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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48941/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato quella emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Napoli e appellata da [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante della premeditazione relativamente al reato di tentato omicidio contestatogli (capo a) e riducendo, ad anni sette di reclusione, la pena irrogatagli, in quanto ritenuto responsabile del predetto reato, nonché di quelli, unificati per continuazione, di detenzione e di porto illegale di arma comune da sparo (capo b).

2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata e idonea a supportare il giudizio di colpevolezza in sede di merito, Franzese il 7 luglio 2019 ingaggiò, nella via Rosario sita a Frattaminore, uno scontro a fuoco con [OSCURATO:PERSONA].

Il primo affiancò a bordo di un motoveicolo l'auto guidata dal secondo ed esplose all'indirizzo dello stesso numerosi colpi di pistola, uno dei quali lo raggiunse alla coscia destra.

Appena dopo, l'auto condotta da Melillo tamponò il motoveicolo in cui si trovava Franzese, causandone la caduta.

Approfittando di ciò, un terzo soggetto scese dall'autovettura esplose diversi colpi di arma da fuoco che attinsero Franzese in più parti del corpo.

Ciò prima che egli potesse allontanarsi su altro motoveicolo condotto da uno dei soggetti insieme ai quali aveva intercettato in strada l'auto di Melillo.

3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Franzese, a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione.

Deduce che la ricostruzione accusatoria recepita dalla Corte di appello risulta viziata già nelle premesse, in quanto il ricorrente è stato ritenuto presente in occasione della sparatoria ripresa dalle telecamere sui luoghi dei fatti, nonostante non fosse stato possibile identificarlo a mezzo delle immagini.

Da nessun elemento emergeva che Franzese fosse stato raggiunto dai colpi esplosi dall'arma in possesso del conducente dell'auto.

Si è mancato di considerare che l'orario di arrivo di Franzese al pronto soccorso non era compatibile con quello in cui egli avrebbe preso parte alla sparatoria.

La tesi secondo cui prima del fatto vi sarebbe stato un diverbio fra Franzese e Melillo è stata sostenuta sulla base di fonti confidenziali.

Si è attribuito significato al rilevamento di tracce di polvere da sparo sul rincorrente associabile, però, semplicemente all'esplosione di colpi di arma da fuoco che ebbero ad attingerlo.

In proposito, sono stati citati passi di conversazioni intercettate in assenza di ogni dovuta verifica critica.

3.2. Con il secondo motivo denuncia vizi della motivazione con riguardo al riconoscimento degli estremi del tentativo di omicidio nella condotta contestata al ricorrente.

Rileva che non sono state fornite spiegazioni a confutazione delle conclusioni del consulente tecnico Lombardi, secondo cui nessuno dei colpi esplosi risultava a cagionare la morte di Melillo.

Né si è considerato che la persona a bordo del motoveicolo aveva indirizzato gli spari sempre verso la portiera dell'autovettura condotta dall'antagonista.

Inoltre, è mancato il confronto con le deduzioni in ordine alla sussistenza degli estremi della desistenza volontaria.

3.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Le doglianze mosse con il primo motivo ribadiscono alcuni degli stessi rilievi già proposti in sede di appello e rimasti puntualmente confutati dalla motivazione della sentenza impugnata (pagg. 8-11), in forza di ragionate considerazioni che in questa sede la difesa ignora o contesta sulla base di tesi solo rivalutative che impropriamente scompongono il quadro probatorio.

Seguendo tale inammissibile percorso critico, la difesa asserisce l'apoditticità delle conclusioni esposte dai giudici di merito in ordine all'individuazione nel ricorrente nella persona che ebbe ad esplodere i colpi all'indirizzo del conducente dell'autoveicolo, affermando l'impossibilità di riconoscerne le fattezze fisiche tramite le immagini delle videoregistrazioni, l'utilizzo fonti confidenziali ed incompletezze degli accertamenti di natura balistica, senza però misurarsi con la concludenza e la logicità dei ragionamenti articolati dai giudici di secondo grado a supporto delle suddette conclusioni, fondati sulla pacifica disponibilità da parte dell'imputato, al momento dei fatti, del motoveicolo TMAX su cui si trovava la persona che ebbe il conflitto a fuoco con [OSCURATO:PERSONA] e sulle lesioni da colpo di arma da fuoco di conseguenza riportate dall'imputato e riscontrare dai sanitari secondo i referti in atti; elementi, questi, apprezzati anche unitamente alla risultanze dell'esame stub e dell'attività captativa.

Le censure intendono, altresì, negare la compatibilità dei tempi degli spostamenti dell'imputato con l'orario della commissione del delitto, introducendo in proposito apprezzamenti solo rivalutativi, per opporsi alle ricostruzioni di merito della sentenza (pag. 10) che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, articola confutazioni ampiamente motivate.

Le stesse considerazioni vanno svolte con riferimento all'esito dello STUB, posto che le censure neppure colgono come tale esito sia stato rappresentato soltanto in quanto idoneo a confermare la ricostruzione desunta dalle altre fonti in forza di apprezzamenti complessivi.

Quanto poi al significato delle conversazioni intercettate, la difesa, introducendo altri generici rilievi in ordine a mancate verifiche critiche, manca di considerare l'intero contenuto dei dialoghi e, dunque, la rappresentazione di merito della concludenza dei relativi esiti informativi in rapporto a tutte le altre risultanze che risultano congiuntamente apprezzate.

Per il resto, il motivo non fa altro che continuare ad esporre solo discorsive confutazioni.

3. Il secondo motivo del ricorso, per opporsi alle risposte ampiamente motivate nella sentenza impugnata (pagg. 11-13) anche in ordine ai rilievi aventi ad oggetto la sussistenza degli estremi del tentativo di omicidio, asserisce lacune nella considerazione di parti delle conclusioni dei consulenti e di una informativa (estrapolate da tutto il resto), di cui rimane indimostrata la rilevanza, posto che la difesa ignora l'intero percorso di merito su tale tema, laddove risultano appropriatamente valorizzati, congiuntamente, i dati relativi alla potenzialità dell'arma, alla direzione dei ripetuti colpi, alla posizione della vittima rispetto alla portiera dell'autoveicolo sulla quale si infrangevano i colpi e ai plausibili effetti delle lesioni, secondo una ricostruzione per intero coerente con la ragionata analisi delle videoregistrazioni.

A ciò si aggiungono altre asserzioni circa la desistenza volontaria dal proposito criminoso del tutto estranee al confronto con la ricostruzione di merito della dinamica dei fatti e prive dii ogni considerazione della precedente integrazione di tutti gli estremi del tentato omicidio.

Si tratta, dunque, di censure aspecifiche, solo rivalutative e prive di qual « si fondatezza.4.

Le deduzioni esposte con il terzo motivo risultano parimenti inammissibili, poiché contestano il diniego delle circostanze generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio sulla base di generiche asserzioni che ignorano del tutto le appropriate spiegazioni illustrate anche a tal riguardo nella sentenza impugnata (pag. 16), idonee a dare piena contezza delle ragioni delle discrezionali determinazioni attribuite in materia al giudice di merito, secondo i paramenti di valutazione contemplati dall'art. 133 cod. pen. 5.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila, da versare alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato quella emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Napoli e appellata da [OSCURATO:PERSONA], escludendo l'aggravante della premeditazione relativamente al reato di tentato omicidio contestatogli (capo a) e riducendo, ad anni sette di reclusione, la pena irrogatagli, in quanto ritenuto responsabile del predetto reato, nonché di quelli, unificati per continuazione, di detenzione e di porto illegale di arma comune da sparo (capo b). 2. Secondo la ricostruzione dei fatti ritenuta provata e idonea a supportare il giudizio di colpevolezza in sede di merito, Franzese il 7 luglio 2019 ingaggiò, nella via Rosario sita a Frattaminore, uno scontro a fuoco con [OSCURATO:PERSONA]. Il primo affiancò a bordo di un motoveicolo l'auto guidata dal secondo ed esplose all'indirizzo dello stesso numerosi colpi di pistola, uno dei quali lo raggiunse alla coscia destra. Appena dopo, l'auto condotta da Melillo tamponò il motoveicolo in cui si trovava Franzese, causandone la caduta. Approfittando di ciò, un terzo soggetto scese dall'autovettura esplose diversi colpi di arma da fuoco che attinsero Franzese in più parti del corpo. Ciò prima che egli potesse allontanarsi su altro motoveicolo condotto da uno dei soggetti insieme ai quali aveva intercettato in strada l'auto di Melillo. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione Franzese, a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Deduce che la ricostruzione accusatoria recepita dalla Corte di appello risulta viziata già nelle premesse, in quanto il ricorrente è stato ritenuto presente in occasione della sparatoria ripresa dalle telecamere sui luoghi dei fatti, nonostante non fosse stato possibile identificarlo a mezzo delle immagini. Da nessun elemento emergeva che Franzese fosse stato raggiunto dai colpi esplosi dall'arma in possesso del conducente dell'auto. Si è mancato di considerare che l'orario di arrivo di Franzese al pronto soccorso non era compatibile con quello in cui egli avrebbe preso parte alla sparatoria. La tesi secondo cui prima del fatto vi sarebbe stato un diverbio fra Franzese e Melillo è stata sostenuta sulla base di fonti confidenziali. Si è attribuito significato al rilevamento di tracce di polvere da sparo sul rincorrente associabile, però, semplicemente all'esplosione di colpi di arma da fuoco che ebbero ad attingerlo. In proposito, sono stati citati passi di conversazioni intercettate in assenza di ogni dovuta verifica critica. 3.2. Con il secondo motivo denuncia vizi della motivazione con riguardo al riconoscimento degli estremi del tentativo di omicidio nella condotta contestata al ricorrente. Rileva che non sono state fornite spiegazioni a confutazione delle conclusioni del consulente tecnico Lombardi, secondo cui nessuno dei colpi esplosi risultava a cagionare la morte di Melillo. Né si è considerato che la persona a bordo del motoveicolo aveva indirizzato gli spari sempre verso la portiera dell'autovettura condotta dall'antagonista. Inoltre, è mancato il confronto con le deduzioni in ordine alla sussistenza degli estremi della desistenza volontaria. 3.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le doglianze mosse con il primo motivo ribadiscono alcuni degli stessi rilievi già proposti in sede di appello e rimasti puntualmente confutati dalla motivazione della sentenza impugnata (pagg. 8-11), in forza di ragionate considerazioni che in questa sede la difesa ignora o contesta sulla base di tesi solo rivalutative che impropriamente scompongono il quadro probatorio. Seguendo tale inammissibile percorso critico, la difesa asserisce l'apoditticità delle conclusioni esposte dai giudici di merito in ordine all'individuazione nel ricorrente nella persona che ebbe ad esplodere i colpi all'indirizzo del conducente dell'autoveicolo, affermando l'impossibilità di riconoscerne le fattezze fisiche tramite le immagini delle videoregistrazioni, l'utilizzo fonti confidenziali ed incompletezze degli accertamenti di natura balistica, senza però misurarsi con la concludenza e la logicità dei ragionamenti articolati dai giudici di secondo grado a supporto delle suddette conclusioni, fondati sulla pacifica disponibilità da parte dell'imputato, al momento dei fatti, del motoveicolo TMAX su cui si trovava la persona che ebbe il conflitto a fuoco con [OSCURATO:PERSONA] e sulle lesioni da colpo di arma da fuoco di conseguenza riportate dall'imputato e riscontrare dai sanitari secondo i referti in atti; elementi, questi, apprezzati anche unitamente alla risultanze dell'esame stub e dell'attività captativa. Le censure intendono, altresì, negare la compatibilità dei tempi degli spostamenti dell'imputato con l'orario della commissione del delitto, introducendo in proposito apprezzamenti solo rivalutativi, per opporsi alle ricostruzioni di merito della sentenza (pag. 10) che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, articola confutazioni ampiamente motivate. Le stesse considerazioni vanno svolte con riferimento all'esito dello STUB, posto che le censure neppure colgono come tale esito sia stato rappresentato soltanto in quanto idoneo a confermare la ricostruzione desunta dalle altre fonti in forza di apprezzamenti complessivi. Quanto poi al significato delle conversazioni intercettate, la difesa, introducendo altri generici rilievi in ordine a mancate verifiche critiche, manca di considerare l'intero contenuto dei dialoghi e, dunque, la rappresentazione di merito della concludenza dei relativi esiti informativi in rapporto a tutte le altre risultanze che risultano congiuntamente apprezzate. Per il resto, il motivo non fa altro che continuare ad esporre solo discorsive confutazioni. 3. Il secondo motivo del ricorso, per opporsi alle risposte ampiamente motivate nella sentenza impugnata (pagg. 11-13) anche in ordine ai rilievi aventi ad oggetto la sussistenza degli estremi del tentativo di omicidio, asserisce lacune nella considerazione di parti delle conclusioni dei consulenti e di una informativa (estrapolate da tutto il resto), di cui rimane indimostrata la rilevanza, posto che la difesa ignora l'intero percorso di merito su tale tema, laddove risultano appropriatamente valorizzati, congiuntamente, i dati relativi alla potenzialità dell'arma, alla direzione dei ripetuti colpi, alla posizione della vittima rispetto alla portiera dell'autoveicolo sulla quale si infrangevano i colpi e ai plausibili effetti delle lesioni, secondo una ricostruzione per intero coerente con la ragionata analisi delle videoregistrazioni. A ciò si aggiungono altre asserzioni circa la desistenza volontaria dal proposito criminoso del tutto estranee al confronto con la ricostruzione di merito della dinamica dei fatti e prive dii ogni considerazione della precedente integrazione di tutti gli estremi del tentato omicidio. Si tratta, dunque, di censure aspecifiche, solo rivalutative e prive di qual « si fondatezza.4. Le deduzioni esposte con il terzo motivo risultano parimenti inammissibili, poiché contestano il diniego delle circostanze generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio sulla base di generiche asserzioni che ignorano del tutto le appropriate spiegazioni illustrate anche a tal riguardo nella sentenza impugnata (pag. 16), idonee a dare piena contezza delle ragioni delle discrezionali determinazioni attribuite in materia al giudice di merito, secondo i paramenti di valutazione contemplati dall'art. 133 cod. pen. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila, da versare alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
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