Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 07374/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni trasmesse nell'interesse dell'imputato, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con provvedimento depositato in data 11 gennaio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a questa Corte, previa riqualificazione come ricorso per cassazione, l'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso la sentenza del 14 novembre 2022 con la quale il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di diffamazione "per difetto di valida querela".

2. Il Procuratore della Repubblica, in particolare, con l'atto di impugnazione, ha dedotto che agli atti del fascicolo del p.m. era presente la querela sottoscritta dalla persona offesa, ancorché priva, "per mero errore di copia atti", di data certa di deposito e che per questo era stato chiesto un rinvio dell'udienza.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché, senza documentare in alcun modo la circostanza, assume che sarebbe esistente una copia della querela della quale non si rinviene traccia negli atti trasmessi a questa Corte.

Rispetto a tale rilievo, appaiono del tutto inconferenti le deduzioni concernenti la presenza della parte civile e le considerazioni in tema di onere di prova della tempestività della querela.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e le conclusioni trasmesse nell'interesse dell'imputato, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento depositato in data 11 gennaio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a questa Corte, previa riqualificazione come ricorso per cassazione, l'atto di appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso la sentenza del 14 novembre 2022 con la quale il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di diffamazione "per difetto di valida querela". 2. Il Procuratore della Repubblica, in particolare, con l'atto di impugnazione, ha dedotto che agli atti del fascicolo del p.m. era presente la querela sottoscritta dalla persona offesa, ancorché priva, "per mero errore di copia atti", di data certa di deposito e che per questo era stato chiesto un rinvio dell'udienza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché memoria nell'interesse dell'imputato con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché, senza documentare in alcun modo la circostanza, assume che sarebbe esistente una copia della querela della quale non si rinviene traccia negli atti trasmessi a questa Corte. Rispetto a tale rilievo, appaiono del tutto inconferenti le deduzioni concernenti la presenza della parte civile e le considerazioni in tema di onere di prova della tempestività della querela. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. C