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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2025

Cassazione n. 28533/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta delSostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] lli , che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata,del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Messinaha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania,del 21 maggio 2024,con la quale era stata inflitta al suddetto istante lapena di anni 14 di reclusione perché ritenuto responsabile dell'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare,a fondamento della richiesta di revisione erano state dedotte nuove prove e la richiesta di escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari coimputati assolti in primo grado per non avere commesso il fatto,oltre che di [OSCURATO:PERSONA], altro originario coimputato assolto in secondo grado per non avere commesso il fatto;tutti legati da rapporti di parentela con il condannato,essendonePepi [OSCURATO:PERSONA] il padre e gli altri soggetti, indicati come testi , fratelli .

La Corte di appello di Messina ha ritenuto carente il carattere di novità della prova proposta sottolineando che tutti e trei testi indicati erano già stati esaminati in dibattimento , sia pure in diversa veste processuale,con riferimentoalle medesime circostanze su cui avrebbero dovuto riferire,ovvero relativamente alla posizione assunta da ciascuno di essi , e dagli altri congiunti,nell'ambito della dinamica delittuosa che aveva condotto alla morte di GiuseppeDezio. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per il tramite del suo difensore , avv . [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con unico motivodenuncia violazione di legg e e vizio di motivazione in relazione agli artt.630, lettera c) e 631 cod . proc . pen .

La Corte di appelloavrebbe motivato la presunta assenza di novità delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati come testi,omettendo di considerare che i medesimi non erano stati mai sentiti in tale qualità in quanto soggetti imputati nell'ambito del medesimo procedimento, successivamente assolti in quanto ritenuti estranei al delitto.Le dichiarazioni dei suddetti non erano mai stateoggetto di uniforme e definitivo apprezzamento tanto più che la Corte di assise di appello di Catania aveva scompaginatol'assetto motivazionale della sentenza di primo grado, essenzialmente fondandosi sulle dichiarazioni auto accusatoriedi P epi [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva rivendicato la paternità del gesto ( pur essendo stato assolto in primo grado con sentenza definitiva, in quanto non impugnata), confermando il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’istante, anche se non più in concorso con i fratelli ma con il padre.Le dichiarazioni degli originari coimputati,mandati assolti perché innocenti , costitui rebbe prova idonee a fare crollare l'impianto motivazionale della sentenza ed avrebbero dovuto condurre all'assoluzione del ricorrente.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso , con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre,in ogni tempo , ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenzedi giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici.

Relativamente alla definizione del carattere di novità della prova, a seguito delle Sezioni unite Pisano - che hanno offerto un'interpretazione della nozione di "prova nuova" come comprensiva anche della prova noviter producta e della prova noviter cognita ( Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) -è incontestato che, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente,o addirittura doloso, del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziarioSez. 6 n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259778 – 01 ; S ez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 -01).

Lagiurisprudenza di questa Corte ha, altresì, avuto modo di statuire che , anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (Sez.2, n. 15652 del 14/02/2019 , Rv.276437 – 01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718).

2. Nella fattispecie in esame le censure difensive,nella parte in cui lamentano una mancata rinnovata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],addotte a fondamento dell’istanza di revisione e rese nella diversa qualità di testimonidopo l'assoluzione dal procedimento penale che li aveva vistiindagati insieme al loro congiunto [OSCURATO:PERSONA], sono generiche e non riescono a scalfire la tenuta logica dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato.

La Corte territorialeha proceduto ad una valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese, alla difesa,dai suddetti, sottolineando ne il contrasto rispetto al contenuto delle precedenti dichiarazioni rese dagli stessi nel corso del processo,oltre che la mancanza di novità delle stesse prove.

Secondo le “nuove”dichiarazioni P epi [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe mai avvicinato alla vittima durante l'aggressione,subita da parte di P epi [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in soccorso del figlio P epi [OSCURATO:PERSONA].

In particolare , P epi [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sopraggiunto soltanto dopo l'intervento risolutivo del padre, essendo prima rimasto fermo, ad un paio di metri distante dal luogo dell'aggressione.Solo successivamente nello spostarsi verso il garage sarebbe passato accanto alla vittima ormai esanime.

Tuttavia, atale proposito, la C ort e di appello ha considerato che in realtà : P epi [OSCURATO:PERSONA] aveva,in dibattimento,riferito di avere visto la vittima uscire da un casolare , nell ’ atto di corre re ed andareincontro al fratello [OSCURATO:PERSONA] con un coltello in mano , tanto da avere gridato per avvisare il fratello di stare attento; [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere sentito urlare il fratello [OSCURATO:PERSONA] per avvisare [OSCURATO:PERSONA] del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva un coltello in mano.

Le dichiarazioni dei suddetti, pertanto - volt e , ad accreditare la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto assente dalla scena del delitto essendo sopraggiunto solo dopo l'uccisione della vittima– sono state ritenute in contrasto con il contenuto delle precedenti dichiarazioni che avevano collocatoinvece il medesimoAntonino, odiern o istante , al centro de lla scena del crimine prima del verificarsi dell'omicidioe la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale appare immune da vizi e priva di illogicità. 2.1.Sotto altro profilo deve considerarsi che,secondo l’insegnamento di questa Corte, deve escludersi che integri "nuova prova", ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone (Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, cit.) in quanto-anche a prescindere dalla soluzione del problema sea dar luogo alla necessaria "novità" sia sufficiente la novità contenutistica di una dichiarazione proveniente da fonte già nota,e già esaminata nel contesto processuale che portò alla pronuncia della sentenza di condanna, od occorra, invece, la sopravvenienza o la scoperta di fonti o mezzi di prova del tutto autonomi e diversi rispetto a quelli precedentemente conosciuti ed acquisiti (quesito prevalentemente risolto dalla giurisprudenza nel primo dei sensi indicati)- l'ordinamento non può consentire, per evidenti ragioni di coerenza, che l'efficacia del giudicato venga, come si chiede nella specie, rimessa in gioco da sospette dichiarazioni, con la conseguenza che non basta la sola ritrattazione del teste d'accusa, ma occorrono specifici elementi di prova, nella specie non sussistenti, dovendo la ritrattazione superare un rigoroso vaglio di attendibilità(Sez. 4 , n. 29952 del 14/10/2020 , Rv. 279714 – 02 ).

La valutazione espressa dalla Corte territoriale-che ha escluso la possibilità di reintrodurre sotto la nuova veste di prova testimonialecontributi dichiarativi di tenore difforme rispetto a quelli già precedentemente forniti dai medesimi soggettinel corso del processo- appare immune da censura, stante l’identità della fonte dichiarativa, oltre che aderente all e evidenz e già acquisitein punto di ricostruzione del fatto, poste a fondamento del giudizio di condanna nei confronti dell’odierno istante.

3. In conclusioneil ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alpagamento della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta delSostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] lli , che ha concluso chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata,del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Messinaha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catania,del 21 maggio 2024,con la quale era stata inflitta al suddetto istante lapena di anni 14 di reclusione perché ritenuto responsabile dell'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,a fondamento della richiesta di revisione erano state dedotte nuove prove e la richiesta di escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], originari coimputati assolti in primo grado per non avere commesso il fatto,oltre che di [OSCURATO:PERSONA], altro originario coimputato assolto in secondo grado per non avere commesso il fatto;tutti legati da rapporti di parentela con il condannato,essendonePepi [OSCURATO:PERSONA] il padre e gli altri soggetti, indicati come testi , fratelli . La Corte di appello di Messina ha ritenuto carente il carattere di novità della prova proposta sottolineando che tutti e trei testi indicati erano già stati esaminati in dibattimento , sia pure in diversa veste processuale,con riferimentoalle medesime circostanze su cui avrebbero dovuto riferire,ovvero relativamente alla posizione assunta da ciascuno di essi , e dagli altri congiunti,nell'ambito della dinamica delittuosa che aveva condotto alla morte di GiuseppeDezio. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per il tramite del suo difensore , avv . [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.Con unico motivodenuncia violazione di legg e e vizio di motivazione in relazione agli artt.630, lettera c) e 631 cod . proc . pen . La Corte di appelloavrebbe motivato la presunta assenza di novità delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati come testi,omettendo di considerare che i medesimi non erano stati mai sentiti in tale qualità in quanto soggetti imputati nell'ambito del medesimo procedimento, successivamente assolti in quanto ritenuti estranei al delitto.Le dichiarazioni dei suddetti non erano mai stateoggetto di uniforme e definitivo apprezzamento tanto più che la Corte di assise di appello di Catania aveva scompaginatol'assetto motivazionale della sentenza di primo grado, essenzialmente fondandosi sulle dichiarazioni auto accusatoriedi P epi [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva rivendicato la paternità del gesto ( pur essendo stato assolto in primo grado con sentenza definitiva, in quanto non impugnata), confermando il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell’istante, anche se non più in concorso con i fratelli ma con il padre.Le dichiarazioni degli originari coimputati,mandati assolti perché innocenti , costitui rebbe prova idonee a fare crollare l'impianto motivazionale della sentenza ed avrebbero dovuto condurre all'assoluzione del ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso , con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre,in ogni tempo , ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenzedi giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Relativamente alla definizione del carattere di novità della prova, a seguito delle Sezioni unite Pisano - che hanno offerto un'interpretazione della nozione di "prova nuova" come comprensiva anche della prova noviter producta e della prova noviter cognita ( Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443) -è incontestato che, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente,o addirittura doloso, del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziarioSez. 6 n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259778 – 01 ; S ez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068 -01). Lagiurisprudenza di questa Corte ha, altresì, avuto modo di statuire che , anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante (Sez.2, n. 15652 del 14/02/2019 , Rv.276437 – 01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718). 2. Nella fattispecie in esame le censure difensive,nella parte in cui lamentano una mancata rinnovata valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],addotte a fondamento dell’istanza di revisione e rese nella diversa qualità di testimonidopo l'assoluzione dal procedimento penale che li aveva vistiindagati insieme al loro congiunto [OSCURATO:PERSONA], sono generiche e non riescono a scalfire la tenuta logica dell'impianto motivazionale del provvedimento impugnato. La Corte territorialeha proceduto ad una valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese, alla difesa,dai suddetti, sottolineando ne il contrasto rispetto al contenuto delle precedenti dichiarazioni rese dagli stessi nel corso del processo,oltre che la mancanza di novità delle stesse prove. Secondo le “nuove”dichiarazioni P epi [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe mai avvicinato alla vittima durante l'aggressione,subita da parte di P epi [OSCURATO:PERSONA] intervenuto in soccorso del figlio P epi [OSCURATO:PERSONA]. In particolare , P epi [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sopraggiunto soltanto dopo l'intervento risolutivo del padre, essendo prima rimasto fermo, ad un paio di metri distante dal luogo dell'aggressione.Solo successivamente nello spostarsi verso il garage sarebbe passato accanto alla vittima ormai esanime. Tuttavia, atale proposito, la C ort e di appello ha considerato che in realtà : P epi [OSCURATO:PERSONA] aveva,in dibattimento,riferito di avere visto la vittima uscire da un casolare , nell ’ atto di corre re ed andareincontro al fratello [OSCURATO:PERSONA] con un coltello in mano , tanto da avere gridato per avvisare il fratello di stare attento; [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere sentito urlare il fratello [OSCURATO:PERSONA] per avvisare [OSCURATO:PERSONA] del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva un coltello in mano. Le dichiarazioni dei suddetti, pertanto - volt e , ad accreditare la tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto assente dalla scena del delitto essendo sopraggiunto solo dopo l'uccisione della vittima– sono state ritenute in contrasto con il contenuto delle precedenti dichiarazioni che avevano collocatoinvece il medesimoAntonino, odiern o istante , al centro de lla scena del crimine prima del verificarsi dell'omicidioe la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale appare immune da vizi e priva di illogicità. 2.1.Sotto altro profilo deve considerarsi che,secondo l’insegnamento di questa Corte, deve escludersi che integri "nuova prova", ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), la semplice ritrattazione o la modifica delle dichiarazioni originariamente rese da un testimone (Sez. 1, n. 968 del 17/02/1998, cit.) in quanto-anche a prescindere dalla soluzione del problema sea dar luogo alla necessaria "novità" sia sufficiente la novità contenutistica di una dichiarazione proveniente da fonte già nota,e già esaminata nel contesto processuale che portò alla pronuncia della sentenza di condanna, od occorra, invece, la sopravvenienza o la scoperta di fonti o mezzi di prova del tutto autonomi e diversi rispetto a quelli precedentemente conosciuti ed acquisiti (quesito prevalentemente risolto dalla giurisprudenza nel primo dei sensi indicati)- l'ordinamento non può consentire, per evidenti ragioni di coerenza, che l'efficacia del giudicato venga, come si chiede nella specie, rimessa in gioco da sospette dichiarazioni, con la conseguenza che non basta la sola ritrattazione del teste d'accusa, ma occorrono specifici elementi di prova, nella specie non sussistenti, dovendo la ritrattazione superare un rigoroso vaglio di attendibilità(Sez. 4 , n. 29952 del 14/10/2020 , Rv. 279714 – 02 ). La valutazione espressa dalla Corte territoriale-che ha escluso la possibilità di reintrodurre sotto la nuova veste di prova testimonialecontributi dichiarativi di tenore difforme rispetto a quelli già precedentemente forniti dai medesimi soggettinel corso del processo- appare immune da censura, stante l’identità della fonte dichiarativa, oltre che aderente all e evidenz e già acquisitein punto di ricostruzione del fatto, poste a fondamento del giudizio di condanna nei confronti dell’odierno istante. 3. In conclusioneil ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alpagamento della somma di euro 3000 alla cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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