CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10016/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 54, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3160/1/18, depositata l’8 ottobre 2018. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Spa, già [OSCURATO:PERSONA], impugna per cassazione, con sette motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, in riformadella decisione della CTP di Catanzaro, aveva Oggetto: Accise – Carburante utilizzato per voli di addestramento – Esenzione –Travisamento della prova ritenuto legittimo il diniego di rimborso, emesso dall’Agenzia delle dogane, per gli anni 2013 e 2014 in relazione all’imposta versata a titolo di accise sul carburante utilizzato per voli di addestramento, che, ad avviso della contribuente, era stata indebitamente corrisposta in quanto il carburante era stato impiegato per prestazioni in esenzione d’imposta. La CTR, in particolare, aveva ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo della società per l’omesso inoltro dell’istanza di rimborso anche all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 29 l. n. 428 del 1990; nel merito, in ogni caso, aveva escluso che ricorressero i presupposti della pretesa esenzione d’imposta. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c. per travisamento della prova. La CTR, nel ritenere inammissibile il ricorso di primo grado per non esser stata l’istanza di rimborso dell’accisa inoltrata anche all’Agenzia delle entrate, ha posto a fondamento un fatto – ossia che il costo corrispondente all’accisa avesse concorso alla formazione del reddito – che ha “asserito essere pacificamente emergente dalla medesima istanza di rimborso presentata dalla società”, mentre l’istanza di rimborso non riportava “assolutamente tale circostanza”, travisamento decisivo avendo anzi la contribuente dimostrato che detto costo non aveva in alcun modo partecipato alla determinazione dell’imponibile ai fini delle imposte dirette. 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in subordine al primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990, ove si ritenga che la CTR abbia svincolato l’onere dell’invio dell’istanza all’Agenzia delle entrate alla concorrenza del costo nella formazione del reddito imponibile. 3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del punto 2, Tab. A, allegata al d.lgs. n. 504 del 1995 e all’art. 14, n. 1, lett. b), dir. n. 2003/96/CE per aver escluso il regime di esenzione dell’accisa ai voli effettuati per addestramento del personale e per prove tecniche, trattandosi, invece, di attività svolte a scopo commerciale. 4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo in ordine alla onerosità delle prestazioni di volo relative a contratto con il Dipartimento della Protezione Civile. 5. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione apodittica e apparente quanto all’affermata non spettanza dell’esenzione poiché non richiesta al momento dell’acquisto del carburante. 6. Il sesto motivo denuncia, in subordine al quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995 e del punto 2, Tab. A, allegata al d.lgs. cit., che riconoscono l’esenzione per l’attività di volo diversa dall’aviazione privata da diporto e il rimborso dell’accisa indebitamente versata. 7. Il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dei punti 2 e 8, Tab. A, allegata al d.lgs. n. 504 del 1996 e dell’art. 1 d.m. 16 dicembre 1996, n. 692per non aver la CTR rilevato che l’esenzione era stata richiesta perle attività di volo diverse dall’aviazione privata da diporto e non per voli didattici e per collaudo motori. 8. Il primo e il secondo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione logica, sono infondati. 8.1. Con riguardo al primo motivo, la problematica è stata oggetto di reiterati interventi da parte di questa Corte, i cui orientamenti si sono espressi, secondo l’impostazione prevalente e più risalente, nel senso di ritenere la doglianza inammissibile poich é il travisamento della prova, nella misura in cuipresuppone la constatazione di un errore di percezione oricezione della prova da parte del giudice di merito, può essere, se del caso, denunciabile solo per revocazione, exart. 395 n.4 c.p.c., mentre, se è frutto di un errore digiudizio, non è più deducibile a seguito della novellaapportata all’art. 360 n. 5 c.p.c., nemmeno sub specie diviolazione dell’art. 115 c.p.c., la cui censura resta circoscritta all’eventualità che il giudice di merito abbia posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. già Cass. n. 15672 del 27/07/2005; nello specificoex multis Cass. n. 24395 del 03/11/2020 ; Cass. n. 3581 del 06/02/2023). Una diversa più recente impostazione ha,per contro, ritenuto che la censura di travisamento della prova sia, entro ristretti limiti, proponibile ai sensi dell’art. 115 c.p.c., in ispecie dovendo l’illegittima utilizzazione di prove inesistentiriferirsi sia all’ipotesi di fonti di prova mai dedotte in giudizio sia a quella in cui le informazioni probatorie siano prive di alcuna possibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processopurché, in tale evenienza, il ricorrente assolva al duplice onere diprospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare daglielementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione algiudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisionediversa non già in termini di mera probabilità, bensì diassoluta certezza (Cass. n. 12971 del 26/04/2022; Cass. n. 37382 del 21/12/2022).Da ultimo, l’esistenza del contrasto ha portato alla rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte (ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29/03/2023). 8.2. Nella vicenda in giudizio, peraltro, la diversità di approccio sopra illustrata non ha rilievo dirimente posto che la censura, anche a voler seguire – in ipotesi – l’orientamento da ultimo esposto, è ben lungi dall’integrare i dedotti presupposti. La CTR si è espressa nei seguenti termini: «che le accise avessero concorso a formare il reddito d’impresa del contribuente si evincedalla stessa istanza di rimborso». Il giudice d’appello, dunque, non ha affermato che il fatto “i costi avevanoconcorso a formare il reddito” fosse contenuto nell’istanza di rimborso ma, invece, ha, alla luce della medesima istanza, tratto il convincimento che da essa si traesse una simile conclusione; ha, in altri termini, operato una valutazione in base alle indicazioni presenti nell’istanza di rimborso. Da questa, riprodotta in ricorso, risulta che: -era chiesto il riaccredito dell’imposta pagata e non dovuta per il carburante “consumato in regime libero … relativi al consumo fatto dai nostri aeromobili … impegnati nelle attività contrattuali”; -era dichiarato il trasferimento del credito al fornitore; - era trasmessa “tutta la documentazione dalla quale risulta la quantità di carburante [OSCURATO:PERSONA] A1 acquistata (copie fatture d’acquisto) e consumata … nel periodo considerato”. In altri termini, veniva chiesto il rimborso per operazioni,effettuate a titolo oneroso in forza di regolare contratto, regolarmente fatturate, sicché la conclusione raggiunta dalla CTR, alla luce anche del principio per cui le operazioni regolarmente fatturate sono, secondo l’id quod plerumque, iscritte ordinariamente in bilancio, risulta tutt’altro che oggettivamente impossibile.In realtà, il giudice d’appello ha fatto propria una certa (non impossibile) lettura dell’atto, da cui ha tratto il proprio convincimento sulla concorrenza dei costi alla formazione del reddito d’impresa, ed è tale valutazione che la doglianza viene a censurare. 8.3. Non rileva, poi, che altre risultanze documentali prodotte in giudizio avrebberoasseritamente fornito una diversa prova favorevole alla ricorrente, circostanza che, peraltro, rivela ulteriormente che la censura investe la completezza ed esaustività della motivazione. La mancata considerazione di tali elementi di fatto, ricorrendone i presupposti, ossia in quanto vertenti su fatti secondari decisivi , avrebbe dovuto, d’altra parte, essere dedotta come omesso esame di fatto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., doglianza invece non proposta. 8.4. Il secondo motivo è infondato, non sussistendo l’asserito errore di diritto. La sentenza impugnata non ha ritenuto che l’invio dell’istanza di rimborso (anche) all’Agenzia delle entrate dovesse essere effettuato indipendentemente dal fatto che il costo avesse concorso a formare il reddito d’impresa. Infatti, è proprio in ragione della sussistenza di tale principale presupposto che la CTR ha concluso che doveva essere inviata la comunicazioneex art. 29, comma 4, l. n. 428 del 1990, la cui omissione aveva conseguentemente comportato la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso. 9. I restanti motivi, comunque relativi ad affermazioni rese solo ad abundantiam per aver il giudice d’appello esplicitamente statuito sull’inammissibilità dell’originario ricorso, da cui il venir meno della stessa potestas iudicandisul merito (Cass. n. 27388 del 19/09/2022), sono inammissibili. 10. Le spese, regolate per soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ul