Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2025
ECLI:EU:T:2025:580
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0231_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 giugno 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(causa T‑231/23)
«Politica commerciale – Dumping – Importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia – Dazi antidumping definitivi – Definizione dell’industria dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 – Campionamento – Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 – Pregiudizio per l’industria dell’Unione – Articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento 2016/1036 – Nesso di causalità – Articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento 2016/1036 – Prezzo all’esportazione – Adeguamento – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento 2016/1036 – Entità economica unica – Errore manifesto di valutazione»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Verifica da parte della Commissione – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Composizione dei campioni – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 4, § 1, e 17, § 1)]
(v. punti 25‑44)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(v. punti 63, 64, 153)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Incidenza del dumping sulla produzione dell’Unione – Sussistenza di fattori e di indicatori che dimostrano una tendenza positiva – Circostanza che non esclude il riconoscimento della sussistenza di un pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, § 2, b), e § 5]
(v. punti 65‑98)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Incidenza di tali fattori sull’accertamento del nesso di causalità – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 6 e 7)
(v. punti 110‑124)
5.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio della parità delle armi – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Motivo che implica l’esame di elementi potenzialmente riservati – Ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 103)
(v. punti 130‑135)
6.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Onere della prova
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i), comma 2]
(v. punti 154‑158, 167‑168)
7.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Funzioni svolte dall’operatore commerciale analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Distributore che forma un’entità economica con il produttore – Esclusione – Determinazione dell’esistenza dell’entità economica – Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i), comma 2]
(v. punti 159‑165, 171‑173, 183, 184, 190‑204)
8.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell’inchiesta – Utilizzo dei dati disponibili in caso di rifiuto di collaborazione da parte dell’impresa – Presupposti – Diniego di accesso alle informazioni necessarie
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 18, §§ 1 e 6)
(v. punti 185‑189, 215‑217)
9.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Equità del confronto – Adeguamento del prezzo all’esportazione non applicato al calcolo del valore normale – Ammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 10, i)]
(v. punti 206‑214, 218)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret AŞ e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.