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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2025

ECLI:EU:T:2025:580
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0231_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 giugno 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (causa T‑231/23) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia – Dazi antidumping definitivi – Definizione dell’industria dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 – Campionamento – Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036 – Nesso di causalità – Articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2016/1036 – Prezzo all’esportazione – Adeguamento – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036 – Entità economica unica – Errore manifesto di valutazione»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Verifica da parte della Commissione – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Composizione dei campioni – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 4, § 1, e 17, § 1)] (v. punti 25‑44)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 63, 64, 153)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 2, b), e § 5] (v. punti 65‑98)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 6 e 7) (v. punti 110‑124)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio della parità delle armi – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Motivo che implica l’esame di elementi potenzialmente riservati – Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 103) (v. punti 130‑135)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i), comma 2] (v. punti 154‑158, 167‑168)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Distributore che forma un’entità economica con il produttore – Esclusione – Determinazione dell’esistenza dell’entità economica – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i), comma 2] (v. punti 159‑165, 171‑173, 183, 184, 190‑204)

8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Diniego di accesso alle informazioni necessarie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 18, §§ 1 e 6) (v. punti 185‑189, 215‑217)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Equità del confronto – Adeguamento del prezzo all’esportazione non applicato al calcolo del valore normale – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 206‑214, 218) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0231_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 giugno 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (causa T‑231/23) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia – Dazi antidumping definitivi – Definizione dell’industria dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 – Campionamento – Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036 – Nesso di causalità – Articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2016/1036 – Prezzo all’esportazione – Adeguamento – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036 – Entità economica unica – Errore manifesto di valutazione» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Verifica da parte della Commissione – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Composizione dei campioni – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 4, § 1, e 17, § 1)] (v. punti 25‑44) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 63, 64, 153) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 2, b), e § 5] (v. punti 65‑98) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 6 e 7) (v. punti 110‑124) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio della parità delle armi – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Motivo che implica l’esame di elementi potenzialmente riservati – Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 103) (v. punti 130‑135) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Onere della prova [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i), comma 2] (v. punti 154‑158, 167‑168) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Distributore che forma un’entità economica con il produttore – Esclusione – Determinazione dell’esistenza dell’entità economica – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i), comma 2] (v. punti 159‑165, 171‑173, 183, 184, 190‑204) 8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Diniego di accesso alle informazioni necessarie (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 18, §§ 1 e 6) (v. punti 185‑189, 215‑217) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Equità del confronto – Adeguamento del prezzo all’esportazione non applicato al calcolo del valore normale – Ammissibilità [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)] (v. punti 206‑214, 218) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.
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