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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11874/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8436-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in NOLA (NA), alla VIA G. IMBRODA, N. 80; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 694/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19.01.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 08436 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 2 -

1. Con sentenza notificata il 25.06.2013 il Giudice di Pace di Napoli dichiarava l’improponibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], per il riconoscimento del credito residuo (€404,37) maturato nei confronti della convenuta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a titolo di compenso professionale prestato nel corso della sua attività di incaricato dello svolgimento di tutte le attività connesse alla funzione di perito libero professionista, nonché di liquidatore, per la definizione dei sinistri automobilistici.

2. Avverso la pronuncia di prime cure proponeva appello il Marseglia in nanzi al Tribunale di Napoli il quale, con sentenza n. 694/2017, dichiarava inammissibile l’appello per essere stata chiesta la rimessione della causa al giudice di primo grado al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353, 354 cod. proc. civ.: l’appello fondato esclusivamente sull’allegazione di vizi in rito era inammissibile non soltanto per carenza di interesse, ma anche per la sua non rispondenza al modello legale di impugnazione.

L’atto di appello, infatti, essendo diretto non già alla mera eliminazione di una sentenza viziata ma alla rinnovazione del giudizio, non realizzava la sua funzione tipica se non è articolato in modo da riproporre al secondo giudice le richieste e le argomentazioni di merito disattese in prime cure.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.con controricorso.

In prossimità dell’udienza la controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza, violazione, falsa applicazione degli artt. 77 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Ric. 2017 n. 08436 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 3 - 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – Difetto di jus postulandi .

Il ricorrente lamenta l’omessa statuizione, da parte del giudice di prime cure, sull’eccezione di difetto di procura sollevata dall’attore: il Tribunale di Napoli ha, a sua volta , ritenuto di superare la suddetta questione preliminare, in quanto l’appellante non avrebbe riproposto le conclusioni di merito, laddove invece il difetto di procura è questione rilevabile d’ufficio.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., avendo il Tribunale ritenuto che è necessario che l’appellante deduca anche le questioni di merito, con la conseguenza che l’appello fondato solo sull’allegazione dei vizi in rito è inammissibile.

Premesso che l’allora appellante aveva riproposto tutte le doglianze circa l’inesistenza dell’abuso del processo per parcellizzazione del credito che, comunque, attengono al merito della fattispecie,questa Corte ha statuito che la mancata riproduzionedelle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame, nella parte dell’atto di appello a ciò destinato, non determina l’inammissibilità delgravame se dal contesto dell’atto risulti, sia pure in termini non formali, un’univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo.

3. Con il terzo motivo si deduceomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il Tribunale ha omesso qualsiasi statuizione circa l’asserito abuso del processo, stante la presunta parcellizzazione del credito che, di per sé, contiene implicitamente istanze di merito.

4. Il secondo motivo è fondato.

Ric. 2017 n. 08436 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 4 - Questa Corte, invero, ha più volte affermato il principio per cui, ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata (Cass. n. 20422 del 2020 riguardante la stessa vicenda; Cass. n. 33580 del 2019; Cass. n. 22954 del 2011), senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito: l'accoglimento dell'impugnazione, infatti, comporta l'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado (Cass. n. 6481 del 2010; Cass. n. 5031 del 2005).

4.1. Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, il giudice di primo grado, senza esaminare il merito della domanda, si è limitato a dichiararne l'improponibilità.

L'appello interposto dall'attore, pertanto, ha riguardato tale statuizione di rito con la conseguenza che, in ipotesi, il suo accoglimento avrebbe comportato la devoluzione al giudice dell'appello di tutte le questioni di merito dedotte nel giudizio di primo grado.

L'unico requisito a tal fine necessario è che vi sia stata l'inequivoca manifestazione di volontà di riproporne la cognizione, così da evitare la decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ.

Nel caso in esame il Marseglia, con l’atto di appello notificato il 22.07.2013, ha chiesto al Tribunale, tra l’altro, di accertare che non è stato operato alcun frazionamento del credito, che non ricorre alcuna prestazione unica nel rapporto intercorso con la compagnia assicuratrice e che non si è realizzato alcun abuso del processo, sussistendo un proprio interesse tutelabile a proporre Ric. 2017 n. 08436 sez.

S2 -ud. 07-10-2022 - 5 - autonomi giudizi nei confronti della Groupama (p. 2 della sentenza impugnata).

Pertanto, l'appellante ha sostanzialmente riproposto la domanda di condanna della società convenuta al pagamento di quanto –a suo dire - gli è dovuto. 5 La sentenza impugnata –che ha prescelto formalisticamente un esito abortivo del giudizio (soluzione, peraltro estrema: cfr.

SSUU 27199/2017 in motivazione) va cassata con logico assorbimento dei restanti motivi.

6. Il giudice di rinvio ( Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato) provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Napoli che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8436-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in NOLA (NA), alla VIA G. IMBRODA, N. 80; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 694/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19.01.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07.10.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2017 n. 08436 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 2 - 1. Con sentenza notificata il 25.06.2013 il Giudice di Pace di Napoli dichiarava l’improponibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], per il riconoscimento del credito residuo (€404,37) maturato nei confronti della convenuta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a titolo di compenso professionale prestato nel corso della sua attività di incaricato dello svolgimento di tutte le attività connesse alla funzione di perito libero professionista, nonché di liquidatore, per la definizione dei sinistri automobilistici. 2. Avverso la pronuncia di prime cure proponeva appello il Marseglia in nanzi al Tribunale di Napoli il quale, con sentenza n. 694/2017, dichiarava inammissibile l’appello per essere stata chiesta la rimessione della causa al giudice di primo grado al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353, 354 cod. proc. civ.: l’appello fondato esclusivamente sull’allegazione di vizi in rito era inammissibile non soltanto per carenza di interesse, ma anche per la sua non rispondenza al modello legale di impugnazione. L’atto di appello, infatti, essendo diretto non già alla mera eliminazione di una sentenza viziata ma alla rinnovazione del giudizio, non realizzava la sua funzione tipica se non è articolato in modo da riproporre al secondo giudice le richieste e le argomentazioni di merito disattese in prime cure. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.con controricorso. In prossimità dell’udienza la controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza, violazione, falsa applicazione degli artt. 77 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. Ric. 2017 n. 08436 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 3 - 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – Difetto di jus postulandi . Il ricorrente lamenta l’omessa statuizione, da parte del giudice di prime cure, sull’eccezione di difetto di procura sollevata dall’attore: il Tribunale di Napoli ha, a sua volta , ritenuto di superare la suddetta questione preliminare, in quanto l’appellante non avrebbe riproposto le conclusioni di merito, laddove invece il difetto di procura è questione rilevabile d’ufficio. 2. Con il secondo motivo si denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 e 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., avendo il Tribunale ritenuto che è necessario che l’appellante deduca anche le questioni di merito, con la conseguenza che l’appello fondato solo sull’allegazione dei vizi in rito è inammissibile. Premesso che l’allora appellante aveva riproposto tutte le doglianze circa l’inesistenza dell’abuso del processo per parcellizzazione del credito che, comunque, attengono al merito della fattispecie,questa Corte ha statuito che la mancata riproduzionedelle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame, nella parte dell’atto di appello a ciò destinato, non determina l’inammissibilità delgravame se dal contesto dell’atto risulti, sia pure in termini non formali, un’univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. 3. Con il terzo motivo si deduceomesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il Tribunale ha omesso qualsiasi statuizione circa l’asserito abuso del processo, stante la presunta parcellizzazione del credito che, di per sé, contiene implicitamente istanze di merito. 4. Il secondo motivo è fondato. Ric. 2017 n. 08436 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 4 - Questa Corte, invero, ha più volte affermato il principio per cui, ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito, i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata (Cass. n. 20422 del 2020 riguardante la stessa vicenda; Cass. n. 33580 del 2019; Cass. n. 22954 del 2011), senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito: l'accoglimento dell'impugnazione, infatti, comporta l'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado (Cass. n. 6481 del 2010; Cass. n. 5031 del 2005). 4.1. Nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, il giudice di primo grado, senza esaminare il merito della domanda, si è limitato a dichiararne l'improponibilità. L'appello interposto dall'attore, pertanto, ha riguardato tale statuizione di rito con la conseguenza che, in ipotesi, il suo accoglimento avrebbe comportato la devoluzione al giudice dell'appello di tutte le questioni di merito dedotte nel giudizio di primo grado. L'unico requisito a tal fine necessario è che vi sia stata l'inequivoca manifestazione di volontà di riproporne la cognizione, così da evitare la decadenza di cui all'art. 346 cod. proc. civ. Nel caso in esame il Marseglia, con l’atto di appello notificato il 22.07.2013, ha chiesto al Tribunale, tra l’altro, di accertare che non è stato operato alcun frazionamento del credito, che non ricorre alcuna prestazione unica nel rapporto intercorso con la compagnia assicuratrice e che non si è realizzato alcun abuso del processo, sussistendo un proprio interesse tutelabile a proporre Ric. 2017 n. 08436 sez. S2 -ud. 07-10-2022 - 5 - autonomi giudizi nei confronti della Groupama (p. 2 della sentenza impugnata). Pertanto, l'appellante ha sostanzialmente riproposto la domanda di condanna della società convenuta al pagamento di quanto –a suo dire - gli è dovuto. 5 La sentenza impugnata –che ha prescelto formalisticamente un esito abortivo del giudizio (soluzione, peraltro estrema: cfr. SSUU 27199/2017 in motivazione) va cassata con logico assorbimento dei restanti motivi. 6. Il giudice di rinvio ( Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato) provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Napoli che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a d
Sentenza Cassazione n. 11874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris