CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sai:alte le conclusioni del PG 4nQ`1Q3-a à1/4•i%&, CS( Lcs. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, di concessione della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] è detenuto per provvedimento di cumulo - con scadenza pena al 25 giugno 2037 - che unifica sedici sentenze di condanna anche per delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen. Ha espiato già un quarto della pena complessivamente inflitta e gli è stata riconosciuta, per alcuna delle condanne in esecuzione, l'attenuante della collaborazione. 2. Il Tribunale ha ritenuto prematura la concessione della detenzione domiciliare, e ciò benché il richiedente abbia partecipato alle attività trattamentali e alla rivisitazione in chiave critica del vissuto criminale, tanto da essere ammesso alla fruizione di permessi premio, e la Direzione nazionale antimafia abbia attestato l'importanza della collaborazione prestata. 3. Le ragioni che hanno indotto al diniego della misura extramuraria si rinvengono sia nel fatto che l'ammissione al permesso premio è stata deliberata appena poco tempo fa, sia nella considerazione che è intervenuta una recente condanna, dell'aprile 2021, alla pena di anni dodici di reclusione e che la scadenza della pena è ancora lontana, con in più un possibile ulteriore allungamento in ragione della citata condanna, a nulla rilevando che, per un brevissimo periodo, il richiedente ha beneficiato del differimento della esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha edotto vizio di violazione di legge per erronea applicazione della normativa in materia di concessione della detenzione domiciliare ex art. 16-nonies decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. È errato considerare prematuro l'accesso alla misura alternativa: il Tribunale ha sbagliato, in questa prospettiva, a collocare la fruizione del primo permesso premio nell'aprile del 2021, perché invece è di ben sei mesi precedente, in occasione del Natale del 2020; non è poi rispondente al vero che per effetto della nuova condanna possa mutare la data del fine pena e ciò per l'operatività dell'art. 78 cod. pen.; e non è corretto, nella prospettiva della progressione trattamentale, svilire l'importanza del periodo trascorso in regime di arresti domiciliari per motivi di salute a seguito della pandemia da Covid-19. Si consideri che il ricorrente, detenuto dal 17 marzo 2008, ha espiato quasi la metà del trentennale di cui al cumulo di pene e che dall'istruttoria compiuta emerge la prognosi di compiuta revisione critica e di ravvedimento. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione, che è illogica, lacunosa e in contrasto con le risultanze istruttorie. L'ordinanza impugnata ha trascurato i passaggi più salienti della relazione di sintesi del carcere e della nota della Direzione nazionale antimafia, che pongono in evidenza la certezza della prognosi favorevole in termini di ravvedimento, dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del ravvedimento richiesto ai fini dell'accesso alla misura. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza è motivata in modo manifestamente illogico perché intrinsecamente incoerente. Ha dato atto della partecipazione del ricorrente alle attività di rieducazione e al processo di rivisitazione critica del vissuto criminale, della importanza della sua collaborazione e ha ricordato che gli sono stati concessi permessi premio e che ha trascorso una parte del periodo di espiazione di pena, non particolarmente ampio e comunque pari a tre mesi, in detenzione domiciliare, disposta per differimento di esecuzione legato a ragioni di salute durante il tempo della maggiore emergenza pandemica. Ciò nonostante, ha negato la concessione della misura alternativa per una pluralità di ragioni che non sono capaci, sì come illustrate e valutate nell'ordinanza impugnata, di superare o efficacemente contrastare il significato degli indici positivi appena prima elencati. Ha valorizzato il dato della recente condanna alla pena di anni dodici di reclusione per un delitto di omicidio e non ha preso in considerazione un aspetto rilevante, pur richiamato, ossia che il fatto fu commesso prima dell'inizio della collaborazione, specificamente nel 1997. Ha fatto riferimento al lontano fine pena e ha aggiunto, senza il necessario approfondimento del rilievo critico, che la recente condanna potrà comportar un ulteriore allungamento dei temi di espiazione.Ha quindi ricordato che il ricorrente ha fruito di un permesso premio ma ha osservato, senza spiegare il senso e l'incidenza del rilievo, che ciò è avvenuto di recente. Ha altresì dato atto che il ricorrente è stato ammesso alla detenzione domiciliare per differimento dell'esecuzione ma ha ridimensionato la portata favorevole del richiamo con il rilievo che il periodo è stato brevissimo, senza argomentare a tal proposito e senza quindi affermare ciò che sembra soltanto abbozzato ossia che si è trattato di un esperimento non significativo per la sua brevità. Nei termini in cui il Tribunale ha motivato la decisione di diniego emerge una consistente contraddizione tra quanto affermato in punto di progressi trattamentali e quanto richiamato, sommariamente e senza il necessario approfondimento, per contrastare il peso potenzialmente decisivo degli elementi favorevoli. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, il 1°