Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10988/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udito, per la parte civile costituita, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodelle conclusioni, in precedenza depositate, unitamente alla nota spese;udito, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia assolutoria diprimo grado, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agliartt. 473 e 517 cod. pen. e, pur dichiarando la prescrizione degli stessi, hariconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civilecostituita.In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalladecisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso il delitto di cui all'art. 473cod. pen. perché, nella veste di legale rappresentante della società Cà di Rajo diCecchetto [OSCURATO:PERSONA] c. s.as., aveva contraffatto marchi tridimensionali registratia livello comunitario sin dalla data del 26 marzo 2014, da parte della societàBottega s.p.a., a tutela della forma e della colorazione monocroma specchiataoro e rosa di particolari bottiglie commercializzate quali contenitori di vino.Inoltre, in conformità al capo b) della rubrica, la sentenza censurata, ancorauna volta in riforma di quella di primo grado, ha ritenuto responsabile l’imputatodel delitto di cui all'art. 517 cod. pen.,in quanto, nella medesima veste, avevaposto in vendita o comunque posto in essere atti diretti in modo non equivocoalla messa in circolazione, un grande quantitativo di prodotti industriali, comebottiglie di colore argento specchiato contenenti vino, idonei ad indurre ininganno il compratore sull’origine, provenienza e qualità del prodotto, trattandosidi bottiglie che imitavano per forma, colore e contenuto il marchio (nonregistrato) tridimensionale caratteristico di quelle commercializzate dalla societàBottega s.p.a.2.

Avverso la richiamata sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo, il ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Venezia hariformato in senso assolutorio la decisione di primo grado violando l’obbligo dimotivazione rafforzata, limitandosi ad effettuare una lettura alternativa dellerisultanze processuali.

Sottolinea che ciò sarebbe evidente dalla mancataindicazione delle ragioni per le quali è stata attribuita prevalenza a valutazionitecniche, confermate dai periti in sede di esame, e ad altre prove dibattimentali,sminuendo la portata di altre.2.2.

Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto, pur a frontedell’overturning sfavorevole, non è stato rinnovato l’esame dei consulenti tecnici,in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella pronuncia “Pavan”.2.3.

Con il terzo motivo assume, rispetto all’affermazione della suaresponsabilità penale per il reato di cui all’art. 473 cod. pen., erroneaapplicazione di tale disposizione e illogicità manifesta della motivazione.Al riguardo pone in rilievo che: la pronuncia impugnata, nel rispetto delleregole in tema di motivazione c.d. rafforzata, non ha superato conargomentazioni adeguate quelle della decisione primo grado che, valorizzando laconsulenza tecnica della difesa, aveva escluso la contraffazione; non era stataconsiderata la rilevanza significativa del contesto temporale perché, in ragionedell’incertezza sulla circostanza relativa al se al momento dei fatti il marchiofosse stato già registrato; l’eventuale preuso delle forme e della colorazione dellebottiglie da parte della società Bottega avrebbe potuto assumere rilievo,semmai, per la configurabilità della tutela di cui all’art. 517 cod. pen.Il ricorrente lamenta, inoltre, sia l’assenza di un adeguato accertamento, percome ritraibile dalle argomentazioni sottese alla decisione impugnata, sullapossibilità di confusione tra i prodotti, sia della considerazione che quello dellaparte civile dovrebbe considerarsi un marchio c.d. debole.2.4.

Con il quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia erronea applicazione dell’art.517 cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione per carenteaccertamento da parte della decisione di merito in ordine alla possibilità diritenere che il colore argento utilizzato dalla società Bottega potesse costituire unmarchio c.d. di fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi di ricorso sono fondati, con rilevanza assorbenterispetto agli altri.2.Occorre innanzi tutto rammentare, al riguardo, che, come chiarito dalungo tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice di appello che riformitotalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portantidel proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ipiù rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riformadel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679).Tale principio è stato disatteso dalla pronuncia impugnata, la quale si èlimitata ad affermare che dalle risultanze istruttorie, ritenute sul punto univochee prive di margini di incertezza, poteva desumersi la responsabilità penale delCecchetto.

In sostanza, la Corte d’Appello di Venezia si è limitata a effettuareuna differente lettura delle predette risultanze rispetto a quanto avvenuto daparte della decisione di primo grado, senza effettuare alcun riferimento, neppuresintetico, alle argomentazioni attraverso le quali il Tribunale era giunto aconclusioni diverse e, dunque (a fortiori) senza confutarle con argomentazionipiù persuasive.3.Per altro verso, le medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione hannochiarito che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso deldibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale,costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, suldiverso apprezzamento di esse, fondi, purché decisive, la riforma della sentenzadi assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentalesussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico.

Di talchél'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa daparte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamentodella stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., allariforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale aregime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità anorma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., (Sez.

U, n. 14426 del28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).Nella fattispecie in esame, nel dibattimento di primo grado erano statiesaminati tre dei quattro periti che avevano effettuato una consulenza rispettoalla vicenda per cui è processo (ossia, il consulente del Pubblico Ministero dottorBonini, ed i consulenti delle parti, mentre non era stato possibile esaminare ildottor Caruso, altro consulente del Pubblico Ministero perché deceduto),pervenendo ad esiti difformi rispetto alla sussistenza della responsabilità penaledel ricorrente per il delitti ascritti.

Invero, vi è che il Tribunale ha assolto ilricorrente valorizzando le conclusioni, confermate dalle relative dichiarazionidibattimentali, del perito Bonini e di quello del [OSCURATO:PERSONA], mentre la pronuncia dellaCorte d’Appello ha fondato il proprio convincimento sugli (opposti) esiti delleperizie del dottor Caruso e di quella della parte civile.Pertanto, non rinnovando l’istruttoria dibattimentale con i periti esaminatinel giudizio di primo grado, la decisione impugnata è affetta da nullità.4.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata agli effetti civili, conrinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10988/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 92/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udito, per la parte civile costituita, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodelle conclusioni, in precedenza depositate, unitamente alla nota spese;udito, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia assolutoria diprimo grado, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agliartt. 473 e 517 cod. pen. e, pur dichiarando la prescrizione degli stessi, hariconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civilecostituita.In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalladecisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso il delitto di cui all'art. 473cod. pen. perché, nella veste di legale rappresentante della società Cà di Rajo diCecchetto [OSCURATO:PERSONA] c. s.as., aveva contraffatto marchi tridimensionali registratia livello comunitario sin dalla data del 26 marzo 2014, da parte della societàBottega s.p.a., a tutela della forma e della colorazione monocroma specchiataoro e rosa di particolari bottiglie commercializzate quali contenitori di vino.Inoltre, in conformità al capo b) della rubrica, la sentenza censurata, ancorauna volta in riforma di quella di primo grado, ha ritenuto responsabile l’imputatodel delitto di cui all'art. 517 cod. pen.,in quanto, nella medesima veste, avevaposto in vendita o comunque posto in essere atti diretti in modo non equivocoalla messa in circolazione, un grande quantitativo di prodotti industriali, comebottiglie di colore argento specchiato contenenti vino, idonei ad indurre ininganno il compratore sull’origine, provenienza e qualità del prodotto, trattandosidi bottiglie che imitavano per forma, colore e contenuto il marchio (nonregistrato) tridimensionale caratteristico di quelle commercializzate dalla societàBottega s.p.a.2.

Avverso la richiamata sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo, il ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Venezia hariformato in senso assolutorio la decisione di primo grado violando l’obbligo dimotivazione rafforzata, limitandosi ad effettuare una lettura alternativa dellerisultanze processuali.

Sottolinea che ciò sarebbe evidente dalla mancataindicazione delle ragioni per le quali è stata attribuita prevalenza a valutazionitecniche, confermate dai periti in sede di esame, e ad altre prove dibattimentali,sminuendo la portata di altre.2.2.

Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto, pur a frontedell’overturning sfavorevole, non è stato rinnovato l’esame dei consulenti tecnici,in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella pronuncia “Pavan”.2.3.

Con il terzo motivo assume, rispetto all’affermazione della suaresponsabilità penale per il reato di cui all’art. 473 cod. pen., erroneaapplicazione di tale disposizione e illogicità manifesta della motivazione.Al riguardo pone in rilievo che: la pronuncia impugnata, nel rispetto delleregole in tema di motivazione c.d. rafforzata, non ha superato conargomentazioni adeguate quelle della decisione primo grado che, valorizzando laconsulenza tecnica della difesa, aveva escluso la contraffazione; non era stataconsiderata la rilevanza significativa del contesto temporale perché, in ragionedell’incertezza sulla circostanza relativa al se al momento dei fatti il marchiofosse stato già registrato; l’eventuale preuso delle forme e della colorazione dellebottiglie da parte della società Bottega avrebbe potuto assumere rilievo,semmai, per la configurabilità della tutela di cui all’art. 517 cod. pen.Il ricorrente lamenta, inoltre, sia l’assenza di un adeguato accertamento, percome ritraibile dalle argomentazioni sottese alla decisione impugnata, sullapossibilità di confusione tra i prodotti, sia della considerazione che quello dellaparte civile dovrebbe considerarsi un marchio c.d. debole.2.4.

Con il quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia erronea applicazione dell’art.517 cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione per carenteaccertamento da parte della decisione di merito in ordine alla possibilità diritenere che il colore argento utilizzato dalla società Bottega potesse costituire unmarchio c.d. di fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi di ricorso sono fondati, con rilevanza assorbenterispetto agli altri.2.Occorre innanzi tutto rammentare, al riguardo, che, come chiarito dalungo tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice di appello che riformitotalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portantidel proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ipiù rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riformadel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679).Tale principio è stato disatteso dalla pronuncia impugnata, la quale si èlimitata ad affermare che dalle risultanze istruttorie, ritenute sul punto univochee prive di margini di incertezza, poteva desumersi la responsabilità penale delCecchetto.

In sostanza, la Corte d’Appello di Venezia si è limitata a effettuareuna differente lettura delle predette risultanze rispetto a quanto avvenuto daparte della decisione di primo grado, senza effettuare alcun riferimento, neppuresintetico, alle argomentazioni attraverso le quali il Tribunale era giunto aconclusioni diverse e, dunque (a fortiori) senza confutarle con argomentazionipiù persuasive.3.Per altro verso, le medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione hannochiarito che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso deldibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale,costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, suldiverso apprezzamento di esse, fondi, purché decisive, la riforma della sentenzadi assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentalesussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico.

Di talchél'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa daparte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamentodella stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., allariforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale aregime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità anorma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., (Sez.

U, n. 14426 del28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).Nella fattispecie in esame, nel dibattimento di primo grado erano statiesaminati tre dei quattro periti che avevano effettuato una consulenza rispettoalla vicenda per cui è processo (ossia, il consulente del Pubblico Ministero dottorBonini, ed i consulenti delle parti, mentre non era stato possibile esaminare ildottor Caruso, altro consulente del Pubblico Ministero perché deceduto),pervenendo ad esiti difformi rispetto alla sussistenza della responsabilità penaledel ricorrente per il delitti ascritti.

Invero, vi è che il Tribunale ha assolto ilricorrente valorizzando le conclusioni, confermate dalle relative dichiarazionidibattimentali, del perito Bonini e di quello del [OSCURATO:PERSONA], mentre la pronuncia dellaCorte d’Appello ha fondato il proprio convincimento sugli (opposti) esiti delleperizie del dottor Caruso e di quella della parte civile.Pertanto, non rinnovando l’istruttoria dibattimentale con i periti esaminatinel giudizio di primo grado, la decisione impugnata è affetta da nullità.4.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata agli effetti civili, conrinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA] PezzulloP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udito, per la parte civile costituita, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodelle conclusioni, in precedenza depositate, unitamente alla nota spese;udito, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia assolutoria diprimo grado, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agliartt. 473 e 517 cod. pen. e, pur dichiarando la prescrizione degli stessi, hariconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civilecostituita.In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalladecisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso il delitto di cui all'art. 473cod. pen. perché, nella veste di legale rappresentante della società Cà di Rajo diCecchetto [OSCURATO:PERSONA]   c. s.as., aveva contraffatto marchi tridimensionali registratia livello comunitario sin dalla data del 26 marzo 2014, da parte della societàBottega s.p.a., a tutela della forma e della colorazione monocroma specchiataoro e rosa di particolari bottiglie commercializzate quali contenitori di vino.Inoltre, in conformità al capo b) della rubrica, la sentenza censurata, ancorauna volta in riforma di quella di primo grado, ha ritenuto responsabile l’imputatodel delitto di cui all'art. 517 cod. pen.,in quanto, nella medesima veste, avevaposto in vendita o comunque posto in essere atti diretti in modo non equivocoalla messa in circolazione, un grande quantitativo di prodotti industriali, comebottiglie di colore argento specchiato contenenti vino, idonei ad indurre ininganno il compratore sull’origine, provenienza e qualità del prodotto, trattandosidi bottiglie che imitavano per forma, colore e contenuto il marchio (nonregistrato) tridimensionale caratteristico di quelle commercializzate dalla societàBottega s.p.a.2. Avverso la richiamata sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo, il ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Venezia hariformato in senso assolutorio la decisione di primo grado violando l’obbligo dimotivazione rafforzata, limitandosi ad effettuare una lettura alternativa dellerisultanze processuali. Sottolinea che ciò sarebbe evidente dalla mancataindicazione delle ragioni per le quali è stata attribuita prevalenza a valutazionitecniche, confermate dai periti in sede di esame, e ad altre prove dibattimentali,sminuendo la portata di altre.2.2. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto, pur a frontedell’overturning sfavorevole, non è stato rinnovato l’esame dei consulenti tecnici,in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella pronuncia “Pavan”.2.3. Con il terzo motivo assume, rispetto all’affermazione della suaresponsabilità penale per il reato di cui all’art. 473 cod. pen., erroneaapplicazione di tale disposizione e illogicità manifesta della motivazione.Al riguardo pone in rilievo che: la pronuncia impugnata, nel rispetto delleregole in tema di motivazione c.d. rafforzata, non ha superato conargomentazioni adeguate quelle della decisione primo grado che, valorizzando laconsulenza tecnica della difesa, aveva escluso la contraffazione; non era stataconsiderata la rilevanza significativa del contesto temporale perché, in ragionedell’incertezza sulla circostanza relativa al se al momento dei fatti il marchiofosse stato già registrato; l’eventuale preuso delle forme e della colorazione dellebottiglie da parte della società Bottega avrebbe potuto assumere rilievo,semmai, per la configurabilità della tutela di cui all’art. 517 cod. pen.Il ricorrente lamenta, inoltre, sia l’assenza di un adeguato accertamento, percome ritraibile dalle argomentazioni sottese alla decisione impugnata, sullapossibilità di confusione tra i prodotti, sia della considerazione che quello dellaparte civile dovrebbe considerarsi un marchio c.d. debole.2.4. Con il quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia erronea applicazione dell’art.517 cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione per carenteaccertamento da parte della decisione di merito in ordine alla possibilità diritenere che il colore argento utilizzato dalla società Bottega potesse costituire unmarchio c.d. di fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi di ricorso sono fondati, con rilevanza assorbenterispetto agli altri.2.Occorre innanzi tutto rammentare, al riguardo, che, come chiarito dalungo tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice di appello che riformitotalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portantidel proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ipiù rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riformadel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679).Tale principio è stato disatteso dalla pronuncia impugnata, la quale si èlimitata ad affermare che dalle risultanze istruttorie, ritenute sul punto univochee prive di margini di incertezza, poteva desumersi la responsabilità penale delCecchetto. In sostanza, la Corte d’Appello di Venezia si è limitata a effettuareuna differente lettura delle predette risultanze rispetto a quanto avvenuto daparte della decisione di primo grado, senza effettuare alcun riferimento, neppuresintetico, alle argomentazioni attraverso le quali il Tribunale era giunto aconclusioni diverse e, dunque (a fortiori) senza confutarle con argomentazionipiù persuasive.3.Per altro verso, le medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione hannochiarito che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso deldibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale,costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, suldiverso apprezzamento di esse, fondi, purché decisive, la riforma della sentenzadi assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentalesussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico. Di talchél'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa daparte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamentodella stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., allariforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale aregime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità anorma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., (Sez. U, n. 14426 del28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).Nella fattispecie in esame, nel dibattimento di primo grado erano statiesaminati tre dei quattro periti che avevano effettuato una consulenza rispettoalla vicenda per cui è processo (ossia, il consulente del Pubblico Ministero dottorBonini, ed i consulenti delle parti, mentre non era stato possibile esaminare ildottor Caruso, altro consulente del Pubblico Ministero perché deceduto),pervenendo ad esiti difformi rispetto alla sussistenza della responsabilità penaledel ricorrente per il delitti ascritti. Invero, vi è che il Tribunale ha assolto ilricorrente valorizzando le conclusioni, confermate dalle relative dichiarazionidibattimentali, del perito Bonini e di quello del [OSCURATO:PERSONA], mentre la pronuncia dellaCorte d’Appello ha fondato il proprio convincimento sugli (opposti) esiti delleperizie del dottor Caruso e di quella della parte civile.Pertanto, non rinnovando l’istruttoria dibattimentale con i periti esaminatinel giudizio di primo grado, la decisione impugnata è affetta da nullità.4.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata agli effetti civili, conrinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10988/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daROSA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 92/2026RENATA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]CARLA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udito, per la parte civile costituita, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodelle conclusioni, in precedenza depositate, unitamente alla nota spese;udito, per il ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronuncia assolutoria diprimo grado, ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agliartt. 473 e 517 cod. pen. e, pur dichiarando la prescrizione degli stessi, hariconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore della parte civilecostituita.In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalladecisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso il delitto di cui all'art. 473cod. pen. perché, nella veste di legale rappresentante della società Cà di Rajo diCecchetto [OSCURATO:PERSONA]   c. s.as., aveva contraffatto marchi tridimensionali registratia livello comunitario sin dalla data del 26 marzo 2014, da parte della societàBottega s.p.a., a tutela della forma e della colorazione monocroma specchiataoro e rosa di particolari bottiglie commercializzate quali contenitori di vino.Inoltre, in conformità al capo b) della rubrica, la sentenza censurata, ancorauna volta in riforma di quella di primo grado, ha ritenuto responsabile l’imputatodel delitto di cui all'art. 517 cod. pen.,in quanto, nella medesima veste, avevaposto in vendita o comunque posto in essere atti diretti in modo non equivocoalla messa in circolazione, un grande quantitativo di prodotti industriali, comebottiglie di colore argento specchiato contenenti vino, idonei ad indurre ininganno il compratore sull’origine, provenienza e qualità del prodotto, trattandosidi bottiglie che imitavano per forma, colore e contenuto il marchio (nonregistrato) tridimensionale caratteristico di quelle commercializzate dalla societàBottega s.p.a.2. Avverso la richiamata sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo, il ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Venezia hariformato in senso assolutorio la decisione di primo grado violando l’obbligo dimotivazione rafforzata, limitandosi ad effettuare una lettura alternativa dellerisultanze processuali. Sottolinea che ciò sarebbe evidente dalla mancataindicazione delle ragioni per le quali è stata attribuita prevalenza a valutazionitecniche, confermate dai periti in sede di esame, e ad altre prove dibattimentali,sminuendo la portata di altre.2.2. Con il secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in quanto, pur a frontedell’overturning sfavorevole, non è stato rinnovato l’esame dei consulenti tecnici,in conformità ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella pronuncia “Pavan”.2.3. Con il terzo motivo assume, rispetto all’affermazione della suaresponsabilità penale per il reato di cui all’art. 473 cod. pen., erroneaapplicazione di tale disposizione e illogicità manifesta della motivazione.Al riguardo pone in rilievo che: la pronuncia impugnata, nel rispetto delleregole in tema di motivazione c.d. rafforzata, non ha superato conargomentazioni adeguate quelle della decisione primo grado che, valorizzando laconsulenza tecnica della difesa, aveva escluso la contraffazione; non era stataconsiderata la rilevanza significativa del contesto temporale perché, in ragionedell’incertezza sulla circostanza relativa al se al momento dei fatti il marchiofosse stato già registrato; l’eventuale preuso delle forme e della colorazione dellebottiglie da parte della società Bottega avrebbe potuto assumere rilievo,semmai, per la configurabilità della tutela di cui all’art. 517 cod. pen.Il ricorrente lamenta, inoltre, sia l’assenza di un adeguato accertamento, percome ritraibile dalle argomentazioni sottese alla decisione impugnata, sullapossibilità di confusione tra i prodotti, sia della considerazione che quello dellaparte civile dovrebbe considerarsi un marchio c.d. debole.2.4. Con il quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia erronea applicazione dell’art.517 cod. pen. e vizio di manifesta illogicità della motivazione per carenteaccertamento da parte della decisione di merito in ordine alla possibilità diritenere che il colore argento utilizzato dalla società Bottega potesse costituire unmarchio c.d. di fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I primi due motivi di ricorso sono fondati, con rilevanza assorbenterispetto agli altri.2.Occorre innanzi tutto rammentare, al riguardo, che, come chiarito dalungo tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice di appello che riformitotalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portantidel proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ipiù rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riformadel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679).Tale principio è stato disatteso dalla pronuncia impugnata, la quale si èlimitata ad affermare che dalle risultanze istruttorie, ritenute sul punto univochee prive di margini di incertezza, poteva desumersi la responsabilità penale delCecchetto. In sostanza, la Corte d’Appello di Venezia si è limitata a effettuareuna differente lettura delle predette risultanze rispetto a quanto avvenuto daparte della decisione di primo grado, senza effettuare alcun riferimento, neppuresintetico, alle argomentazioni attraverso le quali il Tribunale era giunto aconclusioni diverse e, dunque (a fortiori) senza confutarle con argomentazionipiù persuasive.3.Per altro verso, le medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione hannochiarito che le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso deldibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale,costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, suldiverso apprezzamento di esse, fondi, purché decisive, la riforma della sentenzadi assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentalesussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico. Di talchél'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa daparte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamentodella stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., allariforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale aregime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità anorma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., (Sez. U, n. 14426 del28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).Nella fattispecie in esame, nel dibattimento di primo grado erano statiesaminati tre dei quattro periti che avevano effettuato una consulenza rispettoalla vicenda per cui è processo (ossia, il consulente del Pubblico Ministero dottorBonini, ed i consulenti delle parti, mentre non era stato possibile esaminare ildottor Caruso, altro consulente del Pubblico Ministero perché deceduto),pervenendo ad esiti difformi rispetto alla sussistenza della responsabilità penaledel ricorrente per il delitti ascritti. Invero, vi è che il Tribunale ha assolto ilricorrente valorizzando le conclusioni, confermate dalle relative dichiarazionidibattimentali, del perito Bonini e di quello del [OSCURATO:PERSONA], mentre la pronuncia dellaCorte d’Appello ha fondato il proprio convincimento sugli (opposti) esiti delleperizie del dottor Caruso e di quella della parte civile.Pertanto, non rinnovando l’istruttoria dibattimentale con i periti esaminatinel giudizio di primo grado, la decisione impugnata è affetta da nullità.4.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata agli effetti civili, conrinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere Estensore                                                      Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA] PezzulloP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio algiudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.Così è deciso, 20/01/2026Il Consigliere Estensore                                                      Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris