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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30962/2023

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare; avverso la ordinanza n. 87/22 Mod.18 del Tribunale di Vicenza del 11 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vicenza, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento reso in data 11 ottobre 2022 il Tribunale di Vicenza, operante in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'appello presentato nell'interesse del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo curatore, avverso il provvedimento con il quale, il precedente 5 settembre 2022 il Gip del Tribunale di Vicenza aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal medesimo organo giudiziario in data 7 luglio 2022, nell'ambito di un'indagine in corso di svolgimento in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla commissione da parte del medesimo, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], di taluni reati di carattere fiscale, anche a carico della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del rilievo che il Bernardi, oltre ad essere come detto legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], era anche titolare della delega ad operare su taluni conti correnti bancari intestati a società terze, fra le quali la [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, era nella disponibilità anche delle somme giacenti su tali conti correnti.

Essendo stato dichiarato, con sentenza del 15 ottobre 2021 il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], la curatela di questo, in data 10 febbraio 2022 chiedeva al Gip di Vicenza la restituzione del danaro Sequestratole; con provvedimento reso in data 5 settembre 2022, su conforme parere del Pm procedente, il Gip rigettava la richiesta.

Essendo stato autorizzato dal Giudice delegato al fallimento con decreto del 26 aprile 2022 il curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso il ricordato rigetto al Tribunale dlel riesame.

Con la ricordata ordinanza del 11 ottobre 2022 il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'appello, osservando, in primo luogo, come la presente vicenda non sia definibile ai sensi dei novellati artt. 317 e 318 del codice della crisi dell'impresa, dlgs n. 14 del 2019, trattandosi di normativa ancora non entrata in vigore al momento in cui era stata dichiarata l'apertura della procedura concorsuale relativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl, per cui, giusta la previsione di cui all'art. 390, comma 2, del citato dlgs n. 14 del 2019, in base alla quale le norme in esso contenute sono applicabili alle sole procedure dichiarate successivamente alla sua entrata in vigore, le citate disposizioni del dlgs n. 14 del 2019 non è pertinente quanto al caso ora in esame.

Fatta questa premessa il Tribunale ha comunque ritenuto che in ogni caso i beni del fallimento non dovevano essere sottratti alla misura cautelare disposta dal Gip, ciò in quanto la disponibilità finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] srl era da ricondurre direttamente al Bernardi, posto che tale società era un mero schermo dietro al quale si celava la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta integralmente dominata dal Bernardi.

Sulla base, pertanto, del rilevo che i conti correnti di [OSCURATO:PERSONA] fossero nella materiale disponibilità del Bernardi il Tribunale palladiano ha rigettato l'appello proposto avverso il rigetto della revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip in data 5 settembre 2022, provvedimento che è stato, anzi, in tal modo, confermato.

Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la citata curatela fallimentare, articolando tre motivi di impugnazione.

Il primo di essi riguarda la violazione di legge in relazione all'applicazione delle disposizioni contenute nel dlgs n. 14 del 2019.

Il secondo motivo ha come suo riferimento la violazione di legge quanto all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 42 della legge fallimentare.

Infine, il terzo motivo di ricorso riguarda la ritenuta errata applicazione dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo si osserva che, diversamente da quanto appare essere opinione del ricorrente - il quale lamenta il fatto che il Tribunale di Vicenza avrebbe ritenuto applicabile alla presente fattispecie la disciplina contenuta del dlgs n. 14 del 2019 di5ciplinante ex novo la crisi dell'impresa - nella ordinanza impugnata si legge espressamente che "in ogni caso la disciplina del codice della crisi di imprese non sarebbe comunque applicabile al caso di specie, considerato (che) esso contiene una specifica disciplina transitoria, come correttamente osservato dal Gip" tal da escludere siffatta applicabilità; questa affermazione è, quindi, inequivocabilmente e definitivamente chiarita dall'osservazione, anch'essa contenuta nella ordinanza impugnata, che, essendo stato dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio 2022, prima della entrata in vigore del dIgs n. 14 del 2019, al presente caso "non (gli) si applica la disciplina ivi previsl:a".Il rilievo che precede evidenzia la incongruenza del motivo di ricorso rispetto al contenuto del provvedimento impugnato e, pertanto, la sua inammissibilità.

Esaminando, a questo punto, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, ritiene questo Collegio, che gli stessi siano entrambi inammissibili per la loro sostanziale genericità.

Deve, infatti, rilevarsi che il Tribunale di Vicenza, nel ritenere estensibile ai beni della [OSCURATO:PERSONA] srl il sequestro preventivo disposto nei confronti del Bernardi è partito dal presupposto - in relazione al quale è stata offerta una plausibile base motiva2ionale legata alla COstitu2ione della COMpagine sociale della [OSCURATO:PERSONA], integralmente riconducibile, sia pure attraverso l'interposizione di soggetti terzi all'indagato - che tale struttura societaria sia un mero schermo dietro al quale opera esclusivamente, ed in assenza di vincoli, il Bernardi.

Una tale ricostruzione, che - ponendo in discussione (anzi in realtà escludendo) la sussistenza di una effettiva e sostanziale autonoma soggettività in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl - rende così inoperanti i rilievi in ordine alla necessaria tutela della posizione di questa e dei suoi creditori, atteso che siffatta posizione non sarebbe meritevole di alcuna tutela in quanto solo frutto di una mera apparenza, volta a dissimulare la reale ed esclusiva riferibilità del patrimonio di questa al solo Bernardi.

Tale ricostruzione, peraltro, non è stata in sostanza efficacemente criticata dalla ricorrente difesa, la quale si è limitata solo a formulare delle generiche contestazioni senza evidenziare alcuna ragione che possa valere ad escludere la natura meramente formale della soggettività espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è, d'altra parte, da osservare che quand'anche la ricorrente difesa avesse posto in discussione gli argomenti svolti dal Tribunale di Vicenza, una tale contestazione, risolvendosi nella censura relativa alla motivazione del provvedimento impugnato, sarebbe stata nella presente sede il legittimità in ogni caso inammissibile, stante l'espresso limite alla possibilità di impugnare i provvedimenti del tipo ora in esame, riguardante, visto l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., la deducibilità del solo vizio di violazione di legge.

Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare; avverso la ordinanza n. 87/22 Mod.18 del Tribunale di Vicenza del 11 ottobre 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vicenza, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento reso in data 11 ottobre 2022 il Tribunale di Vicenza, operante in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'appello presentato nell'interesse del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo curatore, avverso il provvedimento con il quale, il precedente 5 settembre 2022 il Gip del Tribunale di Vicenza aveva, a sua volta, rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal medesimo organo giudiziario in data 7 luglio 2022, nell'ambito di un'indagine in corso di svolgimento in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla commissione da parte del medesimo, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], di taluni reati di carattere fiscale, anche a carico della [OSCURATO:PERSONA] sulla base del rilievo che il Bernardi, oltre ad essere come detto legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], era anche titolare della delega ad operare su taluni conti correnti bancari intestati a società terze, fra le quali la [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, era nella disponibilità anche delle somme giacenti su tali conti correnti. Essendo stato dichiarato, con sentenza del 15 ottobre 2021 il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], la curatela di questo, in data 10 febbraio 2022 chiedeva al Gip di Vicenza la restituzione del danaro Sequestratole; con provvedimento reso in data 5 settembre 2022, su conforme parere del Pm procedente, il Gip rigettava la richiesta. Essendo stato autorizzato dal Giudice delegato al fallimento con decreto del 26 aprile 2022 il curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso il ricordato rigetto al Tribunale dlel riesame. Con la ricordata ordinanza del 11 ottobre 2022 il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'appello, osservando, in primo luogo, come la presente vicenda non sia definibile ai sensi dei novellati artt. 317 e 318 del codice della crisi dell'impresa, dlgs n. 14 del 2019, trattandosi di normativa ancora non entrata in vigore al momento in cui era stata dichiarata l'apertura della procedura concorsuale relativa alla [OSCURATO:PERSONA] srl, per cui, giusta la previsione di cui all'art. 390, comma 2, del citato dlgs n. 14 del 2019, in base alla quale le norme in esso contenute sono applicabili alle sole procedure dichiarate successivamente alla sua entrata in vigore, le citate disposizioni del dlgs n. 14 del 2019 non è pertinente quanto al caso ora in esame. Fatta questa premessa il Tribunale ha comunque ritenuto che in ogni caso i beni del fallimento non dovevano essere sottratti alla misura cautelare disposta dal Gip, ciò in quanto la disponibilità finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] srl era da ricondurre direttamente al Bernardi, posto che tale società era un mero schermo dietro al quale si celava la [OSCURATO:PERSONA], a sua volta integralmente dominata dal Bernardi. Sulla base, pertanto, del rilevo che i conti correnti di [OSCURATO:PERSONA] fossero nella materiale disponibilità del Bernardi il Tribunale palladiano ha rigettato l'appello proposto avverso il rigetto della revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip in data 5 settembre 2022, provvedimento che è stato, anzi, in tal modo, confermato. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la citata curatela fallimentare, articolando tre motivi di impugnazione. Il primo di essi riguarda la violazione di legge in relazione all'applicazione delle disposizioni contenute nel dlgs n. 14 del 2019. Il secondo motivo ha come suo riferimento la violazione di legge quanto all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 42 della legge fallimentare. Infine, il terzo motivo di ricorso riguarda la ritenuta errata applicazione dell'art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo si osserva che, diversamente da quanto appare essere opinione del ricorrente - il quale lamenta il fatto che il Tribunale di Vicenza avrebbe ritenuto applicabile alla presente fattispecie la disciplina contenuta del dlgs n. 14 del 2019 di5ciplinante ex novo la crisi dell'impresa - nella ordinanza impugnata si legge espressamente che "in ogni caso la disciplina del codice della crisi di imprese non sarebbe comunque applicabile al caso di specie, considerato (che) esso contiene una specifica disciplina transitoria, come correttamente osservato dal Gip" tal da escludere siffatta applicabilità; questa affermazione è, quindi, inequivocabilmente e definitivamente chiarita dall'osservazione, anch'essa contenuta nella ordinanza impugnata, che, essendo stato dichiarato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] il 10 febbraio 2022, prima della entrata in vigore del dIgs n. 14 del 2019, al presente caso "non (gli) si applica la disciplina ivi previsl:a".Il rilievo che precede evidenzia la incongruenza del motivo di ricorso rispetto al contenuto del provvedimento impugnato e, pertanto, la sua inammissibilità. Esaminando, a questo punto, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, ritiene questo Collegio, che gli stessi siano entrambi inammissibili per la loro sostanziale genericità. Deve, infatti, rilevarsi che il Tribunale di Vicenza, nel ritenere estensibile ai beni della [OSCURATO:PERSONA] srl il sequestro preventivo disposto nei confronti del Bernardi è partito dal presupposto - in relazione al quale è stata offerta una plausibile base motiva2ionale legata alla COstitu2ione della COMpagine sociale della [OSCURATO:PERSONA], integralmente riconducibile, sia pure attraverso l'interposizione di soggetti terzi all'indagato - che tale struttura societaria sia un mero schermo dietro al quale opera esclusivamente, ed in assenza di vincoli, il Bernardi. Una tale ricostruzione, che - ponendo in discussione (anzi in realtà escludendo) la sussistenza di una effettiva e sostanziale autonoma soggettività in capo alla [OSCURATO:PERSONA] srl - rende così inoperanti i rilievi in ordine alla necessaria tutela della posizione di questa e dei suoi creditori, atteso che siffatta posizione non sarebbe meritevole di alcuna tutela in quanto solo frutto di una mera apparenza, volta a dissimulare la reale ed esclusiva riferibilità del patrimonio di questa al solo Bernardi. Tale ricostruzione, peraltro, non è stata in sostanza efficacemente criticata dalla ricorrente difesa, la quale si è limitata solo a formulare delle generiche contestazioni senza evidenziare alcuna ragione che possa valere ad escludere la natura meramente formale della soggettività espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è, d'altra parte, da osservare che quand'anche la ricorrente difesa avesse posto in discussione gli argomenti svolti dal Tribunale di Vicenza, una tale contestazione, risolvendosi nella censura relativa alla motivazione del provvedimento impugnato, sarebbe stata nella presente sede il legittimità in ogni caso inammissibile, stante l'espresso limite alla possibilità di impugnare i provvedimenti del tipo ora in esame, riguardante, visto l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., la deducibilità del solo vizio di violazione di legge. Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend
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