Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 38174/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa 1'8 giugno 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l'opposizione al decreto di espulsione (ai sensi dell'art.16 d.lgs. n.286 del 1998) proposta da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge- TRABELSI Abdulmonam deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, stante l'ampia e congrua motivazione espressa nella decisione impugnata sui profili rilevanti per la decisione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa 1'8 giugno 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha respinto l'opposizione al decreto di espulsione (ai sensi dell'art.16 d.lgs. n.286 del 1998) proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge- TRABELSI Abdulmonam deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, stante l'ampia e congrua motivazione espressa nella decisione impugnata sui profili rilevanti per la decisione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 38174/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris