sarebbe astenuta dall’emettere decisioni recanti risoluzione dei loro contratti di lavoro. Poiché le sue pretese economiche non sarebbero state soddisfatte, l’imputata avrebbe emesso e sottoscritto tali decisioni. I dipendenti interessati (in prosieguo: i «denuncianti») hanno presentato due denunce, di identico contenuto: la prima denuncia è stata registrata presso gli organi di polizia competenti l’8 giugno 2015 e la seconda presso la Direcția Națională Anticorupție (Direzione nazionale anticorruzione, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «DNA») il 26 giugno 2015.
13.
Le due denunce hanno determinato l’avvio di due procedimenti penali, che si svolgono in parallelo e le cui fasi principali saranno illustrate qui di seguito. Tuttavia, per ragioni di chiarezza, il procedimento scaturito dalla seconda denuncia sarà esaminato per primo.
A.
Denuncia del 26 giugno 2015 e relativo procedimento
14.
Come ricordato, il 26 giugno 2015 i denuncianti hanno presentato una (seconda) denuncia presso la DNA. Ritenendo che da tale denuncia emergessero indizi della sussistenza di un possibile reato di estorsione, la DNA ha deferito l’imputata dinanzi al Parchetul de pe lângă Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Procura presso il Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «procura»), competente in materia, che ha aperto un fascicolo penale.
15.
Il 14 marzo 2016 la procura di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l’apertura di un procedimento penale in rem (
5
) per il reato di estorsione. Gli organi di polizia competenti hanno proceduto all’interrogatorio dell’imputata e dei denuncianti. Inoltre, nel fascicolo relativo alle indagini sono stati depositati alcuni documenti, nonché un CD contenente una registrazione ambientale che i denuncianti avrebbero effettuato il 30 aprile 2015. Dopo aver esaminato tali elementi di prova, gli organi di polizia hanno ritenuto che non fosse stato commesso alcun reato e hanno redatto una domanda di archiviazione del caso. Sulla base di tale domanda, il 27 settembre 2016 il pubblico ministero incaricato del caso ha emesso un’ordinanza di archiviazione (in prosieguo: l’«ordinanza di archiviazione del 27 settembre 2016»). La suddetta ordinanza non è stata impugnata entro il termine di 20 giorni previsto dal diritto nazionale ed è quindi divenuta definitiva.
16.
Il 21 ottobre 2016 il procuratore capo della procura di [OSCURATO:PERSONA], non concordando con l’ordinanza di archiviazione del pubblico ministero del 27 settembre 2016, ha deciso di riaprire il procedimento penale di cui trattasi. Il procuratore capo ha rilevato, in particolare, che la stessa situazione di fatto era oggetto del procedimento relativo al reato di corruzione passiva aperto dal Parchetul de pe lângă [OSCURATO:PERSONA] (Procura presso il Tribunale superiore di Olt, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «Procura di Olt»), e che le relative indagini erano in una fase avanzata. A suo avviso, una buona amministrazione della giustizia avrebbe richiesto che la competenza riguardo al procedimento relativo al reato di estorsione fosse declinata in favore del procedimento relativo al reato di corruzione passiva. La causa è stata deferita alla Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ai fini della conferma della riapertura del procedimento penale.
17.
Il 21 novembre 2016 tale giudice ha respinto la suddetta domanda, ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge per la riapertura del procedimento penale. A suo avviso, la circostanza che nei confronti di una stessa persona siano state svolte indagini in un’altra causa pendente dinanzi a un altro organo giudiziario, e che dette indagini siano in una fase avanzata, non permetterebbe l’annullamento della decisione di archiviazione.
B.
Denuncia dell’8 giugno 2015 e relativo procedimento
18.
A seguito della (prima) denuncia dell’8 giugno 2015, la Procura di Olt ha aperto un procedimento penale a carico dell’imputata per corruzione passiva. Nel corso del processo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di Olt), l’imputata ha invocato il principio del ne bis in idem, deducendo che sarebbe già stata indagata per gli stessi fatti nell’ambito del procedimento relativo al reato di estorsione e che sarebbe stata già pronunciata una decisione definitiva di archiviazione a tal riguardo.
19.
[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di Olt) ha respinto tale difesa adducendo che non erano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di tale principio. Tale giudice ha rilevato, in particolare, che le due denunce penali erano state formulate in date diverse e che il procedimento relativo al reato di estorsione era stato svolto in rem, a differenza del procedimento relativo al reato di corruzione passiva. Inoltre, tale giudice ha constatato che nel procedimento relativo al reato di estorsione non era stata condotta un’istruttoria approfondita, in quanto non erano state acquisite prove sufficienti ed esso era stato istruito da un agente di polizia. Pertanto, con sentenza del 19 novembre 2018, tale giudice ha condannato l’imputata, tra l’altro, a una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di corruzione passiva.
20.
Avverso tale sentenza hanno interposto appello l’imputata e la Procura di Olt. Con sentenza del 20 ottobre 2020, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto l’appello, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la chiusura del procedimento penale avviato nei confronti dell’imputata. Tale giudice ha constatato, in sostanza, che le denunce presentate dai denuncianti nell’ambito dei due procedimenti avevano un contenuto identico e che i procedimenti che ne erano scaturiti avevano condotto alla raccolta di prove analoghe, determinando così l’applicazione del principio del ne bis in idem.
21.
L’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«ACCG») è stata investita di un ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Con decisione del 21 settembre 2021, l’ACCG ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato la causa dinanzi alla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]). Nella sua decisione, l’ACCG, richiamando la giurisprudenza della Corte e della Corte EDU in materia, ha dichiarato, in sostanza, che, sebbene il principio del ne bis in idem possa applicarsi nel caso di decisioni disposte dal pubblico ministero con cui si estingue definitivamente l’azione penale, non tutte le decisioni di chiusura del procedimento possono essere considerate «definitive». L’ACCG ha esaminato l’ordinanza di archiviazione del 27 settembre 2016 e ha ritenuto che essa non soddisfacesse la condizione relativa al carattere «definitivo», poiché non conteneva alcuna valutazione nel merito della causa. In particolare, il pubblico ministero incaricato non aveva motivato l’ordinanza e si era limitato a disporre l’archiviazione del caso per il reato di estorsione.
22.
A seguito della decisione della ACCG, la causa è stata portata dinanzi alla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) per un nuovo esame degli appelli presentati dall’imputata e dalla Procura di Olt avverso la sentenza del 19 novembre 2018 del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di Olt). Tuttavia, nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 50 della Carta, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il principio del ne bis in idem, come garantito dall’articolo 50 della [Carta], in combinato disposto con gli obblighi incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] di rispettare i parametri enunciati nella [decisione 2006/928 della [OSCURATO:PERSONA]], debba essere interpretato nel senso che una decisione di archiviazione, emessa dalla procura successivamente all’acquisizione delle prove essenziali nella relativa causa, precluda un’altra azione penale per lo stesso fatto, pur con una diversa qualificazione giuridica, nei confronti della stessa persona, in quanto la decisione è definitiva, salvo nei casi in cui si constati l’insussistenza della circostanza posta a fondamento dell’archiviazione oppure siano emersi fatti o circostanze nuovi da cui risulti che sia venuta meno la circostanza posta a fondamento dell’archiviazione».
23.
Il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento. Le stesse parti interessate hanno inoltre svolto le loro difese orali nel corso dell’udienza del 22 marzo 2023.
IV.
Analisi
24.
Nelle presenti conclusioni, mi occuperò anzitutto della competenza della Corte a conoscere della presente causa (A), per poi procedere all’esame della questione pregiudiziale, che sarà effettuato in due fasi: in primo luogo, fornendo un’
interpretazione
dell’articolo 50 della Carta, nel tentativo di dissipare i dubbi ermeneutici espressi dal giudice del rinvio (B); dall’altro lato, fornendo a tale giudice talune indicazioni sul modo in cui l’articolo 50 della Carta può essere
applicato
in circostanze come quelle di cui al procedimento principale (C). Infine, formulerò alcune osservazioni conclusive sulla natura e sulla portata del principio del ne bis in idem, al fine di collocare in un contesto più ampio l’interpretazione dell’articolo 50 della Carta proposta nelle presenti conclusioni (D).
A.
Competenza della Corte
25.
Il governo rumeno contesta la competenza della Corte a conoscere della causa. Esso sostiene che l’articolo 50 della Carta sarebbe inapplicabile nel procedimento principale poiché la presente causa non riguarderebbe l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della Carta. Secondo tale governo, dato che le relazioni redatte dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della decisione 2006/928 non hanno individuato alcuna lacuna per quanto attiene al principio del ne bis in idem, si dovrebbe ritenere che alla [OSCURATO:PERSONA] non sia stato imposto alcun obbligo specifico a tal riguardo.
26.
[OSCURATO:PERSONA] è di parere contrario. Essa sottolinea che le disposizioni penali sostanziali che, secondo il pubblico ministero nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, sono applicabili alla condotta dell’imputata costituirebbero attuazione della decisione quadro 2003/568 (
6
). A suo avviso, ciò determinerebbe l’applicabilità della Carta.
27.
A tal riguardo, devo dire che sono ricettivo a taluni argomenti dedotti dal governo rumeno.
28.
In via preliminare, e semplificando, è pacifico che la causa pendente dinanzi al giudice del rinvio è puramente interna alla [OSCURATO:PERSONA], e trae origine da i) posizioni contrastanti sull’applicabilità del principio del ne bis in idem da parte di diverse autorità giudiziarie in [OSCURATO:PERSONA]; ii) espresse nell’ambito di due procedimenti penali diversi ivi condotti; iii) concernenti un presunto atto di corruzione posto in essere in [OSCURATO:PERSONA]; e iv) che non presenta alcun elemento transfrontaliero.
29.
Soprattutto, concordo con il governo rumeno sul fatto che le disposizioni della decisione 2006/928 non possono essere interpretate in modo da estenderne eccessivamente la portata, con la conseguenza che qualsiasi norma del diritto penale sostanziale e processuale rumeno rientrerebbe nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. A mio avviso, solo le questioni
strettamente
e
direttamente
connesse alla capacità effettiva di tale Stato membro di rispettare i parametri di riferimento enunciati nella decisione 2006/928 possono essere considerate rientranti nell’ambito di applicazione di tale decisione.
30.
A tal fine, la Corte deve essere in grado di valutare in che modo, in concreto, le questioni sollevate dal giudice del rinvio siano idonee a ostacolare la capacità dello Stato membro di adempiere gli obblighi da esso assunti al momento della sua adesione all’Unione europea, ai quali è stata data espressione concreta nella decisione 2006/928.
31.
A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha già statuito che la decisione 2006/928 impone alla [OSCURATO:PERSONA] un obbligo specifico di rispettare i parametri di riferimento ivi enunciati, poiché essi «sono formulati in termini chiari e precisi e non sono accompagnati da alcuna condizione». [OSCURATO:PERSONA] è quindi tenuta, in forza di tale decisione, ad adottare le misure appropriate per la realizzazione di tali parametri nel più breve tempo possibile e ad astenersi dall’attuare qualsiasi misura che rischi di compromettere tale obiettivo (
7
).
32.
Uno degli specifici parametri di riferimento di cui alla decisione 2006/928 è quello di «adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione» (
8
). Da tale disposizione discende un obbligo specifico per la [OSCURATO:PERSONA] di lottare
efficacemente
contro la corruzione, il che impedisce di adottare norme nazionali che possano
indebolire
in qualsiasi modo la suddetta lotta (
9
).
33.
La presente causa riguarda un presunto caso di corruzione. La circostanza, sottolineata dal governo rumeno, che le relazioni della [OSCURATO:PERSONA] non facciano riferimento ad alcun possibile problema per quanto concerne l’applicazione del principio del ne bis in idem in [OSCURATO:PERSONA] è, a mio avviso, irrilevante in tale contesto. Di converso, ciò che è rilevante ai fini del presente procedimento è la questione se le norme nazionali applicabili nel caso di specie (sostanziali e procedurali, che permettono e impediscono l’esercizio dell’azione penale) possano incidere direttamente sulla capacità della [OSCURATO:PERSONA] di realizzare gli obiettivi enunciati nella decisione 2006/928: in casu, prevenire e combattere la corruzione.
34.
A tal riguardo, occorre sottolineare che le questioni giuridiche sollevate dal giudice del rinvio non riguardano unicamente il caso specifico dell’imputata, ad esempio un’applicazione asseritamente erronea delle disposizioni penali pertinenti nel caso di specie. Tali questioni riguardano posizioni divergenti in merito alle condizioni che devono essere soddisfatte ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem. Si tratta di un principio di rilevanza costituzionale, la cui interpretazione riveste un’importanza sistemica sia per l’Unione europea, sia per i sistemi nazionali di diritto penale. Stando così le cose, la risposta alla questione proposta nella presente causa può avere ripercussioni su un elevato numero di casi di corruzione in [OSCURATO:PERSONA]. Poiché il principio del ne bis in idem impedisce di svolgere ulteriori indagini
e
di perseguire presunti reati, non si può escludere che un’interpretazione eccessivamente estensiva di tale principio potrebbe rendere meno efficace la lotta della [OSCURATO:PERSONA] contro la corruzione.
35.
In ogni caso, il governo rumeno ha confermato, in udienza, che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], alcune disposizioni penali sostanziali applicabili nel caso di specie costituiscono attuazione della decisione quadro 2003/568 e, in particolare, del suo articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Ciò significa che, nella presente causa, non ci troviamo di fronte, semplicemente, a una situazione in cui il diritto dell’Unione e il diritto nazionale coesistono in un determinato settore – come nella causa Siragusa (
10
), richiamata dal governo rumeno. Infatti, alcune delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale
attuano
il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, il che determina l’applicazione di tale atto (
11
).
36.
Alla luce di quanto precede, concludo che la Corte è competente a conoscere della presente causa.
B.
Questione pregiudiziale (I): interpretazione dell’articolo 50 della Carta
37.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se si possa ritenere che una persona sia stata assolta a seguito di una sentenza penale definitiva, ai sensi dell’articolo 50 della Carta, per effetto dell’adozione, da parte di un pubblico ministero, di un’ordinanza di archiviazione del procedimento, qualora detta ordinanza non sia motivata e si limiti a richiamare la motivazione contenuta nella relazione redatta dagli organi di polizia incaricati dell’indagine.
38.
Tale questione, in particolare quando interpretata alla luce delle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, solleva una serie di problemi interpretativi concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem in presenza di una decisione adottata dal pubblico ministero.
39.
Prima di affrontare tali questioni, sono necessarie due osservazioni preliminari.
1.
Osservazioni preliminari
40.
In primo luogo, osservo che, nelle loro osservazioni scritte e orali, il governo rumeno e la [OSCURATO:PERSONA] si sono sforzati di chiarire il significato delle varie disposizioni nazionali applicabili nel caso di specie e di esaminare la natura e il contenuto dei vari atti procedurali adottati nei due procedimenti dinanzi ai giudici rumeni.
41.
Riconosco l’importanza del fatto che la Corte sia debitamente informata del contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni sollevate, al fine di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale (
12
). Occorre tuttavia sottolineare, al contempo, che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, controllare gli atti del procedimento nazionale e, più in generale, agire come arbitro in merito a pronunce tra loro contrastanti, provenienti da diverse autorità giudiziarie nazionali in un caso concreto.
42.
Il ruolo della Corte nel contesto di un procedimento fondato sull’articolo 267 TFUE è fornire al giudice del rinvio
tutti gli elementi interpretativi
del diritto dell’Unione che gli permettano di definire la controversia di cui è investito (
13
). Ciò significa che, in un caso come quello di specie, la Corte deve chiarire le condizioni di applicabilità del principio del ne bis in idem, principio sancito all’articolo 50 della Carta, permettendo così al giudice del rinvio di
valutare esso stesso
se la decisione di un pubblico ministero di archiviare un’indagine abbia dato luogo, a tal fine, a una decisione definitiva (
14
).
43.
In secondo luogo, nell’interpretazione dell’articolo 50 della Carta richiamerò anche la giurisprudenza pertinente della Corte relativa all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (
15
), nonché la giurisprudenza della Corte EDU relativa all’articolo 4 del Protocollo n. 7.
44.
Infatti, la Corte ha statuito che l’articolo 50 della Carta e l’articolo 54 della CAAS devono essere interpretati in modo coerente, dato che riguardano entrambi la stessa materia (
16
). Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’articolo 50 della Carta contiene un diritto corrispondente a quello previsto all’articolo 4 del Protocollo n. 7, sicché si deve tener conto dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 ai fini dell’interpretazione dell’articolo 50 della Carta (
17
).
45.
Ciò premesso, mi occuperò ora della valutazione delle questioni sostanziali sollevate dal presente procedimento.
46.
In via preliminare, può essere utile ricordare che, in sintesi, il principio del ne bis in idem vieta un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni di natura penale per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona (
18
). Di conseguenza, le condizioni essenziali per l’applicazione di tale principio sono: i) la natura penale del procedimento; ii) il «bis» (cumulo di procedimenti); e iii) l’«idem» (procedimenti per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona).
47.
Nel procedimento principale, la «natura penale» dei due procedimenti di cui trattasi è pacifica. Tuttavia, la questione se le condizioni del «bis» e dell’«idem» siano soddisfatte ha dato luogo ad alcune divergenze tra le autorità nazionali coinvolte nei procedimenti.
2.
Condizione del «bis»
48.
L’articolo 50 della Carta vieta che chiunque sia giudicato o punito due volte qualora sia «già stato assolto o condannato (...) a seguito di una sentenza penale definitiva». A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, affinché una decisione penale possa essere considerata definitiva per quanto attiene ai fatti oggetto di un secondo procedimento, «è necessario non solo che tale decisione sia divenuta
definitiva
, ma anche che essa sia stata pronunciata previa una valutazione nel
merito della causa
» (
19
).
49.
Vi sono quindi due aspetti della decisione in questione che devono essere esaminati al fine di stabilire se il procedimento successivo dia luogo a un cumulo di procedimenti vietato dall’articolo 50 della Carta: il primo concerne la natura della decisione (il suo carattere «definitivo»), mentre il secondo attiene al suo contenuto (se essa contenga una valutazione nel «merito della causa»).
a)
Carattere definitivo della decisione
50.
Per quanto riguarda il requisito del carattere definitivo, vi è una copiosa giurisprudenza della Corte concernente l’articolo 54 della CAAS. Sebbene la formulazione di detta disposizione sia leggermente diversa da quella dell’articolo 50 della Carta, il suo contenuto è identico: essa prevede l’applicazione del principio del ne bis in idem a ogni persona che «sia stata giudicata con
sentenza definitiva
». Tale condizione richiede, secondo una giurisprudenza costante, che la decisione penale di cui trattasi abbia posto fine ad un procedimento penale ed abbia estinto in via definitiva l’azione penale, determinando in tal modo l’applicazione, a livello nazionale, della tutela conferita dal principio ne bis in idem (
20
).
51.
Il soddisfacimento di tale requisito deve essere valutato sulla base del
diritto interno
dello Stato membro che ha pronunciato la decisione penale di cui trattasi (
21
). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una decisione che, secondo il diritto dello Stato membro interessato, non estingua definitivamente l’azione penale, non può, in linea di principio, produrre l’effetto di costituire un ostacolo procedurale all’avvio o al proseguimento di un procedimento penale, per gli stessi fatti, a carico di tale persona in un altro Stato membro (
22
).
52.
Ciò premesso, il carattere definitivo di una decisione e, di conseguenza, l’applicazione del principio del ne bis in idem non sono esclusi dal fatto che, nel sistema nazionale di cui trattasi, esistano taluni rimedi che consentono, in circostanze eccezionali, la riapertura di un processo (
23
). Una norma in tal senso è espressamente enunciata all’articolo 4, paragrafo 2, del Protocollo n. 7, ai sensi del quale il principio del ne bis in idem «non impedisc[e] la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta».
53.
Su tale base, la Corte EDU ha dichiarato che i
mezzi di impugnazione straordinari
non dovrebbero essere presi in considerazione quando si tratta di appurare se il procedimento sia stato definitivamente chiuso, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem. La Corte EDU ha statuito che, sebbene questi mezzi giurisdizionali «rappresentino una continuazione del primo procedimento, il carattere “definitivo” della decisione non può dipendere dal loro esperimento» (
24
). Tale interpretazione è corroborata, secondo tale giudice, dal rapporto esplicativo del Protocollo n. 7, ai sensi del quale una decisione è definitiva se «ha acquisito la forza di res judicata. Ciò avviene quando [la decisione] è irrevocabile, vale a dire qualora non siano più esperibili
mezzi di impugnazione ordinari
oppure qualora le parti abbiano esaurito tali mezzi di impugnazione ovvero abbiano lasciato decorrere i relativi termini» (
25
).
54.
La Corte di giustizia ha espressamente avallato tale tesi nella sentenza M. Sulla scia tracciata dalla Corte EDU, la Corte ha statuito che, ai fini dell’applicazione del principio del ne bis in idem, una decisione penale che osti all’avvio di un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la stessa persona che ha beneficiato di detta decisione,
salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest’ultima
, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva (
26
).
55.
È vero che la differenza tra i «mezzi di impugnazione ordinari», la cui esistenza esclude l’applicazione del principio del ne bis in idem, e i «mezzi di impugnazione straordinari» che non la esclude, può, in taluni casi, essere difficile da cogliere. La questione è stata esaminata approfonditamente dalla Corte EDU nella recente sentenza Mihalache.
56.
In sostanza, la Grande Camera della Corte EDU ha statuito che, al fine di stabilire se un mezzo di impugnazione sia «ordinario», il punto di partenza dell’analisi è il diritto nazionale pertinente. Tuttavia, detto giudice ha precisato che avrebbe proceduto esso stesso a una valutazione di tale punto, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto. Esso avrebbe esaminato, in particolare, la «prevedibilità» del mezzo di impugnazione. A tal riguardo, tra i fattori da considerare figurano, secondo la Corte EDU, l’accessibilità del mezzo di impugnazione per le parti, il margine di discrezionalità riconosciuto dalla legge ai funzionari autorizzati a fare ricorso a detto mezzo e – aspetto particolarmente importante – l’obbligo di esperire il mezzo in questione entro un termine specifico (
27
).
57.
La correttezza della scelta di utilizzare il criterio della «prevedibilità» nella valutazione del carattere ordinario o straordinario di un mezzo di impugnazione è stata tuttavia criticata in un’opinione concordante congiunta nella sentenza Mihalache. Secondo tale opinione, l’introduzione di un criterio del genere potrebbe creare confusione. Ad avviso dei giudici autori di tale opinione, l’unico criterio operativo è se esista o meno un termine entro il quale il mezzo di impugnazione deve essere esperito: il fatto che non sia previsto un termine significherebbe che il relativo mezzo di impugnazione è straordinario (
28
).
58.
Indipendentemente da tale divergenza di vedute, tendo a concordare con ciò che appare il minimo comun denominatore: l’esistenza di un termine chiaro per l’esperimento di un mezzo di impugnazione dovrebbe costituire il criterio principale per determinare la sua natura ordinaria o straordinaria. In tale contesto, è forse opportuno sottolineare anche che, come risulta dal termine stesso «straordinario», un mezzo di impugnazione del genere non può consistere in un procedimento di controllo che si inserisca nel corso normale del procedimento di impugnazione caratterizzante l’amministrazione ordinaria della giustizia penale, la quale implica, generalmente, più gradi di decisioni e/o giudizio, al fine di ridurre al minimo il rischio di errori giudiziari.
b)
Valutazione nel merito
59.
Secondo una giurisprudenza consolidata, per determinare se una decisione penale costituisca una decisione che giudica definitivamente una persona, occorre in particolare che tale decisione sia stata pronunciata a seguito di un esame condotto
nel merito della causa
. Ciò risulta, come sottolineato dalla Corte, dal tenore letterale stesso dell’articolo 50 della Carta, poiché le nozioni di «condanna» e di «assoluzione» alle quali fa riferimento tale disposizione implicano necessariamente che la responsabilità penale dell’interessato sia stata esaminata e che sia stata adottata una decisione a tale riguardo (
29
).
60.
La Corte ha altresì avuto occasione di precisare che una decisione dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro, con cui un imputato è definitivamente assolto per
insufficienza di prove
, deve essere considerata, in linea di principio, fondata su una valutazione nel merito della causa (
30
).
61.
Nello stesso ordine di idee, ritengo che una valutazione nel merito includa il caso di chiusura del procedimento con archiviazione delle accuse a causa della circostanza che, nonostante l’accertamento degli elementi di fatto del reato, vi erano motivi tali da esentare da responsabilità il presunto autore (ad esempio, legittima difesa, stato di necessità o forza maggiore) o da renderlo non imputabile (ad esempio, la persona era minorenne o era affetta da un grave vizio di mente) (
31
).
62.
Di converso, la Corte ha altresì precisato che non possono essere considerate «definitive», ai fini del principio del ne bis in idem, le decisioni con le quali cui una persona sia assolta o le accuse e il procedimento siano archiviati per
meri motivi di ordine procedurale
o che, in ogni caso, non implichino alcuna valutazione della responsabilità penale dell’interessato (
32
). Tale è generalmente il caso, a mio avviso, di procedimenti la cui conclusione è determinata, ad esempio, da un’amnistia, da un’immunità, da un’abolitio criminis o dalla prescrizione dell’azione penale (
33
).
63.
In tale contesto, è opportuno sottolineare che dalla giurisprudenza risulta che il requisito ai sensi del quale la decisione deve contenere una valutazione nel merito della causa – ossia della responsabilità penale dell’indagato – non può essere accertato su una
base
puramente
formale
.
64.
Ovviamente, quando una decisione di archiviazione è esplicitamente fondata su un motivo di ordine procedurale, non è necessario svolgere alcuna verifica aggiuntiva: la decisione è intrinsecamente inidonea a far scattare l’applicazione del principio del ne bis in idem. Tuttavia, qualora una decisione sia basata su una mancanza o insufficienza di prove, è necessario un passo ulteriore. Infatti, come statuito dalla Corte nella sentenza Kossowski, ripresa dalla Corte EDU nella causa Mihalache, una reale valutazione nel merito della causa implica necessariamente un’
istruzione approfondita
(
34
).
65.
Tali statuizioni – con le quali concordo in pieno – esigono alcune precisazioni.
1)
Necessità di verificare l’esistenza di un’istruzione approfondita
66.
Nella loro giurisprudenza, sia la Corte sia la Corte EDU hanno esteso la portata della tutela del principio del ne bis in idem al di là dell’ambito delle decisioni giudiziarie stricto sensu. Entrambe le Corti hanno dichiarato che anche le decisioni di altre autorità pubbliche, che partecipano all’amministrazione della giustizia penale a livello nazionale e alle quali il diritto nazionale attribuisce il potere di accertare e sanzionare condotte illegali, come i pubblici ministeri, possono essere considerate decisioni «definitive» ai fini del principio del ne bis in idem. Ciò vale anche qualora nessun organo giurisdizionale intervenga nel procedimento e la decisione in questione non assuma la forma di una decisione giudiziaria (
35
).
67.
Tale estensione costituisce un miglioramento significativo della tutela dei diritti delle persone nell’ambito del diritto e della procedura penale. È tuttavia quasi superfluo sottolineare che la decisione di un pubblico ministero di archiviare un procedimento durante la fase delle indagini non può essere ipso facto assimilata alla decisione di un giudice di assolvere una persona, pronunciata a seguito dello svolgimento di un regolare processo nel quale una prova sia stata prodotta dinanzi al giudice (o alla giuria), discussa dalle parti e, infine, valutata dal giudice (o dalla giuria).
68.
Com’è noto, i sistemi penali degli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono diversi regimi giuridici che disciplinano, da un lato, le condizioni alle quali i pubblici ministeri possono o devono indagare su presunti reati e, se del caso, avviare procedimenti penali nei confronti dei presunti autori e, dall’altro, i motivi sulla base dei quali il procedimento penale può essere archiviato. Ad esempio, in una serie di [OSCURATO:PERSONA] membri, ragioni legate all’assenza di un interesse pubblico, alla sufficiente gravità del reato o alla denuncia della vittima, al comportamento tenuto in passato dall’accusato o addirittura a ristrettezze di bilancio, costituiscono un motivo valido affinché un pubblico ministero chiuda l’indagine (
36
).
69.
Inoltre, indipendentemente dalla questione se, nel sistema penale di uno Stato membro, l’azione penale sia, in linea di principio, obbligatoria o discrezionale, è inevitabile che considerazioni di opportunità, economia o politica giudiziaria (quali, ad esempio, il carico di lavoro pendente, le priorità in materia di applicazione delle norme, i costi in termini finanziari e di risorse umane delle indagini) possano influenzare le decisioni dei pubblici ministeri di indagare, in modo più o meno energico, su un presunto reato o, viceversa, di archiviare un procedimento. Sarebbe irrealistico pensare che ogni pubblico ministero nell’Unione europea decida la sorte delle indagini e dei procedimenti dei quali è incaricato unicamente sulla base delle sue convinzioni personali circa la colpevolezza del presunto autore e della sua capacità di dimostrarlo in sede processuale.
70.
Mi sembra che considerazioni di questo genere possano avere un peso persino maggiore allorché i pubblici ministeri si trovano di fronte a reati internazionali, che si verificano in due o più [OSCURATO:PERSONA] membri e/o pregiudicano due o più [OSCURATO:PERSONA] membri, e sono commessi da soggetti che approfittano dei loro diritti fondati sull’ordinamento dell’Unione per circolare liberamente al di là delle frontiere nazionali. In tali situazioni, è chiaro che alcuni pubblici ministeri possono trovarsi in una
posizione migliore
rispetto ad altri per svolgere efficacemente le indagini e, se del caso, esercitare l’azione penale nei confronti dei possibili colpevoli. È altrettanto evidente che l’effettivo coordinamento di più pubblici ministeri, operanti in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi, ciascuno dei quali lavori nella propria lingua, eventualmente situati a migliaia di chilometri di distanza e potenzialmente inconsapevoli dell’esistenza di procedimenti paralleli, non è un aspetto che può essere dato per scontato – nonostante l’esistenza di atti specifici in materia (
37
).
71.
Pertanto, in un sistema fondato sulla fiducia reciproca, che si applica a livello internazionale, è assolutamente cruciale, a mio avviso, che il principio del ne bis in idem sia applicabile soltanto se la decisione di un pubblico ministero di archiviare un procedimento è basata su una valutazione nel merito della causa, che sia il risultato di un’istruttoria approfondita, dimostrata da una valutazione accurata di un complesso di indizi sufficientemente completo.
72.
Infatti, quando la responsabilità penale dell’indagato è stata esclusa sulla base di un complesso di indizi inadeguato e frammentario, si può tranquillamente presumere che la decisione del pubblico ministero si sia basata, in via principale, su ragioni di opportunità, economia o politica giudiziaria.
73.
Naturalmente, il fatto che un pubblico ministero abbia condotto una valutazione accurata di un complesso di indizi sufficientemente completo non significa che, all’atto di adottare la decisione di archiviazione del procedimento penale, tutti i dubbi concernenti la responsabilità penale dell’indagato debbano necessariamente essere stati dissipati. Infatti, un pubblico ministero può dover trarre le necessarie conseguenze dal fatto che, indipendentemente dalla sua opinione personale circa la colpevolezza dell’interessato, un’istruzione approfondita non abbia prodotto un complesso di indizi tali da supportare una condanna.
74.
Tuttavia, nella misura in cui l’istruzione è stata ragionevolmente esaustiva e meticolosa, la decisione di chiudere il procedimento può essere equiparata a un’assoluzione. Come rilevato al precedente paragrafo 60, la Corte ha riconosciuto che le decisioni fondate sull’insufficienza di prove devono essere considerate, in linea di principio, fondate su una valutazione nel merito della causa. Si tratta, a mio avviso, della conseguenza logica, in particolare, del principio della presunzione di innocenza (
38
).
75.
Le considerazioni che precedono fanno sorgere la seguente questione, relativa al modo secondo il quale occorra stabilire se una decisione come quella di cui trattasi sia fondata su un’
istruzione approfondita
.
2)
Esame della decisione di archiviazione del procedimento
76.
La questione se la decisione del pubblico ministero di archiviare un procedimento sia stata fondata su un’istruzione approfondita dovrebbe essere risolta principalmente sulla base della motivazione contenuta nel testo della decisione stessa (
39
) (interpretata, se del caso, unitamente ai documenti ivi richiamati e/o ad essa allegati) (
40
). Infatti, è tale documento che precisa i
motivi
dell’archiviazione e gli
indizi
a tal fine considerati.
77.
Ad esempio, come statuito dalla Corte nella sentenza Kossowski, il fatto che, in un caso concreto, né la vittima, né un eventuale testimone siano stati interrogati nel corso delle indagini può essere considerato un indizio del fatto che
non
è stata condotta un’
istruzione approfondita
(
41
). Di converso, come dichiarato dalla Corte EDU nella sentenza Mihalache, se un’indagine penale è stata avviata a seguito della formulazione di un’accusa nei confronti dell’interessato, dell’interrogatorio della vittima, della raccolta e dell’esame degli indizi da parte dell’autorità competente e dell’adozione di una decisione motivata sulla base di tali indizi, detti fattori possono condurre alla constatazione che
vi è stata una valutazione nel merito della causa
(
42
).
78.
Deve quindi essere effettuata una valutazione caso per caso, principalmente alla luce del
contenuto concreto
della decisione (
43
). Qualora detta decisione dia adito a dubbi, nulla impedisce alle autorità del secondo Stato membro di avvalersi degli atti di cooperazione previsti nell’ordinamento giuridico dell’Unione (
44
) al fine di ottenere dalle autorità del primo Stato membro i chiarimenti necessari (
45
).
79.
Tuttavia, per ragioni di certezza e prevedibilità del diritto, è essenziale che i principali elementi che consentono di valutare il «carattere definitivo» della decisione di archiviazione di un procedimento siano inclusi nel testo della decisione (se del caso, quale integrato dai documenti ivi menzionati e/o ad essa allegati). Infatti, il presunto autore del reato deve essere in grado di verificare se, alla luce del diritto nazionale pertinente, la decisione di cui trattasi sia idonea a determinare l’applicazione del principio del ne bis in idem (
46
). Di conseguenza, scambi di informazioni ex post possono essere utili per chiarire la portata e il significato della decisione o integrare l’esposizione della motivazione, ma non possono modificarne sostanzialmente il contenuto.
80.
In questa fase, può essere utile sottolineare un punto importante. La valutazione che precede non può essere interpretata nel senso che essa consenta alle autorità penali che agiscono nell’ambito di un secondo procedimento, in sostanza, di sindacare la correttezza delle decisioni adottate nell’ambito del primo procedimento. Ciò sarebbe contrario al principio della fiducia reciproca, principio che si colloca al centro delle norme dell’Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e priverebbe il principio del ne bis di gran parte della sua efficacia pratica (
47
).
81.
Le autorità che agiscono nell’ambito del secondo procedimento sono autorizzate unicamente a verificare i motivi (sostanziali e/o procedurali) sulla base dei quali il primo pubblico ministero ha deciso di archiviare il procedimento. A tal fine, dette autorità dovrebbero essere autorizzate a verificare che il pubblico ministero abbia disposto l’archiviazione dopo aver esaminato un complesso di indizi completo, e senza omettere l’acquisizione di prove aggiuntive – considerata impossibile, troppo difficile o semplicemente superflua – che possano essere particolarmente rilevanti ai fini della valutazione.
82.
Per il resto, le conclusioni contenute nella decisione di archiviazione del procedimento adottata dal primo pubblico ministero (ad esempio, il valore probatorio degli indizi considerati) dovrebbero essere accettate tali e quali. Le autorità che agiscono nell’ambito del secondo procedimento non possono procedere a una nuova valutazione degli indizi già esaminati dal primo pubblico ministero (
48
). La fiducia reciproca nel funzionamento degli ordinamenti penali degli [OSCURATO:PERSONA] membri esige che le autorità penali nazionali rispettino le decisioni adottate da altre autorità nazionali, indipendentemente dal loro tenore (
49
).
83.
A questo proposito, può essere utile un chiarimento aggiuntivo. La necessità di verificare se una decisione di archiviazione sia stata preceduta da una valutazione nel merito della causa, sulla base di un’istruzione approfondita, è un requisito che riguarda, evidentemente, «mere» decisioni di archiviazione. Trattasi di decisioni per effetto delle quali il procedimento viene chiuso e dal quale l’indagato, metaforicamente parlando, «esce indenne».
84.
Infatti, nei diritti di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri vi è una serie di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie che possono condurre all’archiviazione del procedimento penale come
contropartita
dell’accettazione, da parte del presunto colpevole, dell’imposizione di una sanzione amministrativa (più) mite o di una misura punitiva alternativa. Va da sé che, di regola, decisioni di archiviazione di questo tipo devono essere considerate, ai fini del principio del ne bis in idem, come equivalenti a una condanna. Ciò vale indipendentemente dal fatto che dette decisioni implichino una valutazione formale della responsabilità del presunto autore del reato. Poiché la giurisprudenza in materia è relativamente chiara, non occorre, a mio avviso, approfondire tale aspetto (
50
).
85.
Esaminerò ora la condizione dell’«idem».
3.
Condizione dell’«idem»
86.
Per quanto riguarda la condizione dell’«idem», la Corte ha statuito che il principio del ne bis in idem, sancito all’articolo 50 della Carta, vieta un cumulo di procedimenti e di sanzioni aventi natura penale «per gli
stessi fatti
e nei confronti di una
stessa persona
» (
51
).
87.
Di conseguenza, vi sono due elementi che rilevano ai fini del soddisfacimento di tale condizione: l’identità dei fatti (idem factum) e l’identità della persona (idem persona). Sembra che i dubbi espressi dal giudice del rinvio riguardino entrambi questi elementi, sicché tenterò di apportare maggiore chiarezza in relazione ai due aspetti.
a)
Idem factum
88.
Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno
stesso reato
è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato (
52
).
89.
In questo contesto, il termine «identità» non dovrebbe essere inteso come una coincidenza assoluta e totale dei fatti rilevanti ai fini del reato (o dei reati) di cui una persona è accusata. Infatti, la Corte ha sovente fatto riferimento a fatti che sono, «in sostanza, gli stessi» (
53
), riecheggiando l’espressione «sostanzialmente uguali» generalmente utilizzata dalla Corte EDU (
54
). Al contempo, tuttavia, la Corte ha chiarito che una
semplice somiglianza
dei fatti non è sufficiente: se gli elementi di fatto accessori possono essere diversi (
55
), gli
elementi di fatto centrali
della condotta asseritamente criminosa devono corrispondere (
56
). Ad esempio, la mera circostanza che il presunto autore del reato abbia agito con lo stesso
disegno criminoso
, nel contesto di una sequenza di atti, non può essere sufficiente per affermare che tali atti si inseriscono nello stesso insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra di loro ai fini del principio del ne bis in idem (
57
).
90.
Di converso, la
qualificazione giuridica
dei fatti ai sensi del diritto nazionale non è rilevante ai fini della constatazione della sussistenza di uno stesso reato, considerato che la portata della tutela conferita dall’articolo 50 della Carta non può variare da uno Stato membro all’altro (
58
). Come spiegato dalla Corte nella sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA], data l’assenza di armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, un criterio fondato sulla qualificazione giuridica dei fatti sarebbe tale da creare altrettanti ostacoli alla libertà di circolazione nell’Unione europea quanti sono i sistemi penali esistenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri (
59
). Nella sentenza Zolotoukhine, la Corte EDU ha altresì sottolineato che un approccio formalistico e restrittivo, basato sulla qualificazione giuridica dei due reati, sarebbe troppo restrittivo per i diritti dell’individuo, e rischierebbe pertanto di pregiudicare la garanzia che il principio del ne bis in idem intende attribuire (
60
).
b)
Idem persona
91.
L’altro elemento dell’idem è l’identità dell’autore del reato, vale a dire dell’autore (o del presunto autore) del reato (o dei reati) in questione e che, di conseguenza, può essere sottoposto per più di una volta a un procedimento penale o a sanzioni.
92.
L’applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall’articolo 50 della Carta presuppone, quindi, che sia la
stessa persona
ad essere oggetto dei procedimenti penali o delle sanzioni di cui trattasi. Come dichiarato dalla Corte, tale principio non si applica a persone diverse da quelle che sono state giudicate con sentenza definitiva in uno Stato membro (
61
) e, di conseguenza, non può essere violato se non è la stessa persona ad essere stata processata e/o sanzionata più di una volta per uno stesso comportamento illecito (
62
).
93.
Nella sentenza Mihalache, la Corte EDU ha sottolineato che la decisione di un pubblico ministero di archiviare un procedimento è basata su una valutazione nel merito quando contiene un esame
sia
degli elementi di fatto del reato
sia
della situazione specifica dell’interessato. Ciò significa che dalla decisione in questione dovrebbe emergere che il pubblico ministero ha esaminato gli indizi di cui al fascicolo e valutato la «partecipazione del presunto autore del reato a uno o a tutti gli eventi che hanno determinato l’intervento degli organi inquirenti, al fine di stabilire se sia stata accertata una responsabilità “penale”» (
63
). Analogamente, la Corte ha precisato che l’articolo 50 della Carta richiede, ai fini della sua applicazione, che «la responsabilità penale della persona interessata sia stata esaminata
e
che sia stata adottata una decisione a tale riguardo» (
64
).
94.
A mio avviso, ciò significa che, nella decisione penale in questione, la responsabilità penale di tale persona deve essere stata specificamente esaminata e ritenuta insussistente sulla base di un motivo sostanziale: ad esempio, il fatto che tale persona non è l’autore del reato o, in ogni caso, non può essere ritenuta responsabile.
95.
Idealmente, ciò dovrebbe essere esplicitamente dichiarato nella decisione di cui trattasi. Tuttavia, non si può escludere che, qualora un pubblico ministero sia giunto alla conclusione che i fatti contestati non integrano alcun reato, la decisione di archiviare il procedimento non identifichi formalmente la persona che invoca la tutela del principio del ne bis in idem con termini quali «presunto autore del reato», «indagato», «imputato» o «persona sottoposta a indagini». Inoltre, su questo punto, un’interpretazione formalistica dell’articolo 50 della Carta rischierebbe di limitare in modo eccessivo i diritti degli individui. A mio avviso, una persona dovrebbe essere legittimata a invocare la tutela del principio del ne bis in idem se risulta chiaramente e inequivocabilmente dal testo della decisione che la sua posizione giuridica in qualità di autore o responsabile della condotta asseritamente criminosa è stata oggetto di una valutazione accurata.
C.
Questione pregiudiziale (II): applicazione dell’articolo 50 della Carta
96.
Come ho sottolineato nelle mie osservazioni preliminari, spetta al giudice del rinvio, in linea di principio, valutare se le condizioni discusse in precedenza siano o meno soddisfatte nella causa di cui è investito. Tuttavia, al fine di assistere tale giudice, svolgerò ora alcune brevi considerazioni relative all’eventuale applicazione del principio del ne bis in idem nel procedimento principale.
97.
Nella presente causa, è pacifico che i due procedimenti che si svolgono dinanzi ai giudici rumeni competenti sono di natura penale. Ciò che è controverso, invece, è il soddisfacimento delle condizioni del «bis» e dell’«idem».
98.
Mi sembra che, per quanto riguarda la condizione del «bis», la questione relativa al carattere definitivo dell’ordinanza di archiviazione del 27 settembre 2006 sia stata risolta a seguito dell’ordinanza della Judecătoria [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di [OSCURATO:PERSONA]) del 21 novembre 2016 (
65
). Infatti, qualora le conclusioni di tale giudice siano corrette, ciò significherebbe – se la mia interpretazione del diritto nazionale è esatta – che esistono soltanto mezzi di impugnazione straordinari avverso la suddetta ordinanza. Ne consegue che tale ordinanza è, in forza dell’articolo 50 della Carta, «definitiva» ed è quindi idonea, in linea di principio, a determinare l’applicazione del principio del ne bis in idem.
99.
Di converso, è molto meno chiaro se l’ordinanza di archiviazione del 27 settembre 2016 contenga una valutazione nel merito basata su un’istruzione approfondita. A mio avviso, la questione se le informazioni relative a tale aspetto figurino nel corpo della decisione del pubblico ministero o in una relazione ad esso allegata, redatta dagli organi di polizia, è irrilevante, a patto che il pubblico ministero abbia chiaramente fatto propria la valutazione degli organi di polizia e il diritto nazionale lo permetta.
100.
Ciò che realmente importa, e ciò che il giudice dovrebbe, di conseguenza, verificare, sono i seguenti elementi: se l’ordinanza sia basata in via principale su una valutazione degli elementi materiali dell’asserito reato (ad esempio, l’esistenza dei fatti contestati, la loro qualificazione giuridica, la responsabilità penale del presunto autore, ecc.) o su motivi di ordine procedurale. Nel primo caso, se le conclusioni del pubblico ministero siano il risultato di un’istruzione adeguata, che emerga da una valutazione accurata di un complesso di indizi sufficientemente completo o se l’ordinanza sia stata motivata anche da considerazioni di opportunità, economia o politica giudiziaria.
101.
Inoltre, per quanto riguarda la condizione dell’«idem», mi sembra di capire che, secondo il giudice del rinvio, i fatti che sono stati esaminati nei due procedimenti sono, in sostanza, gli stessi. Ciò significa che i reati contestati nei due differenti procedimenti, benché formalmente diversi (estorsione e corruzione passiva), dovrebbero essere considerati equivalenti ai fini dell’articolo 50 della Carta.
102.
Tuttavia, le parti in causa sembrano in disaccordo per quanto concerne l’elemento dell’idem persona. Prendo atto che la fonte di tale disaccordo risiede nel fatto che uno dei due procedimenti è stato avviato in rem, mentre l’altro in personam.
103.
Sono ovviamente ben consapevole della distinzione teorica tra azioni in rem e azioni in personam (
66
). Mi sono tuttavia meno chiare le relative ripercussioni nell’ambito di un procedimento penale in [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto mi è dato capire, la distinzione discende, principalmente, dall’articolo 305 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, inter alia, l’esistenza di elementi che suggeriscono che una determinata persona possa aver commesso il reato che ha giustificato l’avvio delle indagini penali impone al pubblico ministero di disporre la prosecuzione delle indagini nei confronti di detta persona, con la conseguenza che quest’ultima acquisisce la qualità di indagato.
104.
Ciò premesso, non sono certo del fatto che le specificità del diritto interno rivestano un’importanza significativa nell’ambito della valutazione che il giudice del rinvio è chiamato ad effettuare all’atto di applicare l’articolo 50 della Carta al caso di specie. Ai sensi di tale disposizione, come spiegato al precedente paragrafo 95, non si tratta di una questione di forma, bensì di sostanza. Poco importa, quindi, il fatto che al presunto autore del reato sia stato formalmente attribuito, nel primo procedimento, lo status di «indagato» o un altro status analogo. La questione decisiva è se sia ragionevolmente chiaro, sulla base del testo della decisione di archiviazione del procedimento di cui trattasi, che la posizione giuridica di tale persona, in quanto possibile autore dei fatti asseritamente costituenti reato, sia stata debitamente esaminata.
D.
Alcune considerazioni finali
105.
Dopo aver trattato le varie questioni giuridiche sollevate dal giudice del rinvio, vorrei chiudere le presenti conclusioni con alcune considerazioni finali, nella speranza che esse possano fornire alcune indicazioni nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 50 della Carta.
106.
Il numero di sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia e dalla Corte EDU negli ultimi anni suggerisce che la portata del principio del ne bis in idem sia una fonte inesauribile di incertezze. Una vasta gamma di questioni, sorte in una moltitudine di cause, ha indotto tali giudici, a seconda delle circostanze, ad affinare, precisare e, talora, anche a sviluppare sensibilmente la loro giurisprudenza.
107.
A mio avviso, si deve certamente accogliere con favore il fatto che – fatta eccezione per qualche lieve sfumatura – la Corte di giustizia e la Corte EDU abbiano seguito ragionamenti simili e dato vita a un corpus giurisprudenziale alquanto omogeneo. Nel complesso, mi sembra che tali giudici si siano sforzati di trovare un giusto equilibrio tra i vari interessi concorrenti. Riconosco che non si tratta di un compito facile.
108.
Per spiegare il motivo per cui sono di questo avviso, può essere utile fare un passo indietro nel tempo. Il principio del ne bis in idem è un istituto giuridico antico, di cui sono state trovate tracce, in particolare, nel codice di Hammurabi, negli scritti di Demostene, nel Digesto di Giustiniano, nonché in numerosi canoni medievali (
67
). Nell’Unione europea (di oggi) – anche in assenza di una disposizione in tal senso – esso è stato accolto fin dalla metà degli anni‘60 e considerato legato all’idea di diritto naturale (
68
).
109.
Sembrerebbe che, mentre il significato e la portata precisi del principio del ne bis in idem si sono leggermente modificati nel corso dei secoli, la concezione della sua duplice ragion d’essere sia rimasta relativamente coerente: equità e certezza del diritto (
69
).
110.
Da un lato, è generalmente considerato ingiusto e arbitrario che lo Stato, «mediante tutte le risorse e il potere di cui dispone, [proceda] a ripetuti tentativi di condannare un individuo per un presunto reato, causandogli così imbarazzo, costi e traversie, e costringendolo a vivere in un costante stato di ansia ed insicurezza» (
70
). Il principio del ne bis in idem è quindi diretto ad evitare, anzitutto, la situazione in cui una persona sia posta «a rischio di condanna» più volte (
71
).
111.
Dall’altro lato, il principio del ne bis in idem è altresì indissolubilmente legato al principio dell’autorità di cosa giudicata: ossia l’idea che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, le decisioni giurisdizionali divenute definitive non possano più essere rimesse in discussione (
72
).
112.
Nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la tutela del principio del ne bis in idem possiede una terza ragion d’essere: garantire la libera circolazione delle persone nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La Corte ha sottolineato, in riferimento all’articolo 54 della CAAS, che una persona che sia già stata giudicata con sentenza definitiva deve poter circolare liberamente, senza dover temere nuovi procedimenti penali per i medesimi fatti in un altro Stato membro (
73
).
113.
Di conseguenza, tali obiettivi depongono a sfavore di un’interpretazione eccessivamente
restrittiva
del principio del ne bis in idem. Allo stesso tempo, tuttavia, un’applicazione eccessivamente
ampia
di tale principio sarebbe contraria ad altri interessi pubblici che meritano di essere tutelati.
114.
Mi riferisco, in particolare, all’interesse generale della società a perseguire in modo efficace gli autori di reati (
74
) e all’interesse specifico delle vittime di reato non soltanto a ottenere un risarcimento da parte dei primi, ma anche a che «sia fatta giustizia» (
75
). Dopo tutto, la denominazione stessa «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» implica che la libertà non possa essere garantita a scapito della sicurezza e della giustizia. Quest’ultima nozione deve essere intesa, ovviamente, nel senso di giustizia per tutti: per i presunti autori di reati ma anche per le presunte vittime. È per questo motivo che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, TUE, all’interno di detto spazio deve essere assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, tra l’altro, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima (
76
).
115.
A tal riguardo, non si può ignorare il fatto che un approccio superficiale all’applicazione del principio del ne bis in idem potrebbe condurre ad abusi e manipolazioni da parte di criminali, che potrebbero tradursi nella scelta di un giudice ritenuto più favorevole («forum shopping») al fine di assicurarsi l’impunità per le proprie condotte. Infatti, allorché un reato è oggetto di indagini parallele da parte di più pubblici ministeri, vi è un rischio concreto che la procura che si trova in una posizione meno favorevole (oppure la procura che dispone di meno risorse umane o che è oberata da un carico di lavoro eccessivo) possa, di fatto, impedire la realizzazione di un’indagine seria su tale reato, poiché una decisione di archiviazione del procedimento da parte di detta procura potrebbe impedire ad altre procure di agire.
116.
Inoltre, su questo lato della bilancia vi è anche un interesse legato all’Unione europea che merita di essere tenuto in debita considerazione: la fiducia reciproca. Da una giurisprudenza costante risulta che la fiducia reciproca può essere mantenuta e rinforzata soltanto qualora le autorità di uno Stato membro siano in grado di accertarsi che, in un altro Stato membro, è stata condotta una valutazione
adeguata
della responsabilità penale di una persona sospettata di aver commesso un reato (
77
).
117.
È dunque della massima importanza che, nell’interpretazione dell’articolo 50 della Carta, si trovi un giusto equilibrio tra tali interessi. In particolare, una protezione efficace dei diritti individuali dovrebbe essere conciliata con l’interesse legittimo degli [OSCURATO:PERSONA] membri a evitare l’impunità dei criminali (
78
). È questa l’idea centrale che mi ha guidato nelle presenti conclusioni allorché, dopo aver esaminato e riflettuto sulla giurisprudenza, ho provato a suggerire alla Corte ciò che ritengo un approccio «equilibrato» alle condizioni del «bis» e dell’«idem».
118.
In particolare, non vedo in che modo una persona il cui coinvolgimento in un presunto reato non sia stato oggetto, nel corso di un primo procedimento, archiviato durante la fase delle indagini, di un esame specifico e/o sia stato esaminato unicamente sulla base di un complesso di indizi inadeguato e frammentario, possa validamente sostenere che un procedimento successivo, nell’ambito del quale il suo coinvolgimento sia esaminato in modo specifico, sulla base di un complesso di indizi solido e completo, lo porrebbe per due volte «a rischio di condanna» e/o contrasterebbe con il principio dell’autorità di cosa giudicata.
V.
Conclusione
119.
In conclusione, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione proposta dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dichiarando che una persona può considerarsi assolta a seguito di una sentenza penale definitiva, ai sensi dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in conseguenza dell’adozione, da parte di un pubblico ministero, di una decisione di archiviazione del procedimento, senza che a tale persona sia imposta alcuna sanzione o misura punitiva alternativa, soltanto in presenza, tra l’altro, delle seguenti condizioni: i) la decisione è basata su una valutazione nel merito della causa, che è il risultato di un’istruttoria approfondita, consistente in una valutazione accurata di un complesso di indizi sufficientemente completo; e ii) dal testo della decisione risulta che la posizione giuridica specifica di tale persona, in qualità di responsabile dei fatti asseritamente costituenti reato, è stata debitamente esaminata.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) V., ad esempio, Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: «Corte EDU»), sentenza dell’8 luglio 2019, Mihalache c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2019:0708JUD005401210, § 47) (in prosieguo: la «sentenza Mihalache»).
(
3
)
GU 2006, L 354, pag. 56
.
(
4
)
GU 2003, L 192, pag. 54
.
(
5
) Per quanto riguarda la nozione di procedimento in rem, v. infra, paragrafi 101 e 102 delle presenti conclusioni.
(
6
) [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento agli articoli 289 e 308 del Cod penal (codice penale rumeno) che sostanzialmente riguardano, tra l’altro, gli atti di corruzione passiva commessi da persone assimilate a funzionari pubblici, nonché agli articoli 1, 5 e 6 della legge n. 78/2000, in materia di prevenzione, individuazione e repressione degli atti di corruzione che riguardano, tra l’altro, gli atti di corruzione commessi da membri del personale che esercitano funzioni in seno a persone giuridiche.
(
7
) V., in particolare, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a. (
C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19
,
EU:C:2021:393
, punti
172
,
177
e
249
) (in prosieguo: la «sentenza AFJR»).
(
8
) Punto 4 dell’allegato alla decisione 2006/928. V., anche, considerando 3 e 6 della stessa.
(
9
) V. sentenza AFJR, punto 214, e sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19
,
EU:C:2021:1034
, punti
189
e
191
).
(
10
) Sentenza del 6 marzo 2014 (
C‑206/13
,
EU:C:2014:126
).
(
11
) V., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Moro (
C-646/17
,
EU:C:2019:489
, punti
66
e
67
e giurisprudenza ivi citata).
(
12
) V., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2023, Bursa Română de Mărfuri (
C‑394/21
,
EU:C:2023:146
, punto
60
).
(
13
) V., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, Volkswagen (
C‑134/20
,
EU:C:2022:571
, punto
33
).
(
14
) V., analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nelle cause Gözütok e Brügge (
C‑187/01 e C‑385/01
,
EU:C:2002:516
, paragrafi
36
e
37
).
(
15
) Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (
GU 2000, L 239, pag. 19
; in prosieguo: la «CAAS»). Tale disposizione è così formulata: «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente (...)».
(
16
) V., in particolare, sentenza del 5 giugno 2014, M (
C‑398/12
,
EU:C:2014:1057
, punto
35
; in prosieguo: la «sentenza M»).
(
17
) V., in particolare, sentenza del 22 marzo 2022, bpost (
C‑117/20
,
EU:C:2022:202
, punto
23
).
(
18
) Ibidem, punto 24 e giurisprudenza ivi citata.
(
19
) V., ad esempio, sentenza del 23 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑412/21
,
EU:C:2023:234
, punto
55
e giurisprudenza ivi citata). Il corsivo è mio.
(
20
) V. sentenza del 22 dicembre 2008, Turanský (
C‑491/07
,
EU:C:2008:768
, punti
34
e
35
).
(
21
) V. sentenza del 29 giugno 2016, Kossowski (
C‑486/14
,
EU:C:2016:483
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la «sentenza Kossowski»).
(
22
) V. sentenza M, punto 32.
(
23
) Utilizzo qui i termini impiegati nella sentenza Mihalache, § 128.
(
24
) Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotukhin c. Russia (CE:ECHR:2009:0210JUD001493903, § 108) (in prosieguo: la «sentenza Zolotukhin»).
(
25
) [OSCURATO:PERSONA] n. 117. Trattasi di un documento non vincolante elaborato dal Comitato direttivo per i diritti dell’uomo e presentato al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 22 novembre 1984. V. punto 22 (il corsivo è mio).
(
26
) V. sentenza M, punti 39 e 41.
(
27
) Sentenza Mihalache §§ da 102 a 116.
(
28
) Opinione concordante congiunta dei giudici Raimondi, Nussberger, Sicilianos, Spano, Yudkivska, Motoc e Ravarani.
(
29
) V., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia) (
C‑203/20
,
EU:C:2021:1016
, punti
56
e
57
nonché giurisprudenza ivi citata) (in prosieguo: la «sentenza AB e a.»). Si osservi, inoltre, che l’articolo 4 del Protocollo n. 7 fa riferimento all’essere «assolto o condannato (…) a seguito di una sentenza (…) definitiva».
(
30
) V., in tal senso, sentenza M, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata.
(
31
) V. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa van Straaten (
C‑150/05
,
EU:C:2006:381
, paragrafo
65
).
(
32
) V., in particolare, sentenze del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P
,
EU:C:2002:582
, punti da
54
a
69
); del 10 marzo 2005, Miraglia (
C‑469/03
,
EU:C:2005:156
, punti da
31
a
34
); del 22 dicembre 2008, Turanský (
C‑491/07
,
EU:C:2008:768
, punti da
40
a
45
); e sentenza AB e a., punto 61. V., anche, Corte EDU, decisione del 15 marzo 2005, Horciag c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2005:0315DEC007098201).
(
33
) Per quanto riguarda la prescrizione, devo ammettere che la sentenza del 28 settembre 2006, Gasparini e a. (
C‑467/04
,
EU:C:2006:610
, punti da
22
a
33
), sembra giungere a una conclusione diversa. Tuttavia, sono dell’avviso che, su tale questione, la sentenza Gasparini e a. non sia conciliabile con la giurisprudenza successiva della Corte in materia di assoluzione per motivi procedurali e, in ogni caso, sia stata implicitamente disattesa nella sentenza dell’8 settembre 2015, Taricco e a. (
C‑105/14
,
EU:C:2015:555
), nella quale la Corte ha considerato le norme nazionali in materia di prescrizione come norme di natura procedurale. Aggiungo che siffatta posizione è coerente con la giurisprudenza della Corte EDU: v., ad esempio, decisione del 5 dicembre 2019, Smoković c. Croazia (CE:ECHR:2019:1112DEC005784912, §§ da 43 a 45).
(
34
) V. sentenza Kossowski, punti 48, 53 e 54, e sentenza Mihalache, §§ 97 e 98.
(
35
) V., in particolare, sentenze del 12 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Avviso rosso dell’Interpol) (
C‑505/19
,
EU:C:2021:376
, punto
73
e giurisprudenza ivi citata), e dell’11 febbraio 2003, Gözütok e Brügge (
C‑187/01 e C‑385/01
,
EU:C:2003:87
, punti
27
,
28
e
31
). Analogamente, Corte EDU, sentenza Mihalache, §§ 94 e 95.
(
36
) V., ad esempio, l’opinione concordante del giudice Pinto de Albuquerque nella sentenza Mihalache, §§ 10 e ss.
(
37
) Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (
GU 2009, L 328, pag. 42
).
(
38
) Tale principio è sancito, in particolare, all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta.
(
39
) V., in tal senso, sentenza Kossowski, punto 52.
(
40
) V., più approfonditamente, le mie conclusioni nella causa GR e a. (
C‑726/21
,
EU:C:2023:240
, paragrafi da
35
a
53
).
(
41
) Sentenza Kossowski, punto 53.
(
42
) Sentenza Mihalache, § 98.
(
43
) Ibidem, § 97.
(
44
) Ad esempio, decisione quadro 2009/948 (cfr. supra, nota 37).
(
45
) V., per analogia, sentenza del 16 novembre 2010, Mantello (
C‑261/09
,
EU:C:2010:683
, punto
48
).
(
46
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa bpost (
C‑117/20
,
EU:C:2021:680
, paragrafo
119
).
(
47
) V., analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Kossowski (
C‑486/14
,
EU:C:2015:812
, paragrafi
75
e
76
).
(
48
) V., in tal senso, sentenza M, punto 30.
(
49
) V., in particolare, sentenza del 28 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione e ne bis in idem) (
C‑435/22 PPU
,
EU:C:2022:852
, punti
92
e
93
nonché giurisprudenza ivi citata). V., anche, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa van Straaten (
C‑150/05
,
EU:C:2006:381
, paragrafi
52
e
63
).
(
50
) V., in particolare, sentenza dell’11 febbraio 2003, Gözütok e Brügge (
C‑187/01 e C‑385/01
,
EU:C:2003:87
). V., anche, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nelle cause Gözütok e Brügge (
C‑187/01 e C‑385/01
,
EU:C:2002:516
, paragrafi
83
,
88
,
89
,
97
e
106
), nonché l’opinione concordante del giudice Bošnjak, condivisa dal giudice Serghides, nella sentenza Mihalache.
(
51
) V., ad esempio, sentenza del 23 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑412/21
,
EU:C:2023:234
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata). Il corsivo è mio.
(
52
) V., ad esempio, sentenza del 22 marzo 2022, Nordzucker e a. (
C‑151/20
,
EU:C:2022:203
, punto
38
e giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza riecheggia la giurisprudenza della Corte EDU, che si esprime in termini di «fatti che configurano un insieme di circostanze concrete che riguardano il medesimo autore, inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata ai fini di una condanna o dell’istituzione di un procedimento penale» (v., in particolare, sentenza Zolotoukhine, §§ 83 e 84).
(
53
) Sentenza del 22 marzo 2022, bpost (
C‑117/20
,
EU:C:2022:202
, punto
37
).
(
54
) V., ad esempio, Corte EDU, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia (CE:ECHR:2016:1115JUD002413011, § 108 e giurisprudenza ivi citata).
(
55
) V., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2006, van Straaten (
C‑150/05
,
EU:C:2006:614
, punto
49
), e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Kraaijenbrink (
C‑367/05
,
EU:C:2006:760
, paragrafi da
49
a
52
).
(
56
) V. sentenza del 22 marzo 2022, bpost (
C‑117/20
,
EU:C:2022:202
, punto
30
). V., anche, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa bpost (
C‑117/20
,
EU:C:2021:680
, paragrafo
135
). Analogamente, Corte EDU, 14 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] c. Bulgaria (n. 2), CE:ECHR:2010:0114JUD000237603, § 52.
(
57
) V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2007, Kraaijenbrink (
C‑367/05
,
EU:C:2007:444
, punto
29
).
(
58
) V. sentenza del 22 marzo 2022, Nordzucker e a. (
C‑151/20
,
EU:C:2022:203
, punto
39
e giurisprudenza ivi citata).
(
59
) Sentenza del 9 marzo 2006 (
C‑436/04
,
EU:C:2006:165
, punto
35
).
(
60
) Corte EDU, Zolotoukhine, §§ da 78 a 84.
(
61
) V. sentenza del 28 settembre 2006, Gasparini e a. (
C‑467/04
,
EU:C:2006:610
, punto
37
).
(
62
) V. sentenza del 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti (
C‑217/15 e C‑350/15
,
EU:C:2017:264
, punti
17
e
19
, nonché giurisprudenza ivi citata).
(
63
) Sentenza Mihalache, §§ 97 e 98.
(
64
) V., ad esempio, sentenza AB e a., punto 57 (il corsivo è mio).
(
65
) V. supra, paragrafi da 15 a 17 delle presenti conclusioni.
(
66
) Semplificando al massimo, le azioni in rem riguardano una situazione di fatto, mentre le azioni in personam sono dirette nei confronti di una persona.
(
67
) Coffey, G., «A History of the [OSCURATO:PERSONA]: from [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] of Law
, vol. 8, numero 3, luglio 2022, pagg. da 253 a 278.
(
68
) V. sentenza del 5 maggio 1966, Gutmann/[OSCURATO:PERSONA] (
18/65 e 35/65
,
EU:C:1966:24
) e, con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza più risalente, presa di posizione dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Spasic (
C‑129/14 PPU
,
EU:C:2014:739
, paragrafo
43
).
(
69
) V., Coffey, G., citato alla precedente nota 67. Analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nelle cause Gözütok e Brügge (
C‑187/01 e C-385/01
,
EU:C:2002:516
, paragrafo
49
).
(
70
) Come dichiarato dalla Corte suprema degli [OSCURATO:PERSONA] d’America nella causa Green c. [OSCURATO:PERSONA] (1957) 355 US 184, pag. 187. V., anche, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Kossowski (
C‑486/14
,
EU:C:2015:812
, paragrafo
36
).
(
71
) A tal riguardo, v. conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa M (
C‑398/12
,
EU:C:2014:65
, paragrafo
48
).
(
72
) Per quanto riguarda la nozione di «autorità di cosa giudicata», v., tra l’altro, sentenza del 30 settembre 2003, Köbler (
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
, punto
38
). Sul rapporto tra le due nozioni, v. sentenza del 22 marzo 2022, Nordzucker e a. (
C‑151/20
,
EU:C:2022:203
, punto
62
e giurisprudenza ivi citata).
(
73
) V. sentenza del 12 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Avviso rosso dell’Interpol) (
C‑505/19
,
EU:C:2021:376
, punto
79
e giurisprudenza ivi citata).
(
74
) V., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem)
C‑665/20
,
EU:C:2021:339
, punto
97
), e sentenza AB e a., punto 58.
(
75
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Kossowski (
C‑486/14
,
EU:C:2015:812
, paragrafo
80
), e conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa BV (
C‑129/19
,
EU:C:2020:375
, paragrafo
113
).
(
76
) V., a tal riguardo, sentenza del 10 marzo 2005, Miraglia (
C‑469/03
,
EU:C:2005:156
, punto
34
).
(
77
) V. sentenza del 12 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Avviso rosso dell’Interpol) (
C‑505/19
,
EU:C:2021:376
, punto
81
e giurisprudenza ivi citata).
(
78
) Analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (Avviso rosso dell’Interpol) (
C‑505/19
,
EU:C:2020:939
, paragrafo
93
), e nella causa bpost (
C‑117/20
,
EU:C:2021:680
, paragrafo
121
).