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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 18060/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 07 dicembre 2023, ha accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, determinando la pena nella misura complessiva di tredici anni, tre mesi e venti giorni ci reclusione, ma ha respinto la richiesta di ritenere le due condanne relative al medesimo fatto; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto la richiesta di riconoscimento della identità del fatto contestato come violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con considerazioni erronee, e per avere errato nell'indicare la pena irrogata con la sentenza emessa in data 26 novembre 2021; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, quanto alla censura in merito alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 669 cod.proc.pen., perché il giudice dell'esecuzione si è necessariamente basato, nella sua valutazione, sulle decisioni dei giudici della cognizione, che hanno ritenuto sussistenti le circostanze che determinano la diversità tra i due reati associativi, in particolare la diversità tra i due sodalizi con cui il ricorrente operava; si ricordi che il giudice dell'esecuzione non può rivalutare le decisioni di merito né modificarne il contenuto (vedi, su singole parti del giudicato, Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Rv. 281443; Sez. 1, n. 359 del 26/10/2023, dep. 2023, Rv. 285784); ritenuto che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse, quanto al motivo relativo alla errata indicazione della pena inflitta con la sentenza emessa in data 26 novembre 2021, perché i reati in essa giudicati sono stati ritenuti uniti per continuazione alla sentenza emessa in data 06 dicembre 2022, e la loro pena è stata determinata in modo autonomo, rendendo così del tutto privo di rilevanza l'errore asseritamente commesso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 07 dicembre 2023, ha accolto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, determinando la pena nella misura complessiva di tredici anni, tre mesi e venti giorni ci reclusione, ma ha respinto la richiesta di ritenere le due condanne relative al medesimo fatto; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione respinto la richiesta di riconoscimento della identità del fatto contestato come violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con considerazioni erronee, e per avere errato nell'indicare la pena irrogata con la sentenza emessa in data 26 novembre 2021; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, quanto alla censura in merito alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 669 cod.proc.pen., perché il giudice dell'esecuzione si è necessariamente basato, nella sua valutazione, sulle decisioni dei giudici della cognizione, che hanno ritenuto sussistenti le circostanze che determinano la diversità tra i due reati associativi, in particolare la diversità tra i due sodalizi con cui il ricorrente operava; si ricordi che il giudice dell'esecuzione non può rivalutare le decisioni di merito né modificarne il contenuto (vedi, su singole parti del giudicato, Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Rv. 281443; Sez. 1, n. 359 del 26/10/2023, dep. 2023, Rv. 285784); ritenuto che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse, quanto al motivo relativo alla errata indicazione della pena inflitta con la sentenza emessa in data 26 novembre 2021, perché i reati in essa giudicati sono stati ritenuti uniti per continuazione alla sentenza emessa in data 06 dicembre 2022, e la loro pena è stata determinata in modo autonomo, rendendo così del tutto privo di rilevanza l'errore asseritamente commesso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore I
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