CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) intesa al riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., limitatamente ai reati di cui alle sentenze indicate ai punti 1), 2), 4) e 5) del provvedimento (l'associazione per delinquere, sorta a fine 2012, e i reati-fine posteriormente consumati). Il medesimo giudice riteneva estranei all'unitario disegno criminoso i reati consumati antecedentemente alla nascita dell'associazione (di cui alle sentenze indicate ai punti 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del provvedimento). 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo - mediante unico motivo - vizio della motivazione. Arbitraria sarebbe l'esclusione dall'ambito della riconosciuta continuazione del reato di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Monza del 7 luglio 2016 (indicata al punto 3 del provvedimento), trattandosi di reato consumato nell'aprile 2016 (e non nel 2009, come erroneamente riportato), esso stesso riconducibile all'operatività dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, perché coglie un'incongruenza logica dell'ordinanza impugnata, legata a un banale travisamento di un elemento di fatto. Vero è infatti che il reato di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Monza del 7 luglio 2016 (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, art. 497-bis cod. pen.) risulta commesso il 7 aprile 2016, e non già nell'anno 2009, come erroneamente presupposto dal giudice dell'esecuzione. Secondo il metro di giudizio accolto nell'ordinanza da lui emessa, tale reato è dunque suscettibile di essere valutato ai fini della continuazione. 2. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per rinnovato giudizio al G.i.p. del Tribunale di Milano in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al diniego della continuazione per il reato giudicato dalla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza del 7 luglio 2016 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.