CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 34123/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12645/24 OSSERVA' Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili in quanto: - Il primo motivo di ricorso relativo alla affermazione di responsabilità è manifestamente infondato oltre che del tutto genericamente proposto con riferimento al mancato riconoscimento del vizio di mente rispetto alla articolata motivazione a riguardo ( v. pg. 4 e ss. della sentenza impugnata); - Il secondo motivo di ricorso, sulla mancata concessione delle attenuenti generiche e sulla quantificazione della pena, costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. par. 4.2. della sentenza impugnata). Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere e