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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 ottobre 2001

Cassazione n. 47314/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/2001 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 7/2/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Napoli del 14/6/2022, rideterminandola in anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva della detenzione domiciliare, pur avendo poi provveduto a sostituire la misura cautelare inframuraria con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che «la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice ...

Invero, in riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01).

Tale principio è trasponibile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133.

Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis>> (Sezione 6, n. 33027 del 10/5/2023, Agostino).

Nel caso di specie, rileva il Collegio che la difesa non ha sollecitato il giudice di appello in ordine alla sostituzione della pena detentiva (circostanza questa che avrebbe imposto al giudice di secondo grado di dar conto della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva richiesta), che comunque la Corte territoriale ha effettuato una prognosi infausta in ordine alla sostituzione della pena detentiva e che in ogni caso le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono incompatibili con i reati inclusi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1 -ter, ord. pen. (tra cui la rapina aggravata per cui si procede), per i quali la concessione di misure alternative alla detenzione, quali la semilibertà e la detenzione domiciliare, è possibile solo se subordinata agli stringenti limiti ivi previsti, che nel caso di specie non ricorrono.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/2001 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 7/2/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Napoli del 14/6/2022, rideterminandola in anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l'unico motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva della detenzione domiciliare, pur avendo poi provveduto a sostituire la misura cautelare inframuraria con quella degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che «la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell'imputato ma - così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinate dall'originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 - rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice ... Invero, in riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01). Tale principio è trasponibile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133. Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis>> (Sezione 6, n. 33027 del 10/5/2023, Agostino). Nel caso di specie, rileva il Collegio che la difesa non ha sollecitato il giudice di appello in ordine alla sostituzione della pena detentiva (circostanza questa che avrebbe imposto al giudice di secondo grado di dar conto della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva richiesta), che comunque la Corte territoriale ha effettuato una prognosi infausta in ordine alla sostituzione della pena detentiva e che in ogni caso le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono incompatibili con i reati inclusi nell'elenco di cui all'art. 4-bis, comma 1 -ter, ord. pen. (tra cui la rapina aggravata per cui si procede), per i quali la concessione di misure alternative alla detenzione, quali la semilibertà e la detenzione domiciliare, è possibile solo se subordinata agli stringenti limiti ivi previsti, che nel caso di specie non ricorrono. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il